Appendice II
Napoli 2 agosto 1806.
GIUSEPPE NAPOLEONE Re di Napoli e di Sicilia ecc.
Udito il nostro Consiglio di Stato ;
Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto siegue :
Art. 15. I demani, che appartenevano agli oboliti feudi, restano agli attuali possessori. Le popolazioni egualmente conserveranno gli usi civici e tutti i dritti, che attualmente posseggono su dei medesimi, fino a quando di detti demanii non ne sarà con altra legge determinata e regolata la divisione, proporzionata al dominio, e dritti rispettivi. Intanto espressamente rimane proibita qualunque novità di fatto .
Napoli 1.° settembre 1806.
GIUSEPPE NAPOLEONE Re di Napoli e di Sicilia ecc.
Udito il nostro Consiglio di Stato;
Abbiamo ordinato, e ordiniamo quanto siegue:
Art. 1. I demanii di qualsivoglia natura, feudali o di chiesa, comunali o promiscui, saranno ripartiti ad oggetto di esser posseduti come proprietà libere di coloro, ai quali toccheranno.
2. Dei demani feudali ne sarà assegnata all'Università quella parte, che sarà più vicina all'abitato, quando possa eseguirsi senza altrui pregiudizio, e specialmente di quelli che l'avessero colla loro industria notabilmente migliorata, secondo il parere del Consiglio d'Intendenza della Provincia, e che avendosi riguardo alla diversa qualità e valore, corrisponderà pienamante ai dritti, dei quali le medesime sono in possesso. Il Consiglio dell' Intendenza determinerà, secondo i casi, se i dritti delle Università debbano essere compensati colla metà, colla terza, o colla quarta, o altra minor parte delle terre. Nel caso di colonia o di dominio utile superficiario o di servitù, che i cittadini vi avessero acquistata, sia come cittadini, sia come coloni, si attenderà la dichiarazione soggiunta nell'articolo seguente.
3. I demanii, che appartengono alle chiese ed ai monasteri, saranno nel medesimo modo divisi. Nella divisione saranno sempre distinte le semplici servitù dai dritti superficiarii o colonici, che i cittadini o coloni vi avessero acquistati. Gli attuali legittimi possessori saranno conservati nel godimento dei loro possessi.
4. I terreni, che in virtù di tale assegnazione, ricaderanno alle Università, saranno ripartiti tra i cittadini col peso della corrisponsione di un'annuo canone proporzionato al giusto valore delle terre. Questa ripartizione si farà con quella norma e proporzione, che verrà indicata dalle istruzioni, che saranno formate ed approvate da Noi.
5. Nei demanii di proprietà dei Comuni, detti volgarmente universali, quelli che come baroni vi avevano l'uso civico, ne avranno una porzione eguale a quella del comunista, che ne avrà quantità maggiore.
6. I demanii controversi, quelli cioè la di cui natura feudale o comunale non è ancora definita, si divideranno secondo lo stato del possesso attuale. Qualora la decisione dei magistrati dichiarasse le suddette terre (avute come comunali ) di diversa natura, il diritto del nuovo possessore si verserà sui canoni, e non sulle terre.
7. I demanii promiscui saranno divisi tra quelle Università o altri possessori, che vi rappresentano diritti civici. L'importo di tali dritti formerà la norma del ratizzo d'assegnarsi rispettivamente. Nei casi, nei quali si troverà ostacolo alla detta divisione per la situazione dei terreni, ci riserviamo di provvedervi secondo l'esigenza dei casi, dietro la relazione del Consiglio d 'Intendenza.
8. Tutte le divisioni finora fatte de' demanii e le leggittime censuazioni, resteranno ferme.
9. Le terre divise in forza della presente legge, saranno proprietà libere dei cittadini, sotto il peso del canone.
10. Ci riserbiamo tutte le eccezioni e disposizioni per le terre boscose, montuose e per quelle situate in riva ai fiumi, per le quali verranno prescritte le limitazioni necessarie alla conservazione dei boschi ed al bene dell'agricoltura, ferma rimanendo l'osservanza delle leggi proibitive del taglio degli alberi e sboscamenti.
11. Finché non venga eseguita la ripartizione del demanio, non si commetterà alcuna novità di fatto intorno lo stato attuale di essi.
Napoli 8 giugno 1807.
GIUSEPPE NAPOLEONE Re di Napoli e di Sicilia ecc.
Veduta la nostre legge del di primo settembre 1806 relativa alla ripartizione dei demanii, ed il rapporto del nostro Ministro dell'Interno .
Udito il nostro Consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
Art. 1. Sotto il nome di demanii o terreni demaniali, s'intendono compresi tutti i territorii aperti, culti o inculti, qualunque ne sia il proprietario, su i quali abbian luogo gli usi civici o le promiscuità.
2. Le terre della sopradetta natura saranno a norma della legge ripartite nel modo indicato con questo decreto.
3. Non saranno sottoposte a si fatta ripartizione le proprietà, che le Università, gli ex-Baroni e particolari tengon difese per certo tempo ad uso di pascolo, o di semina, benchè in altri tempi soggette al pascolo comune.
4. Coloro che diverranno possessori delle porzioni derivanti dalla ripartizione dei demanii di qualunque natura, resteranno pieni, liberi ed assoluti padroni delle proprietà loro toccate, dimodochè, ad eccezione dell'annua prestazione, secondoché verrà detto in appresso, goderanno dell'intera facoltà di disporne come loro aggrada, o coll'alienarle o darle in affitto, o con coltivarle o riservarle al solo uso proprio, chiudendole, senza che alcuno possa impedirglielo e senza che altri possano vantarvi o esercitarvi, sotto qualunque pretesto, niuno dei pretesi diritti o usi civici di pascere, acquare, legnare, pernottare o altri simili, sia in tempo che i territorii stessi si trovano seminati o che non vi penda frutto, sia dopo la raccolta.
5 . La ripartizione dei demannii feudali promiscui o di luoghi Pii e religiosi ed altri, comprende due operazioni. La prima consiste nella divisione 1. dei demanii feudali tra il Barone ed il corpo morale dell'Università; 2 dei promiscui fra le Comuni o fra gli altri possessori, fra i quali esiste la promiscuità; 3. dei demanii appartenenti ai luoghi pii, ed ai religiosi soppressi o esistenti, e le Università, nel di cui territorio si trovano situati. Fatte però tali operazioni, sarà cura delle parti il farvi apporre i confini.
La seconda operazione consiste nella suddivisione individuale della parte dei demanii sopradetti spettata a ciascun Comune. In quanto però ai demanii comunali appartenenti ad una stessa Università, non avrà a farsi, che la sola ripartizione fra gl'individui.
6. Per la prima operazione, cioè la divisione dei demanii, siano feudali, siano di chiese, monisteri o altri, le parti interessate nomineranno ciascuna un arbitro per convenire nella divisione. Questi arbitri prenderanno le più esatte indagini, sentiranno le parti interessate, verificheranno lo stato del leggittimo possesso, ed impiegheranno al bisogno l'opera dei periti di campagna, per averne le opportune relazioni e ragguagli, non solo per ciò che riguarda la valutazione dei diritti rispettivi, dei quali sono in possesso la Comune da una parte, e l'ex Barone o la chiesa o il monastero o altri dall'altra; ma anche per estimar la qualità ed il valore delle terre, e riconoscere ed esaminare le migliorie, che si potrebbero allegare dai coltivatori dei terreni demaniali del feudo, della chiesa, del monistero etc. prossimo all'abitato, e ciò per l'oggetto espresso nell'art. 7.
7. Formato il parere degli arbitri sulla convenuta divisione, sarà il detto parere mandato al Consiglio d'Intendenza, il quale immediatamente delibererà secondo il risultato del parere, se i diritti, dei quali è in possesso l' Università, debbano essere compensati colla metà, terza, quarta o altra minor porzione dei demanii feudali, o di chiesa o di monastero o altri proprietarii, e redigerà il corrispondente suo provvedimento, determinando in esso non meno la quantità del demanio, che il sito, ove bisogna assegnarglielo, il quale, in conformità dell' art. 2 della legge, deve essere in preferenza nella parte più prossima all'abitato, quando possa eseguirsi senza altrui pregiudizio, e specialmente di quei, che l'avessero notabilmente migliorata.
8. Per la divisione dei demanii promiscui fra le Università, o altri che vi rappresentano o vi esercitano diritti territoriali, oltre a quanto si è prescritto cogli articoli precedenti, dovrà ciascun Consiglio innanzi a tutt'altra cosa esaminare quanto siegue.
Qualora la promiscuità altro non sia che una reciprocanza di usi, ed il terreno promiscuo sia indubitamente posto nel tenimento di una o dell'altra delle Comuni, o che siano o no finitime, i Consigli d'Intendenza esamineranno colla massima scrupolosità, se per le circostanze locali, per la situazione dei terreni promiscui, per la natura dei diritti di promiscuità e dei bisogni rispettivi, possa o no seguire senza detrimento lo scioglimento della promiscuità, e proporranno a Noi il loro parere, per decidere secondo l'esigenza dei casi; indicheranno il modo, in cui stimeranno più opportuno di doversi effettuare lo scioglimento, o la ripartizione delle terre promiscue, avendo sempre riguardo maggiore per le Comuni, nel di cui tenimento è situato il demanio.
Quante volte poi non sia definito in quale dei due territori confinanti sia posto il terreno demaniale promiscuo, dovranno i Consigli riguardar l'oggetto per questi due punti: il primo di fissar la confinazione rimasta finora indeterminata, il secondo di stabilire lo scioglimento della promiscuità degli usi; e per la tutela che esercitiamo su tutte la Comuni, sarà nel primo caso nostra special cura il definire siffatti limiti rispettivi dietro il parere dei Consigli d'Intendenza, i quali nel proporre la determinazione dei confini reciproci, e l'assegnamento a ciascuna delle due Comuni di una parte del territorio controvertito, terranno presente lo stato delle popolazioni e quello dei bisogni dei due limitrofi paesi, non meno che gli accidenti naturali del sito, acciò la confinazione sia più conforme alla posizione dei luoghi. E prendendo tutte queste considerazioni per base della fissazione da farsi, ce ne trasmetteranno i più esatti dettagli per nostra regola nella risoluzione definitiva, che ci siamo riserbati di prendere.
9. Allorchè la divisione dei demanii feudali promiscui o di luoghi religiosi da noi approvata, sarà mandata in esecuzione, passeranno i Consigli alla divisione fra i particolari della porzione dei terreni medesimi ricaduta alle Comuni.
10. Dovendo, a norma della legge, gli attuali legittimi possessori esser mantenuti nel godimento dei loro possessi sopra i demanii di qualunque natura siano, i Consigli d'Intendenza, avranno cura di distinguere le semplici servitù rustiche, come di passaggio, vie, acquidotti e simili, dai dritti reali, superficiali, colonici a lungo tempo o perpetui, i quali solo possono esser mantenuti. In quanto poi agli affitti o colonie temporarie, non debbono intendersi compresi nella legge, se non per lo tempo o durata convenuta nel contratto, e secondo la consuetudine locale, restando dopo ciò il proprietario o padron diretto libero dispositore della sua proprietà; cosi conservandosi a ciascun possessore quel diritto, che legitimamente gli appartiene.
Restando quindi fermi i possessori per lo diritto, reale e perpetuo, le loro terre non potranno esser sottoposte alla divisione da eseguirsi per effetto del presente decreto, ma seguiteranno a pagare il canone, o l'annua prestazione al padrone di quella parte del demanio, nella quale sono compresi i fondi da essi posseduti.
Chi poi non vi avesse altro che semplici servitù, conserverà il diritto che legittimamente vi possiede; ma dovendosi fissare i canoni, o prestazioni da pagarsi dai nuovi concessionari delle terre, si terrà conto di quelle servitù, per proporzionare la giustizia delle prestazioni.
11 . Per eseguire in seguito la divisione della parte de' demanii comunali, che non ha attuali legittimi possessori, i Consigli esamineranno la rimanente quantità delle terre da suddividersi con ciascuna Università, la loro qualità, gli usi ed i bisogni delle rispettive popolazioni, consulteranno i voti dei decurionati; e quindi, nel trasmetterci le deliberazioni de' medesimi, ci proporranno gli espedienti più opportuni, e più conformi alle circostanze locali, tanto rispetto al modo, quanto alla proporzione da eseguirsi nella divisione territoriale.
12. Le persone, fra le quali dovrà effettuarsi la ripartizione de' terreni, che non si trovano attualmente posseduti dai cittadini, saranno quei naturali dei Comuni rispettivi, che rappresentavano ed esercitavano sul demanio comunale i diritti degli usi civici, che nella legge sono indicati col nome di comunisti: tra essi pero i non possidenti ed i possidenti minori saranno sempre preferiti.
13. Egualmente col parere de' decurionati i Consigli d'Intendenza ci suggeriranno il quantitativo dell' annua prestazione, che sarà proporzionata alla qualità, stato e valore delle terre suddivise, che corrisponder dovranno i novelli concessionarii, ciascuno per la sua porzione, non omesso il riguardo al diritto, che aveano i cittadini sulle stesse terre prima della divisione.
14. Fatta la suddivisione delle terre demaniali in tante parti di egual valore, per evitar qualunque contesa potesse insorgere per la scelta o preferenza nelle assegnazioni di dette parti, la sorte deciderà delle distribuzioni. Potranno però in seguito gli stessi concessionarii fare delle permute, ed accomodarsi fra loro.
15. Qualunque usurpazione, o abusivo possesso su i demanii comunali siano riconosciuti dai Consigli d'Intendenza, ci saranno da essi riferiti per mezzo del Ministro dell' Interno, onde apporvisi il conveniente riparo.
16. Una legge ed istruzioni particolari provvederanno alla conservazione, rimboscamento, o propagazione dei boschi. Intanto ove tutto un demanio feudale, o comunale, o promiscuo etc. fosse boscoso, i Consigli d'Intendenza, fatta esaminar la natura e situazione del bosco, distingueranno la parte piana dalla scoscesa, quella che dee conservarsi assolutamente boscosa, e quella che, senza inconveniente, può ridursi a coltura; ed esaminate le ragioni delle parti, e consultati i periti, ci proporranno le disposizioni che crederanno analoghe al ben pubblico, alle circostanze locali, ed alla giustizia.
17. Le cautele da osservarsi nelle stipula de' contratti, saranno fissate con un altro nostro decreto sul rapporto del Ministro della Giustizia.
18 . Niuna delle disposizioni, o provvedimenti, o pareri, che i Consigli d'Intendenza ci proporranno per effetto della Legge del primo settembre e del presente decreto, potranno essere eseguiti di fatto nė direttamente, nė indirettamente, nè senza nuovo ordine; restando gl'Intendenti incaricati dell'esecuzione dell'articolo 11 della stessa legge, cioè che non si commetta alcuna novità di fatto sullo stato attuale de' demanii fino alla loro ripartizione. Gl’Intendenti medesimi restano incaricati di rimettere al Ministro dell'Interno i processetti formati dai Consigli, per le operazioni di sopra indicate.
19. Una Giunta nominata da Noi sarà incaricata ad esaminare siffatte carte ed i provvedimenti e gli avvisi de' Consigli medesimi, che le saranno inviati dallo stesso nostro Ministro; e sul rapporto di essa, si pronuzieranno le nostre disposizioni definitive, in conformità delle quali la ripartizione dei demanii sarà eseguita .
20. Tutte le operazioni, che dovranno farsi sia dagli arbitri, sia da’ Consigli d'Intendenza, o dalla Giunta nominata nell'articolo antecedente, o per le indagini, esami, verifiche ed informazioni, saranno praticate nelle forme puramente economiche ed amministrative, senza la menoma ombra di rito o di apparato giudiziario.
21. Non viene compresa nelle disposizioni del presente decreto la Sila di Calabria, sulla quale ci riserbiamo di prendere ulteriori determinazioni.
22. Il nostro Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto .
Napoli 3 Decembre 1808.
GIOACCHINO NAPOLEONE Re delle due Sicilie ecc.
Considerando la necessità di perfezionare i regolamenti contenuti nella legge del 1 settembre 1806, e nel decreto degli 8 giugno 1807 sulla divisione delle terre demaniali del Regno;
Udito il nostro Consiglio di Stato ;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:
TITOLO I.
Divisione generale de demanii
Art. 1. Tutte le terre demaniali del Regno, dovranno esser divise necessariamente nel corso dell' anno 1809, eccettuate quelle, la divisione delle quali è coi seguenti articoli riservata all'esame del nostro Consiglio di Stato, ed alla nostra approvazione.
2. Dee necessariamente farsi la divisione di tutti i demanii ex-feudali ed ecclesiastici fra gli ex-Baroni, le chiese o l'amministrazione generale de' regii demanii, o altri aventi causa da essi, ed i Comuni che vi hanno gli usi civici o altre servitù attive. Dee farsi egualmente la divisione di tutti i demanii promiscui fra' Comuni partecipanti alla società, o all'uso di essi. Dee farsi quella di tutti i demanii comunali, o delle parti degli ex-feudali ed ecclesiastici, toccati in sorte a' Comuni, fra' cittadini abitanti de' Comuni stessi.
È riservato all'esame del nostro Consiglio di Stato ed alla nostra approvazione la divisione fra cittadini di tutti i boschi comunali, delle montagne comunali, che abbiano un'inclinazione tale, che escluda la coltura delle terre comunali boscose e lamose, che costeggino o che sovrastino i cantieri ed i porti, e qualsivoglia sorte d'acqua corrente o stagnante, e la divisione delle terre inondate o da bonificarsi.
3. Non sono comprese nella disposizione dell'articolo precedente le difese ex-feudali chiuse per tutto il corso dell'anno e legittimamente costituite a tenore delle antiche leggi del Regno.
4. Gl’Intendenti destineranno in ciascun circondario o distretto, uno o più soggetti istruiti dell'economia agraria della propria provincia, probi e scevri da qualsivoglia interesse o rapporto, che potesse collidere coll'operazione delle divisioni. Questi agenti di circondario o distrettuali, promuoveranno l'esecuzione del presente decreto in tutti i luoghi del circondario loro assegnati, eccetto che nella propria patria.
La congiunzione fino al terzo grado di questi agenti con qualunque possessore, che per qualsivoglia titolo si opponesse alla divisione, è un impedimento che li rende incompetenti alla intera esecuzione in un Comune. L'Intendente in questo caso si farà supplire dall'agente di uno de' vicini circondarii.
5. Terremo presenti questi incaricati per compensi ed onorificenze corrispondenti alle loro funzioni, a misura della loro buona condotta e dell'utilità de’ loro servizii.
6. Il decurionato di ciascun Comune, dopo di aver terminata la ripartizione della contribuzione fondiaria nel corrente mese di dicembre, si riunirà ad ogni richiesta dell'agente distrettuale per l'esecuzione del presente decreto, e vi attenderà senza alcuna interruzione fino a che non abbia renduto conto all'Intendente della provincia di quanto gli è commesso. Le parti del decurionato, saranno di rappresentare l'Università nella divisione de’ demanii ex-feudali ed ecclesiastici, e di eseguire per la divisione delle terre comunali le istruzioni contenute nel presente decreto.
7. La divisione delle terre si farà per arbitramenti pronunziati da periti, o da altre persone, nelle quali le parti ripongono la loro fiducia; salve le eccezioni qui appresso soggiunte . L'arbitro per parte de' Comuni sarà scelto da' rispettivi decurioni. L'agente distrettuale metterà in mora gli altri interessati a nominare di consenso un terzo arbitro, che dirima la parità che mai potesse farsi dai primi due. Dove essi non facciano la nomina e non convengano nel terzo arbitro, il diritto di nominare si devolverá al Sottointendente del distretto.
8. Tutti gli ex-Baroni, le chiese, i luoghi pii, i monisteri e gli aventi causa da essi, la Direzione de' nostri reali demanii, ed in generale i possessori di terre demaniali, dovranno fra un mese destinare nelle Comuni rispettive i loro agenti con tutte le facoltà relative alla ripartizione; altrimenti si procederà in contumacia, e gli assenti, non escluso il Fisco, si avranno con senzienti alla ripartizione, che andrà a farsi colle formalità prescritte nel presente decreto.
TITOLO II.
Della divisione dei demani ex - feudali ed ecclesiastici
9. Il valore delle terre demaniali, nelle quali vi sono servitù di uso, è rappresentato dalle rendite unite insieme, che ne percipiscono i padroni e gli usuarii. Perciò la divisione si farà sulla base del capitale, che ciascuna delle due rendite rappresenta.
10 . Gli arbitri eletti dalle parti interessate nella divisione, stabiliranno per primo dato l'estensione del fondo, e procedendone alla misura, passeranno in secondo luogo a liquidare la rendita che ne ritrae l'ex-Barone, o il luogo pio, a cui se ne appartiene il dominio. Questo dato si stabilirà o sul calcolo decennale tratto dagli affitti, o, in difetto di affitti da perizie, che a giudizio di esperti ne faranno gli arbitri stessi. Fissato il primo ed il secondo dato, passeranno al terzo, quale è quello di ridurre a rendita annuale gli usi che vi rappresentano i Comuni. Le servitù di pascere, di acquare e di pernottare saranno calcolate o su documenti, che dimostrino la rendita effettiva fra il decennio, o sopra dati equivalenti. Tali sono il numero intero degli animali dei cittadini, che per effetto d'uso civico pascolano ne' demanii sottoposti alla divisione, giusta il calcolo decennale, la durata del tempo in cui pascolano, il prezzo della fida ne' luoghi vicini, secondo la diversità delle circostanze. La servitù di legnare a secco, sarà estimata su i medesimi principii. Fissata la quantità delle legna, che la popolazione ritrae per suo uso, il prezzo per ciascuna soma sarà stabilito su documenti di quella de' luoghi vicini. Gli arbitri, dopo di avere in presenza dell'agente distrettuale fissati i suddetti dati, liquideranno i capitali dell'una e dell'altra rendita alla ragione del 5 per 100, e sulla proporzione delle rate spettanti all'una ed all'altra parte procederanno alla divisione del demanio. La parte spettante all'Università le sarà assegnata, quando è possibile, nel sito più vicino all'abitato, serbata però l'eguaglianza che dee esservi nella divisione, relativamente alla qualità della terra. Dove questa sia varia, o ciascuna delle parti dovrà averne fra le diverse specie una quota, o il diverso valore delle parti assegnate dovrà cadere nel calcolo della divisione.
11. Quando gli usi civici siano stati accordati a' cittadini, o ampliati per effetto di giudicato, di altro legittimo titolo infra il decennio, la liquidazione della rendita si farà sullo stato posteriore al giudicato, o al titolo suddetto, senza tenersi conto del decennio, nè per la parte dell'ex-Barone che percepiva una rendita maggiore, nè per la parte de coloni o dei cittadini che godevano di diritti più limitati.
12. Trovandosi spesso introdotte ne' demanii ex-feudali o ecclesiastici, servitù maggiori dei semplici usi civici, quali sono il dritto di partecipare a' frutti, o quello di seminarvi o di esigervi una parte de terraggi, gli arbitri eletti procederanno all'estimazione di tali rendite, comparativamente a quelle che sono riservate agli ex-Baroni, a' luoghi pii ed agli aventi causa da essi; e sulla proporzione delle rate de capitali che ne risulteranno, procederanno alla divisione del demanio. Resti bensì dichiarato, che la rendita ritratta da’ Comuni o da' cittadini nel caso preveduto dal presente articolo, sarà valutata sul prodotto de' fruttı, dedotta non solo la prestazione che se ne paga all'ex Barone o al luogo pio, ma benanche le spese di coltura.
La disposizione di questo articolo, non comprende il caso di diritti perpetui acquistati da particolari su i demanii ex-feudali ed ecclesiastici.
13. In tutti i casi, ne' quali gli ex-Baroni o i luoghi pii si trovino d'aver transatti i diritti di fida e diffida in una prestazione annua che ricevano dall'Università la quale sia rimasta nel possesso dell'intero dominio, e che tali contratti siano legittimi e legittimamente prescritti, e non impugnati in giudizio; allora si procederà alla divisione dell'intero demanio fra' cittadini, e sarà o continuata la prestazione, o data in compenso agli ex-Baroni la parte di tanti canoni, quanti corrispondono alla prestazione ad essi riservata.
14. Non potranno cadere in divisione le parti dei demanii, dei quali i coloni, siano o no cittadini, vantino di aver acquistato l'utile dominio o la superficie o nelle quali credono di rappresentare un diritto reale per le migliorie. L'esame legittimo di tali controversie, dovrà essere riservato a giudici competenti, salvo a' Comuni il diritto di far sottoporre alla divisione le porzioni che ne saranno esentate, qualora i pretesi diritti siano giudicati insussistenti.
15. La divisione della proprietà delle servitù nei demanii ex-feudali ed ecclesiastici, essendo un'operazione necessaria ed indispensabile, ed il compenso da darsi agli usuari in una parte di proprietà dipendendo dalla compensazione del capitale del fondo delle servitù, resta dichiarato che tutti i demanii ex-feudali ed ecclesiastici sono soggetti alla divisione, qualunque sia il tempo dell'anno, in cui restino difesi, purché in un'altra parte dell'anno stesso siano aperti agli usi comuni de' cittadini.
16. Sono egualmente soggetti alla divisione necessaria i demanii feudali o ecclesiastici, su i quali vi sia l'uso promiscuo di più Comuni. Tutti gli atti della divisione si faranno cogli arbitri rispettivi de' Comuni interessati e senza aversi conto del tenimento, in cui il demanio sia posto. L'importo delle servitù, che ciascuno vi rappresenta, sarà separatamente liquidato, onde costi dalla rata di proprietà a ciascuno d'essi spettante. La disposizione di quest articolo avrà luogo anche nel caso, in cui per transazioni o convenzioni antiche, un Comune pagasse per l'esercizio di questi diritti qualche prestazione annua, la quale continuerà ad esser pagata.
17. La parte de' demanii che sarà toccata all'ex-Barone, o al luogo pió, resterà esente da tutte le servitù di sopra indicate. I rispettivi padroni potranno a lor grado mutarne la superficie, tranne il solo caso de' boschi, la proprietà de' quali resterà sempre soggetta ai regolamenti che attualmente sono in vigore, o che Noi pubblicheremo per l'economia delle foreste. Dopo che la divisione sarà approvata, gli arbitri vi apporranno i confini di pietra; e salvo il caso di altre servitù reali, che i fondi divisi prestassero ad altri fondi dominanti, sarà nella piena libertà de' padroni di chiuderli, rendendoli esenti, colla chiusura, della
servitù del compascuo, a cui le terre aperte sono soggette per la consuetudine generale del Regno.
18. In tutti i casi ne' quali l'Università o contenda all'ex Barone la qualità feudale del demanio, ovvero creda di rappresentarvi diritti maggiori di quelli dei quali è in possesso, e viceversa, l'agente distrettuale, dopo d'aver fatto procedere alla divisione del demanio, secondo lo stato del possesso, dovrà fare notamento nel processo verbale delle rispettive pretensioni, per aversene ragione in giudizio.
19. L'agente distrettuale trasmetterà all'Intendente della provincia il processo verbale, che contenga tutti gli atti del Decurionato e degli arbitri da esso lui vistati. L'Intendente, inteso il parere del suo Consiglio, vi aggiungerà il suo parere motivato per l'approvazione o dissapprovazione e lo trasmetterà alla Commissione de' demanii residente in Napoli. Questa, o d'uffizio, o su i reclami delle parti, che le verranno rimessi dall’Intendente, potrà annullare tutti gli atti fatti, se trovi violate in pregiudizio degli ex-Baroni, dei Comuni, o degli altri proprietarii le forme stabilite per l'arbitramento, o se creda pregiudicato l'interesse si de' Comuni, come delle parti interessate. In questo caso potrà ordinare di nuovo la formazione di tutti, o di quella parte di atti, che avrà annullati, egualmente che la nuova divisione, anche coll'assistenza dell'agente distrettuale, o d'uno de' Consiglieri d'Intendenza, se cosi crederà necessario. Questa seconda operazione sarà obbligatoria per l'una e per l' altra parte, salva però la nostra approvazione, che daremo sul rapporto che dovrà fare la cennata Commissione per mezzo del nostro Ministro dell'Interno, e udito, il parere del nostro Consiglio di Stato .
20. La parte de demanii ex-feudali o ecclesiastici toccata in divisione a' Comuni, sarà soggetta alle leggi della suddivisione fra i cittadini, come tutti gli altri demanii comunali.
TITOLO III.
Della divisione de' demanii Comunali
21. L ' agente distrettuale , ed il decurionato di ciascun Comune, faranno nella loro prima unione le stato di tutte le terre comunali, o che siano demanii aperti agli usi de' cittadini, o che siano difese , la rendita delle quali sia riservata al patrimonio delle Università. Essi divideranno tutte ls suddette terre in due classi, cioè in terre coltivabili, ed in terre riservate al demanio.
Nella prima classe saranno comprese tutte le terre capaci di coltura, ancorchè attualmente si tengano ad altro uso . Nella seconda si comprenderanno i boschi, le terre inondate e lamose, e le falde troppo erte de'monti. Le prime saranno esposte alla divisione. Le seconde saranno misurate e descritte con tutte le loro circostanze ed accidenti di località, affinché su queste no tizie possano gl' Intendenti acquistare un' idea esatta de' boschi delle rispettive provincie , proporre gli espedienti per la bonifica delle terre inondate , dettare le precauzioni, colle quali possono soggettarsi a divisione le terre lamose, e riservare finalmente al demanio quelle sole che per la loro natura sono incapaci di dominio privato .
22. La divisione delle terre comunali si fara fra, tutti i cittadini abitanti d ' ogni età e d ' ogni sesso, cosi assenti, come presenti, se la capacità delle terre da dividersi sia tale, che la rata di ciascun partecipante non riesca al di sotto del valore di due tomola delle migliori terre di seconda classe di ciascun Comnne. Ne sarà data una maggior quantità, se l'estensione delle terre lo permetta. La misura del tomolo è fissata uniformemente in questa operazione all'estensione di novecento passi quadrati, ciascun passo di sette palmi ed un terzo.
Dove le terre demaniali fossero tanto estese, che sorpassassero il bisogno della popolazione ed i mezzi che in essa si possono trovare per la coltura, l' Intendente dovrà sospendere la divisione, esporre le circostanze del Comune, a cui il territorio appartiene, e de' Comuni vicini, ed attendere la nostra determinazione, che prenderemo sul rapporto del nostro Ministro dell'Interno, udito il nostro Consiglio di Stato.
23. Nel caso della divisione per teste di cittadini, i rispettivi genitori godranno delle porzioni toccate ai loro figliuoli, sino a che questi sieno giunti all'età di quattordici anni. I tutori, e le persone incaricate della cura degli orfani, vigileranno alla conservazione delle parti toccate in sorte a' lori allievi. I corpi municipali prenderanno cura delle porzioni toccate in sorte a' soldati, marinari, ed altri assenti per causa pubblica, dove questi non abbiano lasciato altri amministratori legittimi de' loro beni. È vietato in qualunque caso di aver quota di terre demaniali in più di un Comune.
24. Fissato il modo di divisione che conviene all'estensione de' demanii di ciascun Comune, in tutti i casi ne' quali debba procedersi alla divisione per teste , l'agente distrettuale o di circondario farà che il rispettivo decurionato stabilisca i seguenti dati preliminari.
1. Dovranno scegliersi tre esperti non cittadini.
2. Dovrà fissarsi il prezzo delle terre di prima, di seconda e di terza sorte, per formare la divisione, ed uguagliare le porzioni nella forma prescritta nell'articolo 23.
3 . Dovrà determinarsi l' estensione precisa de' demanii divisibili, ed il numero de' partecipanti.
Fissati questi dati, le porzioni saranno numerate ed estratte a sorte, per ciascun cittadino. La sorte sarà pubblica, e gl'Intendenti ne prescriveranno l' esecuzione in modo, che l'operazione sia accompagnata dalla pubblica fiducia. Nello stabilire le porzioni, o che la divisione si faccia per teste, o che si faccia per offerte, i periti dovranno fissare le vie ed i passaggi, che deve avere ciascuna porzione di fondo assegnato. Dove sia necessario, dovranno essere stabilite le vie ed i sentieri per gli animali, che non possono avere l' uso dell'acqua se non in un luogo comune.
25. Dove la divisione non possa farsi per teste, ciascuno agente distrettuale o di circondario farà pubblicare bandi, che avvertano i cittadini a presentare le loro dimande per la divisione del demanio. Il termine a produrre le offerte, non potrà essere minore di un mese, e durante questo spazio , i bandi dovranno restare sempre affissi ne' luoghi pubblici de' rispettivi comuni. Ne' bandi, la formola de' quali sarà dettata dai rispettivi Intendenti, si spiegherà la quantità del territorio che si divide, la ragione del canone, l'estensione di ciascuna quota , e la preferenza che in caso di concorso sarà data a' non possidenti od ai piccoli proprietarii.
26. In tutti i paesi, gli abitanti de' quali ne sono assenti in una parte dell'anno o per la pastorizia, o per la messe, il termine a presentare le offerte per la divisione dovrà ricadere ad un mese dopo l'epoca stabilita del loro ritorno in patria. L'operazione della divisione, qualora siasi spedita più celeramente negli altri luoghi, in questi sarà fatta in ultimo luogo dall'agente distrettuale nel giro che farà del proprio circondario.
27. Le quote de' demanii divisi per concorso degli offerenti, non potranno esser minori del valore di quattro tomola delle migliori terre di seconda classe di ciascun Comune, dove cadono in divisione terre di maggioro o di minor valore. L'estensione di ciascuna quota ,dovrà equivalere in capitale a quella di sopra notata. Saranno adoperati egualmente tre periti esteri, che eseguiranno in questo secondo caso le medesime operazioni prescritte nell'art. 24.
28. L'agente del circondario, adoperati due periti esteri, differenti da' primi incaricati della divisione, e non interessati per alcun rapporto, farà fissare dal Decurionato il reddito in danaro da stabilirsi a ciascun tomolo. Il reddito fissato per le terre di prima o di seconda qualità, si ragguaglierà in proporzione alle terre inferiori. Il Decurionato potrà non seguire il parere de' periti, ma ne dovrà allegare i motivi nel processo verbale, inserendo nel medesimo il giudizio dei periti suddetti, acciocchè entrambi questi pareri servano di regola all’ Intendente.
29. Gli agenti distrettuali o di circondario, procureranno, che nel termine del primo mese dopo l' intrapresa divisione, giungano all'Intendente della provincia i rispettivi processi verbali. Gl’Intendenti, avendo innanzi agli occhi le ragioni de' redditi fissati in ciascun paese dagli esperti, e consultati gli esempii delle simili contrattazioni nella stessa contrada, o ne' luoghi convicini, fisseranno i redditi delle terra da dividersi, udito il parere de' rispettivi Consigli d' Intendenza. Nello stabilire questi redditi, avranno in mira che essi non siano minori del giusto, ma, corrispondano allo stato attuale delle terre, cosicchè tutto il beneficio che può trarsi dall'industria sia de' coloni e questi siano nello stesso tempo eccitati a dare alle terre suddette tutto il valore di cui sono capaci.
30. Hanno diritto di concorrere alla divisione per offerte tutti i cittadini capi di famiglia, ed i tutori pe' loro rispettivi pupilli, e tutti i cittadini di anni diciassette compiti, ancorchè facciano parte d'una famiglia, il cui capo sia separatamente concorso. Le offerte saranno ricevute dal cancelliere dell'Università, che ne darà un riscontro agli offerenti e saranno giornalmente pubblicate ed affisse a lato de' bandi. In fine del mese sarà di nuovo pubblicata l'intera nota ed i nomi in essa contenuti, saranno inclusi nell'urna della sorte, nella sessione pubblica che terrà il Decurionato. Prima d'includersi i nomi de' concorrenti nell'urna, sarà fatto il paragone fra il numero delle quote divisibili, e quello dei concorrenti. Dove i demanii messi in divisione contengano la capacità di tutti i concorrenti, l'inclusione sarà generale. Dove poi convenga farsi una riduzione nel loro numero, si darà luogo alla preferenza degli uni sugli altri, secondo l'ordine seguente: 1. Tutti i capi di famiglia non possidenti di terre. 2. I piccoli possidenti, secondo l'ordine inverso dei ruoli della contribuzione fondiaria, incominciando dai più piccoli, e passando a' maggiori; 3. Esauriti i possidenti, tutti i giovani di anni diciassette compiti, che concorressero separatamente da' capi delle rispettive famiglie, serbato anche fra questi l'ordine stabilito per le due precedenti classi. Dove siasi per quest'ordine esaurito tutto il numero de concorrenti, e rimanga ancora altra porzione di terre divisibili, le restanti quote si divideranno per metà, e ciascuna di esse sarà accresciuta a quelli fra i concorrenti che abbiano maggior numero di figliuoli, esclusi dal calcolo quelli che fossero stati separatamente ammessi alla partecipazione.
31. Le parti toccate in sorte a ciascuno, sia che la divisione si faccia per teste, sia che si faccia per offerte, potranno permutarsi fra essi prima della formazione della scrittura. L'agente del circondario, facendo le parti di conciliatore , senza coazione alcuna, procurerà che gl’interessati si accordino in modo che ciascuna delle porzioni toccate a' piccoli proprietarii si cambii con quella più vicina alle loro terre. Non potranno però in alcun caso vendersi nė ipotecarsi per lo spazio di dieci anni, ancorchè fra questo termine il redito sia ricomprato. Saranno ancora per lo stesso tempo esenti dalle azioni de' creditori cosi pe' debiti già prima contratti, come per quelli che si contraessero fra dieci anni dal di dell'acquisto. Potranno non però i creditori sperimentare le loro ragioni sopra i frutti di queste terre.
32 . I cittadini concessionarii, qualunque sia stato il modo di divisione, saranno riguardati come padroni delle quote loro spettate, e godranno di tutta la pienezza del dominio e della proprietà, con farne liberamente uso, salvo le eccezioni espresse nell'articolo precedente. Saranno però tenuti alla corrisponsione del reddito e si darà luogo alla devoluzione dei fondi conceduti pel reddito non pagato per un triennio . I fondi devoluti saranno
riconceduti a quelli de' concessionarii, che saranno giudicati i migliori coltivatori.
33. Il premio della riconcessione delle porzioni scadute ,avrå luogo dietro il giudizio di tre arbitri, che tutti i cessionarii nomineranno a maggiorità su di una lista che sarà presentata loro del Decurionato.
34. Qualora delle porzioni uscite in sorte nella divisione per teste ne sieno state rinunziate alcune, queste saranno distribuite colla sorte agli altri concessionarii non possidenti beni stabili.
35. Ne' casi di occupazione e di usurpazione de' demanii universali, si distinguerà quello, in cui l'occupazione , l'usurpazione sia presunta , mentre il possesso è presso d'un terzo, dall'altro, in cui i coloni paghino danaro, terraggio, o altra rata di frutto ma pretendano di aver acquistato azioni coloniche e diritti perpetui sul demanio da essi coltivato. Nel primo caso la contesa sarà rimessa giudice, e la divisione sarà fatta secondo lo stato possessionale. Nel secondo, non potendo esservi servitù introdotte nel fondo comune, ed il possesso dei coloni dovendo riguardarsi come un precario , non se ne terrà conto, e si procederà alla divisione delle parti occupate, insieme col rimanente demanio.
36. I redditi stabiliti su i demanii divisi, saranno affrancabili alla ragione del 5 per 100 nel modo prescritto nel decreto de' 20 giugno del corrente anno pe' redditi ex-feudali. I capitali saranno pagati colle condizioni e colle cautele, che formeranno il soggetto di un separato regolamento.
37. L ' Intendente di ciascuna provincia , prima di eseguire le censuazioni, rimetterà alla Commissione residente in Napoli le mappe dei fondi divisi, e dei loro concessionarii, unitamente a' processi verbali contenenti l'intera operazione della divisione fatta in ciascun paese, la fissazione do' canoni, e le riflessioni intorno alle terre demaniali escluse dalla divisione. Il partaggio e le censuazioni non si riguarderanno come definitivi, che dopo la nostra approvazione, che daremo sul rapporto del nostro
Ministro dell' Interno, ed udito il parere del nostro Consiglio
di Stato .
38. Le porzioni di terreno distribuite a' cittadini, saranno
esenti da qualsivoglia servitù , e potranno chiudersi ad arbitrio
de' rispettivi possessori.
39 . Le divisioni delle terre demaniali del Regno legittima
mente fatte prima dell' epoca del presente decreto , rimarranno
ferme.= 143 =
TITOLO IV .
Della divisione dei demanii promiscui.
40. Qualora nella divisione de'demanii promiscui gli Inten
denti trovassero difficoltà tali che facessero loro giudicar ne
cessario di sospendere l' esecuzione del partaggio , sono autoriz
zati a farlo , e ad istruire il nostro Ministro dell' Interno dell'o
stacolo che vi hanno incontrato.
41. La decisione delle liti per promiscuità , si farà nello
stesso modo che è prescritto per le liti de'confini fra i Comuni,
col nostro dacreto de' 6 dicembre del corrente anno.
42. In conseguenza dell' articolo precedente, gli arbitri eletti
da' contendenti, liquideranno le scambievoli servitù , che i citta
dini dell'uno de' Comuni esercitavano sul territorio dell' altro,
ne fisseranno il capitale sulle basi stabilite nel presente decreto
e pronunzieranno sulla quantità dei demanii spettanti a ciascuno,
e su i confini del territorio rispettivo.
43. I demanii toccati a ciascuno de Comuni nella divisione,
cadranno nelle regole stabilite per la divisione de' demanii co
munali.
TITOLO V.
Delle spese della divisione.
44. Tutte le spese per la divisione de'demanii ex-feudali ed
ecclesiastici, si divideranno tra i proprietarii ed i Comuni per
rata de' fondi divisi.
45. Gl’ Intendenti delle provincie fisseranno un salario per
gli agenti distrettuali, prenderanno gli espedienti perchè venga
contribuito momentaneamente dalle Università , per poi ripar.= 144 =
tirlo insieme colle altre spese nel modo prescritto nell' articolo
precedente ; faranno un regolamento , che contenga la giusta
mercede dei periti adoperati nella divisione, ed eviteranno qua
lunque occasione di abuso, che potrebbe farsi sotto questo titolo
di spese.
TITOLO VI.
Delle terre escluse dalla divisione.
46 . Gl’ Intendenti sui processi verbali de' rispettivi decurio
nati, discuteranno i motivi che hanno fatto escludere dalla di
visione quella parte di terre demaniali, alle quali si sono cre
dute applicabili le eccezioni degli articoli 1 e 2 del presente de
creto . Quindi o confermeranno le eccezioni fatte, o ne propor
ranno la rivoca .
Proporranno nello stesso tempo i mezzi per la bonifica delle
terre inondate.
Formeranno finalmente lo stato di tutti i boschi della pro
vincia, dell'estensione e qualità di essi. Dietro questi rapporti,
ci riserviamo di provvedere su di tutti questi oggetti egualmente
importanti alla prosperità particolare de Comuni ed alla eco
nomia generale del Regno .
TITOLO VII.
Delle chiusure delle terre di privato dominio
47. Essendosi sperimentati infruttuosi i provvedimenti con
tenuti nell' editto del 1793 per le affrancazioni della reciproca
servitù del pascolo , che, secondo la consuetudine generale del
Regno, hanno tutti i fondi aperti fra loro , e trattandosi d 'una
operazione che riguarda l' utile scambievole di tutti i fondi,= 145 =
dichiariamo che resta nella libertà di tutti l' esentare in tutto
o in parte dalla servitù del compascuo i proprii fondi, purché
li chiudano con pareti, con fossate , con siepi, o con altri argini
continui, che proibiscano l' ingresso agli animali per tutta l'e
stensione del fondo, o per quella parte che vuol chiudersi. La
disposizione di questo articolo non comprende i demanii, siano
feudali ed ecclesiastici, siano comunali non ancora divisi.
48. Qualunque altra servitù di pascolo , che sia l' effetto
d'una riserva che abbiasi fatta l'originario padrone del fondo,
sarà affrancabile ne’termini del real decreto del nostro augusto
predecessore de' 20 giugno di quest' anno.
49. La facoltà di chiudere e di esentare i proprii fondi dalla
servitù del pascolo , é dichiarata comune ai possessori de'fondi
soggetti nelle Calabrie alla servitù de' corsi. Nel caso solo , che
tali servitù si esercitano sopra fondi conceduti dagli ex -Baroni,
dalle Università o dalle chiese, la servitù suddetta sarà affran
cabile nei termini del citato decreto de ' 20 giugno.
50 . Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecu
zione del presente decreto .
Napoli 10 marzo 1810 .
GIOACCHINO NAPOLEONE Re delle due Sicilie ecc.
Volendo dare una regola per la facile divisione dei demanii,
e provvedere all' uniformità dell' esecuzione in una tanto im
portante operazione;
Visto il rapporto del nostro Ministro dell'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:
Art. 1. Sono approvate le qui annesse istruzioni per la di
visione de' demanii. I Commissari da Noi eletti le prenderanno
per norma delle loro operazioni.
2 . Il nostro Ministro dell' Interno è, incaricato della esecu
zione del presente decreto .
10=
146 =
TITOLO I.
Disposizioni generali.
Art. 1 . I Commissarii stabiliti con decreto dei 23 di ottobre
dello scorso anno 1809 per la divisione dei demanii, eseguiranno,
secondo la disposizione del medesimo;
1 . Lo scioglimento di ogni promiscuità;
2. La separazione in massa delle terre demaniali non pro
miscue fra i Comuni ed i patroni di esse, siano ex- Baroni,
siano chiese;
3. La suddivisione della parte dei Comuni fra i cittadini;
2. Ogni Commissario , prima di ogni altra operazione, chia
merà a se le carte relative a questo incarico, che esistono nelle
rispettive Intendenze, e chiederà un quadro dimostrativo dello
stato in cui sono le operazioni.
Avrà parimente la lista degli agenti distrettuali o di circon
dario nominati dagl' Intendenti.
I Commissarii potranno conservare o cambiare questi agenti,
secondo che crederanno più necessario ed opportuno alla esal
tezza ed alla celerità delle operazioni.
.
3. Dietro gli schiarimenti contenuti nell'articolo precedente
i Commissarii separeranno tutto il travaglio in classi: 1. per le
divisioni fatte, ma non ancora da Noi approvate; 2. per quelle
che quantunque non compite ancora, pure il travaglio sia fatto
in gran parte e molto inoltrato ; 3. per le divisioni o non in
traprese affatto , o appena incominciate .
La loro prima applicazione sarà di conoscere delle divisioni
fatte, per approvarle o riformarle , secondo la norma, delle
presenti istruzioni. Secondo la medesima norma, essi ultimeranno
le già incominciate . E finalmente passeranno alle divisioni o
appena incominciate o tuttavia intatte .TITOLO II.
Scioglimento delle promiscuità.
4 . I Commissarii stabiliranno per principio generale che non
possano essere conservate le promiscuità tra qualsivogliano
persone o corpi morali che esistano . Essi procederanno in con
seguenza al di loro scioglimento, salve solo le eccezioni conte
nute nell' art. 9.
5. La legge riconosce due cause di promiscuità , il condo
minio e le servitù acquistate. L 'uno e le altre possono essere
o generali o particolari. Le generali sono quelle che cadono
suglinteri tenimenti dei paesi messi in comunioni. Le partico
lari abbracciano una parte più o meno grande, e più o meno
eguale dei suddetti territorii promiscui. Le comunioni generali
per servitú reciproche, e tutte le comunioni particolari nelle
quali non vi siano demanii, restano sciolte senza compensi vi
cendevoli, salvo solo i casi preveduti nell' art. 9.
6 . Le comunioni generali per condominio , e le particolari,
sia per condominio, sia per servitù tra i Comuni, si scioglieranno
colla estimazione dei vicendevoli diritti su i demanii nei termini
dell'art. 42 del decreto del 3 dicembre , tenendosi presente la
popolazione di ciascun Comune, se siano due o più , il numero
rispettivo degli animali, ed i loro bisogni.
7. Quando nelle promiscuità di sopra esposte vi sia l'inte
resse di uno o più Baroni, allora si seguiranno le regole dei
compensi indicate nel seguente titolo 3, articolo 16 .
8. In tutti i casi, ne' quali la divisione venga a privare al
cuno degl' interessati del più facile accesso ad un fiume o ad
un fonte , o lo lasci troppo segregato dal legname necessario
agli usi della vita , da qualche cava di gesso, e simili, i Com
missari faranno costruire delle vie e passaggi, compensando il
detrimento di questa servitù proporzionatamente al suo valore.=
148 =
9. È possibile che vi siano dei casi particolari da far ecce
zione alla regola dello scioglimento delle promiscuità . Tali sono
i casi in cui una parte sia di pascoli estivi, e l' altra di pascolo
d 'inverno, o in cui le terre sian divise in pascoli di diversa
specie d' animali. In questi ed altri casi simili, i Commissarii,
dopo il più diligente esame vedranno quello che assolutamente
e indispensabilmente debba rimanere in comunione, e lo lasce
ranno in questo stato , riferendone alMinistro dell' Interno, che
prenderà i nostri ordini.
10 . In caso di dubbio sul diritto alla promiscuità, si atten
derà lo stato possessoriale , riserbando alle parti lo sperimento
dei loro diritti su i canoni delle terre , senza impedirsi l'opera
zione, a norma dell'art. 18 del real decreto dei 3 dicembre 1808.
TITOLO III.
Separazione in massa delle terre demaniali
tra i patroni di essi e i Comuni, per gli usi che questi
vi rappresentano.
11. Gli usi civici dei Comuni su i demanii degli ex Baroni
e delle chiese, o che vogliano su i principii generali riguardarsi
come riserve più o meno estese del dominio , che le popolazioni
rappresentavano sulle terre, come riserve apposte dal conce
dente per conservare alle popolazioni stesse il mezzo di sussi
stere, possono ridursi a tre classi: 1. di usi civici essenziali che
riguardano lo stretto uso personale necessario almantenimento
dei cittadini; 2. di usi civici utili, che comprendono, oltre l'uso
necessario personale , una parte eziandio d ' industria ; 3. di usi
civici dominicali che contengono partecipazione a' frutti ed al
dominio del fondo.
12 . Alla prima classe appartengono il pascere, l'acquare, il
pernottare, coltivare con una corrisposta al padrone, legnare= 149 =
per lo stretto uso del fuoco e degli istrumenti rurali per edifizii,
cavar pietre o fossili di prima necessità , occupare suoli per
abitazioni.
13. Alla seconda appartengono, oltre gli usi suddetti, anche
gli altri di utilità , come legnare indistintamente, raccorre ghiande
cadute, o castagne, pascerle per uso proprio col padrone,sia in
tutto , sia in parte del demanio , scuoterne anche i frutti pendenti,
immettervi gli animali a soccio , cuocer calce per mercimonio ,
essere preferito ai compratori stranieri nella vendita o consumo
dei frutti del demanio .
14. Alla terza classe appartengono il far piante ortolizie
senza prestazioni; seminare grano per uso proprio , o marzatici
indistintamente senza corrisposta, o con una cosi visibilmente
tenue, che mostri di essere una semplice ricognizione della si
gnoria feudale, partecipare del dritto di fida o diffida, dove
questa esisteva, o dell'utilità dei terraggio delle coverte e dei
frutti che si vendono, fissare in ogni anno la corrisposta che
i cittadini debbono pagare al padrone diretto per le ghiande,
castagne e simili.
15 . Gli altri usi forse non espressi,sarà facile riportarli ad
una delle classi enunciate, a cui per natura appartengono, ec
ceito il caso preveduto nell' art. 9.
16 . Acciocchè. l'applicazione ai casi particolari delle basi
contenute nell' art. 9 e 10 del Tit. II. del real decreto dei 3 di
dicembre 1808 non sia soggetta ad arbitrii e ad incertezze, ed
acció una regola inflessibile tronchi tutte le dispute , sarà fissata
una scala che determini per ciascuna delle indicate classi la
porzione da separarsi, nel modo seguente :
Il minimum del compenso degli usi essenziali, o che si eser
citino tutti, o che se ne eserciti una parte qualunque, sarà il
quarto di tutto il demanio .
Secondo la varietà dei casi e delle circostanze da tenersi pre
senti da ' commissarii, potrà essere di un terzo, e sino della metà
del demanio stesso.
Il minimum del compenso , degli usi appartenenti alla seconda
e terza classe, o che siano esercitati tutti o che se ne eserciti= 150 =
una parte qualunque, sarà la metà del demanio ; e secondo le
circostanze dei casi da vedersi da' Commissarii, potrà crescere
a due terzi e sino a tre quarti del medesimo, in beneficio del
Comune. Questo compenso abbraccerà ancora il compenso degli
usi essenziali, qualora in tutto o in parte esistano nel demanio
medesimo.
17. I demanii relativamente alle colonie perpetue che possono
trovarvisi stabilite , debbono essere distinti in due classi, quelli
dei quali l' intera superficie si trovi occupata da coloni perpetui,
gli altri occupati per una parte sola , o che questa sia continua ,
o che sia interrotta per colonie disseminate nell' intera conti
nenza del demanio .
Nel primo caso, avendo il real decreto dei 16 di ottobre del
caduto anno, dichiarata l' erba di proprietà dei rispettivi pa
droni anche superficiarii, è cessata ad un tempo nell' ex -Barone
il diritto alla fida, e ne' cittadini la partecipazione agli usi. Dal
terratico e dalla decima in fuori, che questi cosi detti coloni
debbono pagare all' ex Barone, come riserva del di luidominio,
essi sono riputati come assoluti padroni delle loro rispettive
porzioni, ed ogni servitù è rimasta estinta . Quindi questi de
manii, trovandosi già legittimamente ripartiti, non possono ca
dere in altra divisione.
Nel secondo caso , cio che è stato spiegato per lo tutto, è appli
cabile anche alla parte. Cadrà in divisione la parte non occupata ,
ed i coloni perpetui che sono in possesso dell' altra , saranno
riguardati come ogni altro possessore dei fondi propri allodiali.
18 . In tutti i casi nei quali o per una delle eccezioni am
messe nel real decreto dei 16 di ottobre del caduto anno, o per
altro qualunque dritto riconosciuto legittimo, gli ex-Baroni con
servassero diritto di fida o diritto sugli alberi, e i Comuni vi
rappresentino gli usi, vi sarà luogo alla divisione in favor deg!i
usuarii o per la terza o per l' altra parte maggiore, secondo la
classificazione degli usi fissata nelle presenti istruzioni. Questa
divisione cadrà sempre sul territorio soggetto alla servitù,ed i
redditi dei coloni perpetui si divideranno fra il proprietario e
l' usuario in proporzione della parte assegnata.=
151 =
19. Avendo la legge dei 2 di agosto 1806 ed il real decreto
dei 17 di gennaio 1810 dato alle prestazioni ed ai redditi ter
ritoriali ex - feudali la natura dei censi riservativi, è rimasto e
stinto su i medesimi il dritto della devoluzione. Questo beneficio
fatto ai possessori dei fondi colonici è messo a calcolo nelle
presenti istruzioni, per non sottoporre gli ex- Baroni ad una ri
seca sulle colonie perpetue, sulle quali il Comune, sia nei casi
di devoluzione, sia nei casi in cui rimanessero incolti, avrebbe
diritto agli usi civici.
20 . Allorchè andranno a separarsi in massa le terre de .
maniali, possono incontrarvisi delle difese dell' ex -Barone. L 'art.
3 tit. 1 del real decreto dei 3 di dicembre 1808, esclude le di
fese legittimamente costituite a tenore delle antiche leggi del
Regno, che sono la prammatica 1. de salario, e l' undecima de
baronibus. Quando nelle difese baronali non s' incontrino i re
quisiti espressi nelle due rapportate leggi, o il possesso conti
nuato e non interrotto dal 1536 , epoca della prammatica , o
finalmente un giudicato della Commissione feudale ed anche
degli aboliti Tribunali supremi del S . C . e della Camera, purché
però sia diffinitivo e non provvisorio , il Commissario , ne or
dinerà l'apertura, e la medesima formerà parte del demanio
divisibile .
21. Se la difesa trovasi costituita sul demanio universale ,
siccome due considerarsi come usurpazione sulla cosa altrui,
cosi niun compenso si debbe al possessore. Se poi trovasi co
stituita sopra demanio ex-feudale, se ne darà al Comune tanta
estensione, quanta corrisponde agli usi civici che rappresenta
nel restante demanio , ed il di più resterà al possessore.
22. Se il possessore abbia fatto delle migliorie nella difesa ,
effetto della mano d' uomo, e non della natura, ed offra al Co
mune un compenso equivalente in terre, ed in difetto di queste ,
in un canone, il Commissario ammetterà tale offerta .
23. Ciò che si è detto delle difese ex -feudali, s' intende an
che per quelle poste nei demanii ecclesiastici.
24. Sono eccettuate le difese fuori dei demanii in piccioli
fondi, mai non contraddette. Esse non entrano nella divisione= 152 =
che riguarda i demanii puramente presi, come non vi entrano
le terre appadronate, benchè aperte alla reciproca servitù del
pascolo. Per queste specialmente , i Commissarii si limiteranno
a promuoverne la chiusura e l' affrancazione nei termini del
tit. VII. art. 47, 48 e 49 del real decreto dei 3 didicembre 1808.
25. Non debbono confondersi colle terre demaniali e colle
difese quei fondi che sono onnossii a qualche servitù reale, come
a dire di passaggio , di via , di acquidotto . Il godimento di questi
diritti non suppone demanialità di terre, poiché i medesimipos
sono trovarsi costituiti in grazia dei fondi vicini per mezzo degli
ordinarii titoli, coi quali per legge si acquistano le servitù .
26 . Le regole stabilite per la compensazione degli usi ci
vici, non sono applicabili agli usi che si esercitano dalle popo
lazioni sopra i feudi separati dalproprio tenimento . S ' intendono
per feudi separati, quelli che partono da una espressa conces
sione del Principe, e che sono stati posseduti come territorii
distinti e con giurisdizione separata insino all' abolizione della
feudalità, e le di cui parti non siano allibrate nei catasti dei
Comuni finitimi. Dove questi requisiti strettamente si verifichino,
i dritti che vi hanno acquistati i cittadini per qualunque titolo,
si compenseranno per via di estimazione.
27. Finalmente, benchè le difese dei Comuni debbano far
parte della massa divisibile , a norma dell'art. 21 del citato real
decreto dei 3 di dicembre, pure vi potrà essere il caso che le
terre aperte siano cosi estese, che sorpassino il bisogno ed i
mezzi di coltura della popolazione, o che il bene generale ed
evidente esiga che una porzione della difesa o anche tutta resti
comune. In questi casi il Commissario sospenderà in tutto o in
parte la divisione di tali difese e 'ne dará parte al Ministro
dell' Interno .= 153 =
TITOLO IV .
Suddivisione delle terre divise fra i cittadini.
28. Laddove i demanii ex - feu dali ed ecclesiastici si trovas
sero tutti occupati da coloni perpetui inamovibili, a norma del
l'articolo 14 del real decreto dei 3 dicembre, non si avrà a far
altro che stabilirvi i canoni, esistendovi già col fatto quella di
visione ch ' è l' oggetto della legge.
29. Solo nei demanii comunali non si considera colonia , se
non precaria , e tutto sarà rimesso in massa e diviso giusta l'ar.
ticolo 35 del citato real decreto.
30. Saranno eccettuate le porzioni di demanio , nelle quali
il colono abbia immutato le superficie in meglio e le migliorie
sieno tali che possano dirsi fixe vinctae. In questo caso tutto il
migliorato resterà in porzione del colono, ancorchè il contigente
sia maggiore. Dove siavi stata fatta una fabbrica solamente ,
questa s' indicherà nel contigente del colono .
31. Determinata la massa delle terre divisibili colle dinotate
eccezioni, e fissatane l' estensione precisa colla misura, si pro
cederà alla numerazione delle persone che hanno dritto ad aver
parte delle terre divisibili. La classificazione di queste persone,
si farà su i ruoli della fondiaria di quel Comune , del di cui
territorio si tratta , e si eseguiranno gli articoli 22, 25 e 30 del
real decreto dei 3 di dicembre.
32. Si sceglieranno i tre periti indicati nell' articolo 24 ti
tolo III. Uno almeno di questi periti, dovrà essere agrimensore.
Essi leveranno la pianta di tutto il territorio divisibile colla
divisione del vecchio coltivatorio e di quello che va a coltivarsi
di nuovo, e per questo ne riporteranno sulla carta stessa la
divisione, numerando le porzioni. Essi ritracceranno le strade,
le aje e tutti gli spazii voti che mai possano bisognare, dopo di
averle segnate e determinate in campagna , e finalmente pro=
154 =
getteranno il canone da fissarsi secondo la diversa natura delle
terre. Questo progetto sarà discusso dal Decurionato e diffinito
poi dal Commissario .
33. Fissata la quantità delle terre divisibili, e fatta la clas
sificazione e numerazione dei partecipanti, se ne affiggeranno
le liste coll' invito ai medesimi, acciò tutti diano il loro nome e
facciano la richiesta . Adempito a questo atto , si procederà in
pubblico all' estrazione a sorte dei nomi e delle porzioni. Nel
tempo stesso , al margine della pianta , col richiamo dei numeri,
saranno riportati i nomi di tutti i partecipanti coll' indicazione
della quota .
34. Per quelle parti che non saranno richieste , si procederà
al metodo delle offerte giusta l' articolo 25 del detto real de
creto ; beninteso che il Commissario potrà abbreviare o proro
gare il termine prefisso in detto articolo .
TITOLO V .
Regolamento di procedura .
35. I Commissarii potranno destinare d'officio, dopo un av
viso , gli arbitri o agenti che le parti interessate non avranno
nominati.
36 . Essi cominceranno sempre le operazioni dallo sciogli
mento delle promiscuità , e dalla divisione dei demanii ex -feu
dali non promiscui.
37. Potranno abbreviare o prorogare i termini degli atti che
debbono fare a norma de'casi. Le forme del loro procedimento,
essendo amministrative, sono rimesse alla di loro prudenza.
38. Non potranno mai dispensarsi però dai seguenti atti: 1:
dall' interpellare gli arbitri scelti dagl' interessati per la segre
gazione e valutazione dei dritti comuni, ove vi sia bisogno della
loro opera: 2. dalla convocazione dei Decurionati per la scelta
degli arbitri e dei periti enunciati nell' articolo 28 del decreto
de' 3 di dicembre, per lo stabilimento del canone e per l' indi= 155 =
cazione delle terre riservabili aldemanio , giusta l'articolo 21 dello
stesso decreto : 3. dall'affissione dei nomidei partecipanti e dalla
ricezione delle loro richieste : 4 . dall' affissione delle offerte e
dalla pubblicazione della nota delle terre ripartibili per offerte:
5. dalla interpellazione e udienza di tutti gl’interessati o dei loro
rappresentanti, siano nominati dalle parti, siano scelti d'ufficio ,
prima di dar fuori le loro decisioni; 6 dall' estrazione a sorte
ed in pubblico dei nomi dei partecipanti: 7. dal sentire il parere
di due funzionarii pubblici in tutte le decisioni che dovranno
fare. Questi funzionarii saranno da essi nominati tutte le volte
che occorrerà la loro opera.
39. I Commissarii, eseguita interamente la divisione, dispor.
ranno che il Sindaco della Comune, fra un determinato tempo ,
debba far levare da un perito agrimensore la pianta di tutto il
tenimento della Comune, dove si esegue la divisione; e vi fa
ranno indicare il demanio che vi sarà stato diviso, giusta il di
sposto nell'articolo 33; le parti del demanio che restano indivise,
come boschi, pendii di montagne, ripe di fiumi, di porti , terre
inondate e simili, e le parti del rimanente territorio colla indi
cazione dei diversi generi di coltura ai quali è addetto . Essi
vigileranno alla esecuzione di questa operazione, che non dee
trattenere neppure per un momento il corso delle divisioni nelle
Provincie loro assegnate. Questa pianta , quando sarà passata
nelle loro mani, la rimetteranno separatamente al Ministro del
l' Interno .
40 . Essi avranno cura di far passare ai Direttori delle Con
tribuzioni Dirette il quadro delle operazioni fatte, acciò facciano
eseguire i debiti cangiamenti di quota .
41. Sono autorizzati a fissare i salarii dovuti agli arbitri,
ai periti ecc, secondo i luoghi, ed a prendere degli espedienti
perchè vengano momentaneamente contribuiti dagl' interessati,
dandone avviso agl' Intendenti, o direttamente, o per mezzo dei
sotto Intendenti.
42. Essi sono autorizzati a chiedere tutti i lumioccorrenti
a tutti i funzionarii, e mano forte (dove occorra ) a tutti i Co
mandanti della forza pubblica.=
156 =
43. Tutto ciò che non è letteralmente preveduto nelle pre
senti istruzioni relativamente ai mezzi onde facilitare la divi
sione dei demanii, è rimesso alla facoltà dei Commissarii. Essi
consulteranno, in caso di dubbio, il ministro dell' Interno, lo
terranno al fatto dello stato corrente delle loro operazioni, e
domanderanno tutti gli altri ordini che il corso della stessa cosa
potrà loro suggerire, qualora non si credano compresinelle or
dinazioni di questo regolamento .
Legge 12 dicembre 1816 .
Art. 174. Ciascun Comune ha le sue rendite essenzialmente
separate da quelle dello Stato, de' particolari e di ogni altro
Comune. È quindi perpetuamente abolita e vietata ogni promi
scuità di proprietà di rendita , o di dritti tra ’ Comuni e lo Stato,
tra Comuni e particolari, o infra essi Comuni.
Art. 175. Le promiscuità esistenti in contraddizione dell'ar
ticolo precendente saranno sciolte, e sarà assegnata in proprietà
a ciascuno degl' interessati quella porzione che corrisponde ai
suoi diritti a norma degli stabilimenti adottati.
Quando circostanze locali straordinarie impedissero lo scio
glimento delle promiscuità , ne sarà fatto rapporto motivato al
Ministro dell' Interno, il quale prenderà i nostri ordiniper l'ec
cezione della regola .
Art. 176 . Ogni occupazione ed ogni alienazione illegittima
del Demanio Comunale è dichiarata abusiva a qualunque epoca
l' una e l' altra rimonti; essa non potrà in verun
caso essere
considerata come titolo di promiscuità, e sarà in ogni tempo
improduttiva di alcun diritto o effetto .
Art. 177. L' esame delle controversie che derivano dai due
articoli precedenti è delegato agli Intendenti nelle rispettive Pro
vincie. Essi vi provvederanno in Consiglio d' Intendenza, salvo
il ricorso devolutivo all' autorità competente ,= 157 =
Art. 182. I demanii Comunali saranno divisi ed assegnati
in libera proprietà ai Cittadini,mediante la prestazione di un'an
nuo canone a favore del Comune, secondo gli stabilimenti adottati.
Art. 183. Il canone enunciato nell' articolo precedente sarà
fissato o commutato in contanti pagabili due mesi dopo la rac
colta de' generi che produce il fondo gravato . Per quei canoni
che non potessero fissarsi altrimenti che in generi, ne sarà af
fittata l' esazione in massa ed in contanti.
Art. 184. Gli alberi solitarii che si trovano sparsi sulle terre
coloniche, saranno censiti ai rispettivi coloni.
Art. 185. Le quote demaniali abbandonate da partecipanti,
a cui sono state assegnate , ritornano al Demanio Comunale.
S 'intendono abbandonate le quote demaniali qualora si la
scino incolte per tre anni consecutivi, e si trovino alienate o
ipotecate con atti veri o simulati nel decennio dalla data del
possesso .
Art. 186 . Le operazioni della divisione dei Demanii sono
delegate agl' Intendenti.
Essi vi procedono in Consiglio d' Intendenza sotto la nostra
approvazione, che sarà provocata con rapporto motivato dal
Ministero dell' Interno.
Essi sono delegati ancora a risolvere in Consiglio d 'Intendenza
ogni controversia dipendente dalla divisione dei Demanii, salvo
il ricorso devoluto all' autorità competente .
Art. 187. Le quistioni dipendenti dalle divisioni demaniali
fatte finora fra' Cittadini, e nelle quali si sieno violati a grave
danno dei poveri e non possidenti i regolamenti in vigore, po
tranno essere introdotte ed esaminate nel termine perentorio
del 1817.
Quando si verifichi che la divisione sia evidentemente ingiusta ,
e non si possa in verun altro modo riparare al danno cagionato
ai poveri per la mancanza di altri demanii divisibili, l'Intendente
rettificherà la divisione colle facoltà accordategli nell' articolo
precedente .
Per le operazioni che si trovano già rettificate in seguito di
precedenti reclami è vietato ogni ulteriore esame.=
158 =
Trascorso il 1817, non sarà più ammesso alcun reclamo contro
le divisioni fatte ed i quotisti rimarranno tranquilli proprietarii
delle terre che posseggono, come lo sono quelli che han par
tecipato ad ogni altra divisione che non sia suscettibile di re
clamo e di rettifica .
Art. 188. Le terre demaniali addette all' uso civico di pa
scolo dovranno essere sempre riservate a quest' uso, a cui non
potrà in verun caso derogarsi colla vendita in massa dell'erba .
Su queste terre compete al Comune il dritto di fida, sia per
supplire alle spese comunali, sia per pagare la fondiaria impo
sta sulle terre medesime colle modificazioni prescritte nei se
guenti articoli.
Art. 189. L ' uso civico menzionato nell' articolo precedente
si esercita dai Cittadini per gli animali addetti alla loro parti
colare industria . Ne sono quindi esclusi i negozianti di bestiame
ed i censuarii di Puglia già detti Locati. Essi possono parte
ciparvi nei Comuni a cui appartengono per quella sola parte
di animali che serve alla loro particolare industria nella latitu
dine che compete ad ogni altro ricco Cittadino.
Art. 190 . I Comuni, che hanno sufficienti rendite patrimo
niali per pagare la fondiaria delle terre riservate all'uso civico,
non possono esigere fida dal possessore di animali gregarii sino
al numero di dieci piccoli ed uno grande.
Quelli che mancano di tali rendite nello stabilire il diritto di
fida, non possono tassare il detto possessore più della metà della
fida imposta al possessore d' industria maggiore.
Art. 191. L ' uso dei boschi comunali per fuoco o altri bi
sogni essenziali non può essere sottoposto a fida o prestazione:
può esserlo soltanto l' uso per l'industria commerciale. Quando
questa parte di rendita non basta a pagare la fondiaria del
bosco, essa graviterà sulle altre rendite del Comune, senza che
possa mai ripartirsene l' equivalente tra' Cittadini che vi eser
citano usi essenziali.– 159 –
Palermo 19 dicembre 1838.
FERDINANDO II. Per la grazia di Dio Re del Regno delle
due Sicilie ecc.
Veduti i reclami che durante il nostro giro per le Provincie
della Sicilia ci sono stati presentati dalle popolazioni, le quali
hanno implorato la esecuzione delle leggi abolititive della feudalità
la pronta decisione delle annose cause pendenti fra Comuni e
gli antichi loro feudatarii, lo scioglimento delle promiscuità , e
la ripartizione delle terre per poterle chiudere e migliorare;
Considerando che l' agricoltura non può prosperare senza la
proprietà assoluta di ogni fondo che dia il diritto di vietarne
altrui l' ingresso; che le terre non acquistino valore dove non
esistono molti agiati coltivatori, che l' amore delle proprietà
affezioni al suolo; che le vaste contrade, nude, deserte , o mal
coltivate che s' incontrano in Sicilia , non ostante la loro feram
cità naturale, ed il favore del clima, non potranno essere mi
glorate , finchè durerà la esistenza di più padroni sullo stesso
fondo ;
Volendo accelerare la esecuzione delle leggi che da epoche
remote hanno proscritta la indicata condizione delle proprietà ,
perniciosa egualmente alla pubblica prosperità , al ben essere
delle popolazioni, ed agli stessi grandi proprietarii;
Veduti i rapporti del nostro Luogotenente generale ,e degl'In
tendenti, i voti dei Consigli provinciali, ed i pareri della Com
messione nominata a quest' oggetto da Noi ai 17 del prossimo
passato novembre, e riunita a Palermo;
Veduto l'art. 9 della legge degli 11 di dicembre 1816 , col quale
fu conservata l'abolizione della feudalità in Sicilia , ugualmente
che negli altri nostri dominii continentali;
Vedute le disposizioni della legge fondamentale dell'ammini
strazione civile dei 12 dello stesso mese ed anno ;
Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue:
Art. 1 . Gl’ Intendenti delle Provincie della Sicilia verifiche
ranno rigorosamente, Comune per Comune, se vi esistano e si= 160 =
esercitino ancora da qualsivoglia ex -feudatario , o corpo morale,
o avente causa da essi, alcuno dei dritti feudali aboliti, e ne
faranno distinto rapporto al nostro Ministro Segretario di Stato
degli affari Interni, il quale prenderà inostri ordini proponendoci
le misure da adottare.
Art. 2. Non credendo espediente che un Tribunale di ec
cezione decida delle liti fra i Comuni ed i loro antichi feuda
tarii, successori, o aventi causa , continueranno queste ed essere
giudicate dai Tribunali ordinarii; ma i nostri Procuratori Ge.
nerali e Procuratori Regi assumeranno da ora innanzi la difesa
dei Comuni, come parte principale, senza escludere però l'assi
stenza di qualunque interessato . Essi provocheranno quindi di
ufficio la spedizione dei giudizii, e per l' organo del nostro Mi
nistro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia informeranno
il nostro Ministro Segretario di Statı) degli affari Interni,mese
per mese, dello stato delle cause che difendono, del loro valore,
e del successo.
Art. 3. Gl' Intendenti delle stesse Provincie procederanno
allo scioglimento delle promiscuità ed alla divisione dei dema
nii comunali colle facoltà accordate loro nell' articolo 177 della
legge dei 12 di dicembre 1816 , e a norma del Real decreto del
primo di settembre 1819. Nei casi di dubbio, gl’Intendenti chie
deranno l'avviso del nostro Procuratore Generale presso la Gran
Corte dei Conti di Palermo, il quale è incaricato di dar loro
tutte le occorrenti dilucidazioni, e di corrispondere per questo
ramo di affari col nostro Ministro Segretario di Stato degli
affari Interni, cui sarà tenuto dar conto di ogni dubbio proposto
e risoluto .
Art. 4. Lo stesso Procuratore Generale , sulle basi delle i
struzioni approvate col decreto dei 10 di marzo 1810 , formerà
il progetto di quelle, che dovranno servir di norma agl' Inten
denti per lo scioglimento delle promiscuità , per la divisione delle
terre demaniali appartenenti ad ex - feudatarii o a corpimorali
di qualsivoglia titolo o denominazione , sulle quali i cittadini
hanno esercitato gli usi civici, e per la suddivisione in quote
fra i più poveri della parte che in compenso ditali usi ne saràspettata ai Comuni. Il progetto del Procurator Generale sarà
proposto dal Ministro Segretario di Stato degli affari Interni
alla nostra Sovrana approvazione fra il termine improrogabile
di mesi due, inteso il Luogotenente Generale .
Art. 5. Tutte le promiscuità non ancora sciolte e quelle il
di cui scioglimento non si trovi definitivamente approvato , lo
saranno colle norme indicate nei due articoli precedenti nel più
breve tempo possibile , sotto la immediata responsabilità degl'In
tendenti, i quali nella fine di ognimese daranno conto al nostro
Ministro Segretario di Stato degli affari Interni del progresso
e risultamenti di tutte le indicate operazioni.
Quanto alle promiscuità , il di cui scioglimento trovişi già pro
nunziato ed approvato , e per le quali sia stato accordato ai
Comuni un canone annuale in vece dei terreni, vogliamo che
ogni Intendente esamini in Consiglio d' Intendenza, colla mas
sima diligenza e posatezza, se siano stati lesi i dritti impre
scrittibili delle popolazioni che erano in posssesso dell' esercizio
degli usi per lo sostegno e pei comodi della vita, se sia stato
tradito lo spirito della legge che avea in mira di formar nuovi
proprietarii, di favorire l' agricoltura, e dare un effettivo com
penso degli usi civici in una quota delle stesse terre da distri
buirsi ai più poveri. Del risultarnento di ogni esamesarà diretto
al nostro Ministro Segretaric di Stato degli affari Interni ed al
nostro Luogotenente generale un pieno e distinto rapporto , che
ci sarà da essi rassegnato per le opportune risoluzioni. Questi
rapporti verranno sottoscritti dall' Intendente e da tutti i Con
siglieri d' Intendenza .
Art. 6 . Tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente
decreto sono abrogate .
Art. 7. I nostri Ministri Segretarii di Stato di Grazia e Giu
stizia , e degli affari Interni, ed il nostro Luogotenente generale
in Sicilia , sono incaricati della esecuzione del presente decreto ,
ciascuno per la parte che lo riguarda.=
162 =
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE
1° gennaio 1861.
Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza, incaricato
del Dicastero dell' Interno;
Udito il Consiglio di Luogotenenza ;
DECRETA
Art. 1. Tutte le attribuzioni, che in materia di terre de
maniali, erano state accordate ai già Intendenti di queste Pro
vince napoletane in Consiglio d' Intendenza dagli articoli 176,
177 e 185 della legge dei 12 dicembre 1816 , sono trasferite da
ora innanzi a speciali Commissari, ciascuno dei quali sarà de
legato a compierle da sé solo in una o più Province.
Art. 2 . Essi procederanno alla quotizzazione dei demanii
comunali non controversi fra i cittadini di ciascun Comune, se
condo le leggi e regolamenti in vigore, e le istruzioni, che po
tranno essere emanate, ad eccezione di qualche caso straordi
nario e speciale, che formerà oggetto di rapporto.
Art. 3. Esamineranno e dichiareranno, intesa la Commis
sione forestale , a norma della legge dei 21 agosto 1826 , quali
fra le attuali terre, demaniali in pendio , non quotizzate nè dis
sodate debbano conservarsi salde nell' interesse dell' economia
silvana.
Art. 4. Scioglieranno definitivamente le promiscuità tuttavia
esistenti, e giudicheranno da arbitri ed amichevoli compositori= 163 =
tutte le quistioni cui tale scioglimento potesse dar luogo; fa
cendo rapporto al Dicastero dell' Interno per tutte quelle pro
miscuità , la cui esistenza sarà ritenuta necessaria per circo .
stanze locali ed insuperabili. Avranno ancora la facoltà di ri
vedere tutte le promiscuità, che si trovassero in qualunque modo
autorizzate fino al presente.
Art. 5 . Porranno di accordo e concilieranno i Comuni e
gli attuali occupatori dei demani comunali sia per i giudizi giá
in corso e non ancora espletati, sia per quelli da istituire, pre
sentando all' approvazione del Dicastero dell' Interno gli analoghi
progetti di conciliazione.
Laddove poi riuscisse impossibile tale conciliazione, procede
ranno nei limiti della loro competenza , e promuoveranno il ce
lere corso dei giudizii per avventura pendenti presso altre au
torità .
Art. 6. Pel compimento delle succennate operazioni, e per
tutti gli atti e procedimenti preparatori, potranno i Commissari
avvalersi di Agenti demaniali di loro approvazione.
Art. 7 . Le suddette operazioni demaniali dovranno aver ter
mine improrogabilmente per tutto il corso dell' andante anno.
Art 8 . Tutte le leggi, decreti, regolamenti e disposizioni
emanate sulla materia , rimangono in vigore, in quanto non
siano derogate dal presente decreto .
Art. 9 . La esecuzione del presente decreto è affidata al
Consigliere diLuogotenenza, incaricato del Dicastero dell'Interno.
Napoli 3 luglio 1861.
Visto il decreto del di primo di gennaio di questo anno, col
quale furono istituiti Commissarii speciali per recare a compi.
mento le operazioni demaniali in queste provincie;
Vista la necessità di regolare le operazioni dei detti Commis
sarii con apposite istruzioni, secondo che era preveduto con
l' articolo secondo del detto decreto ;= 164 =
Uditi i Commissarii finora nominati, nei loro verbali rilievi ;
Preso il parere della Commissione dei Presidenti della Gran
Corte dei Conti;
Sulla proposizione del Segretario generale del Ministero del
l' Interno, incaricato del Dicastero dell' Interno e Polizia ;
DECRETA
Art. 1. Sono approvate le annesse istruzioni per le opera
zioni dei Commissarii demaniali, istituiti col decreto del di primo
gennaio 1861.
Art. 2. Al Segretario Generale del Ministero dell' Interno,
incaricato del Dicastero dell' Interno e Polizia, è affidata la ese
cuzione del presente decreto .
TITOLO I.
Disposizioni generali ed operazioni preliminari.
Art. 1. I Commissari regi, a norma degli stabilimenti in vi
gore, sono incaricati di procedere a due distinte operazioni.
La prima consiste:
1. Nello scioglimento delle promiscuità , a norma del decreto
del di 1 gennaio 1861;
2. Nella divisione in massa dei demanii ex- feudali o ecclesia
stici tra gli antichi Baroni, i luogi pii, gli aventi causa da essi
ed i Comuni, qualora tuttavia ne esistano ;
3. s Nelle
comunali usurpati.
spet dei j demanii
eco reintegre
a
nda nii tau oro ppa
La
La
seconda
consiste nelle suddivisioniin quote di tutte queste
parti di demanii spettati o reintegrati ai Comuni,non che di tutti
i demanii di originaria loro appartenenza , secondo le regole
stabilite nel capitolo V di queste istruzioni.= 165 =
Il tutto a norma delle leggi eversive del sistemafeudale , pubbli
cate dal 1 settembre 1806 in poi per lo scioglimento delle pro
miscuità , per la ripartizione dei demanii, e per la esecuzione
delle decisioni della Commissione feudale,
Art. 2. Le forme del procedimento delle dette operazioni
demaniali sonopuramente ammininistrative. I Commissarii quindi
fisseranno nel loro prudente arbitrio , e secondo la diversità dei
casi, i termini delle operazionimedesime: salvo quanto è disposto
nelle presenti istruzioni sull'oggetto , in applicazione dell' articolo
37 delle istruzioni dei 10 marzo 1810 .
Art. 3. I Commissarii non possono dispensarsi dal sentire
prima il parere dei Consigli comunali interessati nella divisione
e sono facoltati di prendere l' avviso benanchè dei Consigli di
Governo, qualora lo credano. Quante volte il Consiglio sia in
interpellato dal Commissario dovrà deliberare d' urgenza.
I Governatori delle province delegheranno ai rispettivi Inten
denti la facoltà di convocare straordinariamente ciascun Con
siglio comunale per l' oggetto , sulla richiesta del Commissario
demaniale .
Art. 4 I Commissarii escluderanno dal prendere parte alla
votazione dei Consigli comunali, quelli fra i loro componenti,
contro cui o già pende, o dovrà istituirsi litigio per occupazione
di beni comunali, e quelli che sieno interessati nello scioglimento
delle promiscuità esistenti.
Art. 5. Al giungere che farà nella provincia ciascun Com
missario , si farà presentare dal Governatore un quadro, dal
quale appariscano:
I. Le promiscuità esistenti in ciascun Comune, sia perchè tali
ab antiquo, sia perchè superiormente autorizzate, distinguendosi
le une dalle altre;
II. Quelle per le quali trovasi già iniziata una procedura di
scioglimento;
III. Tutti i giudizii pendenti per lale scioglimento ;
IV . I demanii ex-feudali o ecclesiastici in ciascun Comune,
pei quali sia cominciata , ma non ancora compiuta , la divisionne
in massa ;=
166 =
V . Quelli la cui divisione non sia neppur cominciata ;
VI. I giudizii pendenti per l'oggetto;
VII. Tutti i demanii comunali, distinguendo quelli boscosi e
e quelli addetti al pascolo;
VIII. Tutti i demanii controversi;
IX . Tutte le terre occupate da coloni perpetui ed inamovibili,
che ai termini dell' articolo 17 delle istruzioni dei 10 marzo 1810
debbono essere mantenuti nel possesso delle quote migliorate,
il numero delle quote e il nome di ciascun colono;
X . Tutte le terre demaniali illegittimamente occupate , con la
indicazione delle contrade e del nome degli illegittimi occupatori;
XI. I giudizii pendenti sull'oggetto , e quelli non ancora istituiti;
XII. Le suddivisioni compiute, con la indicazione delle quote
rimaste senza richiesta, di quelle devolute e delle altre abban
donate ;
XIII. Le suddivisioni iniziato e non ancora approvate ;
XIV. Quelle non intraprese affatto ;
XV. Tutte le quistionipendenti sulla materia delle suddivisioni;
XVI. La lista degli Agenti demaniali, sieno circondariali o di
mandamento, già nominati precedentemente per le divisioni
pendenti, e delle persone probe, che, ai terminidello articolo 4
del decreto dei 3 decembre 1808, possono, per la loro capacità,
essere scelte al disimpegno di simili funzioni;
XVII. Ed uno stato di tutti i periti, esperti ed agrimensori
probi, con l'indicazione del Comune di nascita e di residenza di
ciascuno, cercando, per quanto sia possibile , comprendervi co
loro che sappiano almeno sottoscrivere.
Art. 6. I Commissarii si serviranno di questi stati in linea
d'indicazione, ma dovranno procedere alla verifica dell' esistenza
effettiva delle dette pendenze.
Art. 7 . Prima cura dei Commissarii sarà quella di procedere
simultaneamente in ciascun Comune alle operazioni dello scio
glimento di promiscuità delle divisioni in massa, e delle reintegre,
qualora vi sia luogo a tutte o ad alcune di esse. Queste com
piute, procederanno alla suddivisione in quote della massa di
visibile .– 167 —
Art. 8 . Tutte le autorità sono obbligate a dare ai Commissarii
ripartitori ed ai loro Assessori tutti i chiarimenti, che potranno
loro occorrere, e prestarsi ad ogni richiesta di forza pubblica ,
di cui avranno bisogno nelle loro operazioni.
Art. 9. I Commissarii dovranno rimettere al Dicastero del
l' Interno le perizie, la pianta , i verbali di confinazione, le or
dinanze e tutti quegli altri atti, dei quali avranno tenuta ragione
nel pronunziare. A quale uopo le parti concorrenti nella divi
sione presenteranno una triplice copia , in carta semplice, dei
titoli che sostengono le loro deduzioni, per esserne una rimessa
dal Commessario al Dicastero dell' Interno, l' altra per restare
nell' Archivio del Comune, e la terza da trasmettersi alGover
natore della Provincia per depositarsinell' Archivio provinciale .
Art. 10 . Passeranno ai Direttori delle contribuzioni dirette copia
della loro ordinanza definitiva, quando contenga assegno di corpi
o di quote, la quale terrà luogo del quadro, di cui parla l'arti
colo 40 delle istruzioni dei 10 marzo 1810 , affinchè faccia se
guire i debiti cangiamenti di quota .
Art 11. Nel caso di dubbii, essi consulteranno il Dicastero
dell'Interno; lo terranno informato dello stato corrente delle loro
operazioni; e provocheranno tutte le altre disposizioni, che il
disimpegno di questo pubblico servizio potrà far vedere loro
necessarie .
Art. 12. Tutte le volte che i Commissarii pronunzieranno con
ordinanze definitive sulle reintegre , sulle divisioni, e anche sullo
scioglimento delle promiscuità , dovranno prima prendere in i
scritto lo avviso di due funzionarii pubblici della Provincia. Essi
non saranno ligati dal parere da questi manifestato , ma nelle
loro decisioni dovranno indicare il tenore dello avviso ed i nomi
dei funzionarii consultati.
Art. 13. Le spese della divisione cederanno a carico di tutti
coloro che vi concorranno, in proporzione della quota a ciascuno
assegnata. In tali spese sono comprese quelle degli agenti, pe
riti, agrimensori, indicatori, atti d' intima, ed altro; non che le
somme che i Commissarii stimeranno concedere per gratifica
zione agl' impiegati delle Segreterie di Governo, d ' Intendenza o=
168 =
dei Comuni, da essi adibiti. Dovranno tali spese essere antici
pate dai Comuni, che ne saranno rinfrancati da chi e come per
legge. Per farvi fronte i Commissarii potranno valersi, senza
bisogno di superiore preventiva autorizzazione, di qualunque ar
ticolo dello stato finanziero delle Università , che possa offrirne
latitudine, ponendosi all' uopo di accordo colGovernatore della
provincia.
Art. 14 Ogni spesa sarà pagata direttamente alla persona,
cui va dovuta, dal Cassiere comunale , e su mandato del Sindaco,
tratto dietro ordine in iscritto del Commissario, onde figurare
nei conti morali e materiali.
Art. 15. Per le indennità da darsi agli agenti distrettuali, ai
periti, agli agrimensori e ad altre persone impiegate nelle ope
razioni della divisione, i Commissarii si faranno presentare dai
Governatori il regolamento , che, a' termini dell' articolo 45 del
decreto dei 3 dicembre 1808, deve esistere in ciascuna provincia.
In mancanza, facendo anticipare loro, nel corso della operazione,
una somma per provvedere alle spese giornaliere di viaggio ,
cibaria ed altro, dopo sentito il parere del Consiglio comunale
interessato, e secondo i luoghi, determineranno il compenso de
finitivo a ciascuno dovuto , in proporzione del lavoro e della
maggiore o minore celerità, con cui lo avrà condotto a termine.
Art. 16. Le parti interessate nelle operazioni da compiersi
dai Commessarii; qualora non abbiano domicilio reale nel Co
mune ove dovrà procedersi allo scioglimonto delle promiscuità ,
alla divisione, alle reintegre ed anche alle conciliazioni, dovranno
fare la elezione del loro domicilio nel detto Comune fra venti
giorni dalla data di un bando analogo, che a cura del Commes
sario sarà emanato in ciascun Comune.
Il bando enuncierà specificatamente le terre demaniali, per le
-quali si procede.
La elezione del domicilio si dovrà far conoscere al Sindaco
del Comune e al Governatore della Provincia con atto di usciere,
loro intimato nelle forme ordinarie del rito , il cui originale sarà
da essi vidimato .=
169 =
Cosi nel Comune, come nella Segreteria del Governo, sarà
perciò tenuto apposito registro, sul quale sarà scritto , con ordine
numerico, il domicilio eletto dalle parti. Ed il numero, sotto del
quale sarà segnato il domicilio nel registro, verrà nelmomento
dell' apposizione del visto , notato sull' atto originale , che sarà
conservato dalle parti.
Art. 17. Tutte le intimazioni al domicilio eletto dalle parti
non escluso il reclamo alla G . C . dei contiavverso le ordinanze,
saranno valide. Il reclamo sarà sempre devolutivo .
Art. 18. Ove le parti abbiano omesso di fare, nel termine,
sopra stabilito, la elezione del domicilio nel detto Comune, sarà
valida la intimazione fatta per bando nel Comune medesimo, e
nella Cancelleria del Giudice di mandamento ; il quale ne visi
terà l' originale, e ne farà prendere nota in apposito registro.
Art. 19 . Ogni atto del procedimento sarà fatto pel ministerio
del servente comunale alla persona o al domicilio delle parti,
qualora abbiano domicilio reale nel Comune.
Le ordinanze definitive delle operazioni ed i reclami contro le
stesse dovranno poi essere intimate nelle forme prescritte dalla
legge dei 25 marzo 1817.
Art. 20. I Commissarii, in caso di dubbio , procederanno se
condo le disposizioni contenute nel Decreto dei 3 luglio 1810 e
nel rescritto dei 27 gennaio 1816 .
TITOLO II.
Delle conciliazioni.
Art. 21. I Commissarii demaniali inizieranno le loro opera
zioni in ciascun Comune prendendo cognizione di tutti igiudizi
pendenti e di tutte le conciliazioni intraprese, per menarli a fine,
per quanto riguarda la materia demaniale .
Art. 22. In quanto ai giudizii pendenti, il cui procedimento
non sia ancora espletato, faranno opera di comporre le parti
ad amichevoli accordi.= 170 =
Se vi riusciranno, manderanno subito i verbali di conciliazione
al Dicastero dell' Interno, perchè sieno ritualmente approvati.
Se l' esperimento riesca inutile, ne daranno subito avviso a
chi di diritto, perchè i giudizii, dovunque pendenti, sieno imme
diatamente continuati e compiuti, secondo la legge.
Circa i giudizii, che trovinsi già espletati in quanto al proce
dimento , ma pei quali è ancora sospesa la superiore sanzione,
potranno i Commissarii, sia spontaneamente per effetto della
ispezione dei luoghi e dei documenti, sia per delegazione spe
ciale del Dicastero dell' Interno, far rilevare tutte quelle circo
stanze che, possano influire sulla loro finale decisione.
Art. 23. In quanto alle pendenti conciliazioni, distingueranno
quelle che, ritualmente approvate , non sieno state ancora ese
guite , dalle altre che abbiano avuta esecuzione , senza essere
state preliminarmente approvate.
In quanto alle prime, le faranno immediatamente eseguire.
In quanto alle altre , ne faranno accurata disamina, e trovan
dole fondate sopra norme di perfetta giustizia, le sottoporranno
alla superiore approvazione, trovandole lesive ai diritti dei Co
muni, chiameranno di nuovo le parti a novello esperimento di
più equa conciliazione. Riuscendo a comporle in accettevole ac
cordo, ne sottoporranno il verbale alla superiore approvazione.
Non riuscendo , dichiareranno rescissi tutti gli atti della pre
ventiva esecuzione, e ne daranno avviso alle autorità ammini
strative, perchè dei diritti dei Comuni sia fatto esperimento dove
e come convenga .
Art. 24 .Nelle materie di loro propria competenza cureranno
similmente, innanzi tutto , di far cessare le controversie colmezzo
della conciliazione.
Non potendo riuscirvi fra i dieci giorni consecutivi a quello
della presentazione dei richiami, essi pronunzieranno nei limiti
della propria giurisdizione.
Art. 35. In tutti i sopradetti casi, la superiore approvazione
sarà impartita colle norme del decreto del 6 ottobre 1860.
Art. 26 . Le parti potranno essere legalmente rappresentate
nella conciliazione, ma i loro mandatarii dovranno esibire al=
171 =
Commissario le facoltà speciali,loro concedute, con atto autentico ,
che rimarrà presso del Commissario medesimo,per essere alligato
al verbale .
Art. 27. Il verbale dovrà essere sottoscritto dalle parti, o da
chi legalmente le rappresenta, e dal Commissario .
Per le parti, che non sapranno o non potranno sottoscrivere,
supplirà la loro dichiarazione, espressa nel verbale .
Art. 28 . Il verbale sarà sempre sottoposto a registro).
Art. 29. Per lo sperimento di tutte le sopradette conciliazioni,
salvo la spontanea comparsa delle parti, il Commissario inviterá
coloro che debbono intervenirvi, a recarsi alla sua presenza,
con atto di avviso, che farà loro giungere per mezzo del ser
vente comunale , addetto all'Ufficio della conciliazione, indicando
loro il giorno e l' ora della comparsa.
In caso di contumacia di una o di tutte le parti, sarà rinnovato
l'avviso con l'intervallo a comparire di non meno che otto
giorni, salvo l'aumento legale per le distanze.
Verificandosi altra contumacia, si dichiarerá fallito l'esperi
mento della conciliazione, e si procederá oltre ai termini degli
articoli 18 e 19.
L'avviso sarà in ogni caso intimato alla persona o al domi
cilio reale delle parti, sempre valendosi del ministerio dei ser
venti comunali. Allorquando il domicilio reale non sia nel Co .
mune, si seguirà il disposto degli articoli 17 e seguenti di queste
istruzioni.
Art. 30 . Le trattative della conciliazione sospenderanno il
corso del giudizio .
Con ció non s'intenderanno mai sospesi i termini pei gravami
o per quegli atti del procedimento giuridico, che deggiono farsi
a pena di decadenza .
Art. 31. La conciliazione s'intenderà sempre sottoscritta con
la clausola della superiore approvazione.
In pendenza di essa, la conciliazione, sottoscritta dalle parti
o dai loro procuratori, sarà irretrattabile .= 172 =
TITOLO III.
Dello scioglimento delle promiscuità .
Art. 32. Trovandosi per l' art, 174 della legge del 12 dicem
bre 1816 vistata ogni promiscuità di proprietà , di rendita o di
diritti, i Commessarii dovranno in ogni Comune promuoverne lo
scioglimento . Essi quindi, sciogliendo definitivamente quelle tut
tavia esistenti, giudicheranno da arbitri e da amichevoli com
positori tutte le quistioni, cui tale scioglimento potesse dar luogo;
e faranno rapporto al Dicastero dello Interno per tutte le altre,
la cui esistenza sarà ritenuta necessația per circostanze locali
insuperabili.
Art. 33. Essi potranno ancora, per l' art. 4 del decreto del
di 1° di gennaio 1861, rivedere tutte le promiscuità che si tro
vassero in qualunque modo autorizzate. Rivedendole , faranno
per ciascuna di esse circostanziato rapporto al Dicastero, pro
ponendo, o la continuazione della promiscuità o la rimozione
del divieto che vi era a scioglierla, secondo che troveranno o
tuttora esistenti o mutate le condizioni, che ne avevano fatta
autorizzare la continuazione.
Art. 34. I Commissarii in ogni caso dovranno prima di tutto
consultare i Consigli comunali circa la convenienza di sciogliersi
la promiscuità o di farla continuare.
Art. 35 . Il procedimento da seguirsi per lo scioglimento della
promiscuità sarà conforme a quello fissato per la divisione in
massa, in tutto ciò che riguarda i doveri degli agenti, dei periti,
la loro ricusa e la pruova.
Art. 36 . In caso didubbio suldiritto alla promiscuità, si atten
derà allo stato del possesso, riserbandosi alle parti lo sperimento
dei loro diritti su i canoni, senza impedirşi l' operazione, a norma
dell' art. 18 del decreto dei 3 decembre 1808 , ricordato dall'ar
ticolo 10 delle istruzioni del 10 marzo 1810 .= 173 =
TITOLO IV .
Della divisione in massa .
Art. 37 . Tutti i demanii ex-feudali o ecclesiastici non ancora
divisi, nei quali abbiano luogo gli usi civici e le promiscuità , sono
soggetti alla divisione necessaria a norma degli stabilimenti in
vigore.
Art. 38 . I Commissari, per eseguire tali divisioni, nomine
ranno subito gli Agenti circondariali o 'mandamentali, per pren
dere cura e spingere con zelo ed attività le divisionimedesime,
assistendo i periti e sollecitando gli amministratori comunali
onde fornire tutti gli elementi, sui quali deve procedersi al ri
parto .
Art. 39. I periti eletti si occuperanno di procedere alla mi
sura e valutazione del demanio divisibile in ciascun Comune e
di levarne la pianta, distinguendo i corpi tra loro , ed indican
done la denominazione e contrada, non che la estensione ed i
confini, potendo essi all' uopo fare uso d' indicatori locali.
Art. 40. Le parti interessate, avvisate in iscritto, per mezzo
del detto servente , del giorno ed ora in cui i periti si recheranno
sopra luogo, faranno se lo credono necessario , gli opportuni
rilievi, ed esibiranno al perito ogni titolo o documento, condu
cente a far bene rilevare quelle circostanze , che menano alla
esattezza della operazione.
Art. 41. I periti, nella relazione, che compileranno sul luogo
controverso, faranno menzione dei rilievi e documenti delle parti.
La relazione sarà distesa da uno di essi, e da tutti firmata , se
tutti sappiano sottoscrivere.
Art. 42. Il Commissario, sempre che stiminecessario , dovrà
prendere conoscenza dei demanii soggetti alla divisione, verifi
care le circostanze locali e le condizioni economiche dei natu
rali; assististo dall' Assessore o dallo Agente si recherà sopra
luogo, e cercherà di mettere di accordo le parti e conciliarne= 174 =
gli interessi, anche per le vie di transito e per lo esercizio di
ogni altra servitù rustica, acciò l'ordinanza da emettersi possa
soddisfare tutti gl' interessi.
Art. 43. Di uffizio , e sui reclamidelle parti, il Commissario
potrà annullare tutti gli atti fatti nel corso delle iniziate opera
zioni, o quella parte di essi, che potrà credere conveniente, di
sponendone, con ordinanza, la nuova formazione.
Art. 44. Il Commissario , in vista degli atti ritenuti ovvero
rettificati, emetterà la corrispondente ordinanza motivata .
Art. 45. Il Commissario , ove non trovi con la perizia assicurati
i fatti in corrispondenza dei titoli e documenti per avventura a
lui presenti, potrà con l' ordinanza disporre tutti quei mezzi
istruttori, che crederà concludenti a bene stabilire il suo giu
dizio. Assegnerà perciò un termine, nel quale dovranno essere
procurati e forniti.
Art. 46 . L'ordinanza in questo caso conterrà i fatti da pro
varsi. La pruova verrà fatta innanzi al Commissario o all'As
sessore, da lui delegato, con quel procedimento e nel termine
che la prudenza del Commissario saprà suggerire. E ciò valga
anche nel caso di pruova per testimoni.
· Art. 47. sempre che la ordinanza riguarda corpi, la cui con
finazione, o non sia naturale, o non comprenda intere continenze,
o che subiscano distacchi in pro di una delle parti, si dovranno
di conseguenza apporre i termini in pietra con le iniziali di
colui cui vanno attribuiti. Tale confinaziono dovrà essere ese
guita dagli stessi periti adoperati per la misura, valutazione e
pianta, in presenza dell' Assessore o dell'Agente demaniale, che
sarà appositamente delegato dal Commissario, e delle parti in
teressate, o in costoro contumacia, se avvisate non intervengano
Dovrà crò operarsi al più tardi fra un mese dalla intima della
ordinanza stessa, ed il tutto costare da analogo processo ver
bale , la cui minuta si conserverà nello archivio comunale , e di
cui una copia sarà spedita dal Sindaco, per mezzo del Gover
natore della Provincia , al Dicastero dell' Interno, ed altra copia
per mezzo dello Agente demaniale al Commissario , se tuttava
in funzione, come altre se ne rilasceranno alle parti interessate.=
175 =
Ove alcuno dei periti, che han fatto la misura di quel corpo ,
si trovi impedito ad eseguire l'apposizione dei termini, sarà sur
rogato da altro, eletto dal Commissario .
Art. 48. Ai peritiadoperati per lo apprezzo ,agrimensori ecc .
non sarà pagato il saldo delle loro competenze , se non dopo
eseguito il disposto dello articolo precedente. Potranno solo, per
le prime operazioni fatte , domandare una somma in conto , che,
a prudenza del Commissario, non sarà minore del quarto , nè
maggiore della metà dello intero.
TITOLO V .
Delle reintegre.
Art. 49. I Commissarii si asterranno dall' adottare il pro
cedimento eccezionale della reintegra:
1. quando l' istanza del Comune non sia fondata sulla di
chiarazione giuridica, generica come si voglia , della demanialità
del fondo controvertito ;
2. ovvero quando il prevenuto di occupazione possegga da
trenta anni senza molestie nė di fatto né di dritto , o da dieci
anni con giusto titolo e buona fede.
Art. 50. In tutti questi casi i Commissarii faranno accurata
disamina del fondamento che avrebbe l' istanza del Comune
nel giudizio plenario, e ne riferiranno aiGovernatori delle pro
vince, perché sia maturamente giudicato se convenga seguire
come giovevole, o abbandonare siccome inutile , questo esperi
mento giuridico.
Art. 51. Seguendo poi l'indirizzo della patria giurisprudenza,
sempre che sul demanio comunale, di non dubbia qualità , tro
veranno.
1. che la longevità del possesso dell'occupatore costi dal
l' intestazione a pro suo nei catasti posteriori all'eversione del
sistema feudale ;=
176 =
2 . che, dimostrandosi per ogni altra via l'occupazione non
recente e pacifica, l' occupatore abbia migliorato il terreno con
immegliamenti permanenti e fissi al suolo;
3 . che il Comune abbia lungamente riconosciuto il possesso
dell' occupatore, riscuotendo, da oltre a dieci anni, un canone
qualsivoglia , sia in generi, sia in danaro;
4. che la moltiplicità delle occupazioni abbia vigenerati tanti
rapporti di dritto fra i possessori delle terre ed i terzi da ren
dere più temibile che giovevole la reintegra'per l'intera popo
lazione ;
5 . ovvero da ultimo che l' occupazione di fatto abbia recato
le terre, in quantità non molto discoste dalla quota legale in
quelle stesse mani, alle quali si sarebbe dovuto o si dovrebbe
affidarle col procedimento della quotizzazione:
In tutti questi casi, i Commissari, uditi i Consigli comunali,
in via conciliativa, faranno dai periti designare i canoni, da cui
dovranno essere gravate le terre occupate , e proporranno quindi
i relativi progetti di transazione alla superiore approvazione.
Art. 52. Non riuscendo l'esperimento conciliativo, si proce
derà alla reintegra, come per legge.
Art. 53. E vi si procederà egualmente pur sempre per le
quote dei demanii già suddivisi, che trovinsi vendute nei termini
del divieto , ovvero usurpate dopo l' abbandono del concessiona
rio , o in danno di costui.
TITOLO VI.
Delle divisione in quote .
Art. 54. Laddove i Commissarii rileveranno dallo stato che i
demanii ex - feudali ed ecclesiastici sieno tutti occupati da coloni
perpetui inamovibili, a norma dell'art. 28 delle istruzioni dei 10
marzo 1810 , non faranno altro che stabilirvi i canoni, esisten
dovi col fatto la divisione, ch ' è l'oggetto della legge.= 177 =
Art. 55. Essendo la commutazione delle prestazioni coloniche
in canoni, pel decreto dei 17 gennaio 1810, di competenza delle
autorità giudiziarie, i Commissarii non vi potranno procedere che
da amichevoli compositori, accogliendo, o anche, ove sia d'uopo,
promuovendo l' istanza delle parti.
Art. 56 . I Commissarii, nella esecuzione delle decisioni della
Commissione feudale, applicando le definizioni di diritto fatte
da essa , dovranno determinare nelle loro ordinanze quali sieno
i coloni decennali, che col giudicato della Commissione suddetta
sono stati conservati nel possesso delle loro terre , e si guar
deranno dal fare una seconda dichiarazione generale, la quale
abbisogna poi di essere applicata da un terzo giudice;ma dopo
di avere messo in mora le parti ad esibire i rispettivi documenti,
dovranno definire nel fatto quali sieno i coloni mantenuti nel
possesso delle loro terre, come compresi negli effetti della der
cisione.
Art. 57. I Commissarii, per le terre in pendio, chiameranno
sempre gli agenti forestali a dichiarare quali di esse, per l'angolo
d ' inclinazione e per la qualità del terreno, in conformità delle
leggi forestali, debbano mantenersi assolutamente salde.
Se non le trovino dissodate , richiederanno pure agli agenti
forestali, se la coltura boschiva , che per avventura vi si trovi
stabilita , sia prosperevole in modo da poter servire presente
mente agli usi della popolazione, ovvero se sia mestieri diporre
le terre in difesa , perché la vegetazione non vi sia interamente
distrutta . Se le troveranno dissodate , promuoveranno le ordi
nanze di rinsaldimento. In ogni caso, escluderanno queste terre
da qualsivoglia quotizzazione.
Art. 58. Sciolte le promiscuità, compiute le divisioni in massa ,
esauriti gli espedienti di conciliazione con ogni specie di pos
sessori di terre controvertite, fatte le reintegre , i Commissarii
procederanno alla quotizzazione tanto delle terre, che già fanno
parte del demanio comunale , quanto di quelle , che vi verranno
in qualsivoglia modo aggregate per effetto delle succennate 0
perazioni.= 178 =
Art. 59. Pei demaniboscosi i Commissarii non quotizzeranno,
che quella sola parte di essi, che potrà dissodarsi senza veruna
specie di danno delle terre più basse e dei bisogni essenziali
delle popolazioni.
Per le parti dissodabili dei demani boscosi, prima di proce
dere alla quotizzazione chiameranno inoltre i Consigli comunali
a dichiarare, e per ogni altra via procureranno convincersi,se
la coltura boschiva, che vi è stabilita , possa distruggersi senza
pubblico danno.
10 ,
Art. 60 . Per le terre riserbate all' uso civico del pascolo
chiameranno similmente i Consigli comunali a dare avviso, e
prenderanno le più accurate indagini per sapere se e in quanta
parte possano venire sottratte alla detta destinazione: e quotiz
zeranno quelle soltanto , le quali potranno coltivarsi senza danno
della pastorizia .
Art. 61. Di tutt'i demanii che, o per essere riserbati nello
stato boscosco, o per dover rimanere addetti all'uso civico del
pascolo , o per altre considerazioni, saranno esclusi dalla quotiz
zazione, i Commissarii cureranno che sia fatta , se manchi, esatta
designazione in apposite piante e rapporti, che servano di futuro
documento della loro presente estensione, continenza e confini.
Art. 62. Per le terre inondate e lamose faranno studiare dai
periti e proporranno alle autorità competentiimetodipiù opportuni
per bonificarle , ed essere cosi atte a successive quotizzazioni.
Art. 63. I Commissarii recheranno prima a termine le quo
tizzazioni iniziate , e poi daranno principio alle altre non ancora
intraprese .
Art. 64. Nel caso che i Commisarii si avveggano che il metodo
delle offerte per acquisto di quote non riesca, ed incontri degli
ostacoli tanto pei canoni fissati a favore dei Comuni, che per la
fondiaria e per la mancanza dei mezzi nei coloni di far valere
le terre, coopereranno a far disparire simili ostacoli,contrarii alla
idea benefica della legge ed ai progressi dell' agricoltura, pro
ponendo al Dicastero dell' Interno;
I. che sia conceduta ai quotisti per qualche determinato pe
riodo di tempo la diminuzione o anche la totale condonazione
del canone infisso sulle quote;= 179 =
II. che qualche Stabilimento di pubblica beneficenza, qualche
Monte o altra istituzione, la quale possa offrire dei fondidispo
nibili, agevoli gli agricoltori, somministrando loro le prime spese
e la semenza;
E, se trovino tali mezzi insufficienti in tutto o in parte , poco utili
o impossibili a realizzarsi, suggeriranno altriespedienti da adot
tarsi per conseguirsi l' intento .
Art. 65. L 'ordinanza, che approva la quotizzazione, conterrå
sempre l' elenco degli assegnatarii delle quote , con le indicazioni
più precise di ciascuna quota.
Art. 66 . Sarà bastevole ai concessionarii delle quote per
provarne in ogni tempo la proprietà , la sola ordinanza del Com
missario , della quale sarà loro rilasciata copia .
Art. 67. La quotizzazione dei demani è operazione puramente
amministrativa. Quindi le ordinanze dei Commissarii in questa
materia saranno sempre soggette alla superiore approvazione.
Art. 68. Contro alle dette ordinanze non compete alle parti
reclamo giuridico, ma semplice riscorso amministrativo.
TITOLO VII.
Dei ricorsi.
Art. 69. Perchè non riescano dannosi i giudizi sui reclami
avverso le ordinanze, e non simostrino esagerate le pretese dei
Comuni, le ragioni, sulle quali essi vogliono fondarli, debbono
essere prima attentamente valutate dai Consigli di Governo, e
si potrà autorizzare le Universitá a produrli , nel solo caso si
conosca aver queste sofferto una manifeste ingiustizia , ed esser
la loro ragione evidente.
TITOLO VIII.
Dell' assessore.
Art. 70. L ' uffizio dell'Assessore sarà di coadiuvare il Com
missario in tutte le sue operazioni.- 180 =
Agli Assessori potranno pure affidarsi dai Commissarii gliatti
istruttorii in surroga degli Agenti demaniali.
Art. 71. L' assessore custodirà le tre copie dei rapporti dei
periti e degli atti tenuti presenti dal Commissario nel pronun
ziare, e che presso lo stesso dovranno rimanere. Inoltre sorve
glierà che in apposito registro vengano con ordine numerico
segnati i dispositivi delle ordinanze commissariali.
Art. 72. Coadiuverà il Commissario nella corrispondenza con
le autorità per lo adempimento dei suoi doveri.
Art. 73. Le operazioni degli Agenti demaniali e degli Asses
sori tanto valgono, per quanto sono omologate dalCommissario.181
IN NOME DI S. M . VITTORIO EMANUELE II,
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d ' Italia
JOGOTE
IL LUOGOTENENTE
GENERALE DEL RE
delle provincie Napoletane
Napoli 8 ottobre 1861.
Visto l' art. 86 della legge sull' amministrazione provinciale e
comunale del 23 di ottobre 1859;
Visti gli articoli 3 e 4 delle istruzioni approvate col decreto
luogotenenziale del 3 luglio 1861;
Sulla proposizione del Segretario Generale delMinistero del
l'Interno, incaricato del Dicastero dell'Interno e Polizia , decreta;
Art 1. Essendo tutti i componenti di un Consiglio comunale
nei casi d' impedimento preveduti dall'articolo 4 delle istruzioni
del 3 luglio 1861, non avrà applicazione, nel procedimento delle
operazioni demaniali, la prima parte del primo comma dell'ar
ticolo 4 delle dette istruzioni.
Art. 2. Essendo meno della metà dei componenti dell'intero
Consiglio coloro, che non si trovino pei detti casi, impediti dal
prender parte alle deliberazioni relative alle materie demaniali
saranno essi convocati, ed emettendo le loro deliberazioni nelle
dette materie , ai termini dell' art. 86 della legge del 23 di ot
tobre 1859; ma le suddette deliberazioni, essendo prive del pieno
valor legale , non avranno che la forma e l'importanza di sem
plici voti consultivi.= 182 =
Art. 3. Nei due suddetti casi, e quando per altre estranee
ragioni le deliberazioni dei Consigli comunali sieno state prese,
nelle dette materie, con l' intervento di meno della metà dei
componenti dell'intero Consiglio, diverrà obbligatoria a pena
di nullità la facoltà conceduta ai Commissarii ripartitori con la
seconda parte del citato primo comma dell' art. 3 delle istruzioni
del 3 luglio 1861, di prendere il parere dei Consigli di Governo,
prima di emettere i loro provvedimenti, sia giurisdizionali, sia
amministrativi.
Art. 4. L ' esecuzione del presente decreto è affidata al Se
gretario del Dicastero dell' Interno e Polizia .Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d ' Italia
Torino 10 marzo 1861.
Vista la legge 12 dicembre 1861;
Visto il Decreto del nostro Luogotenente Generale in Napoli
in data 1 gennaio 1861;
Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l'Agri
coltura, Industria e Commercio ;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo:
Art. 1. A far tempo dal 1 aprile p . v. la suprema direzio
ne sulle operazioni relative alla separazione e riparte dei De
manii comunali, ex - feudali, ecclesiastici od altri, soggetti a di
ritto d ' uso verso lo popolazioni delle provincie meridionali,
affidata finora al Ministero dell'Interno, passerà nelle competenze
del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio .
Art. 2. Le operazioni di divisione di cui sopra, che non sono
state da Commissarii speciali ultimate nel tempo prescritto dal
Decreto Luogotenenziale dal 1 gennaio 1861, sono delegate al
Prefetto col concorso del Consiglio di Prefettura.
Art. 3. Sono conferite ai Prefetti, sotto l' osservanza delle
norme ed istruzioni vigenti, tutte le attribuzioni già demandate
dai Decreti della cessata luogotenenza Generale di Napoli , in
data 1 gennaio e 3 luglio 1861, ai Commissarii speciali.
Art. 4. I Prefetti potranno, sotto la loro responsabilità ,
delegare i Sotto - Prefetti, Consiglieri di Prefettura od Aggiunti
per lo eseguimento delle operazioni, di cui negli articoli pre
cedenti.=
184 =
Art. 5 . Nulla e innovato alle preesistenti disposizioni sulla
materia in quanto non siano contrarie al presente Decreto.
Ordiniamo che il presente Decreto , munito del Sigillo dello
Stato , sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti
del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.=
185 =
VITTORIO EMANUELE II.
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d ' Italia
Torino 6 dicembre 1863.
Visto il decreto del Nostro Luogotenente Generale nelle Pro
vince Napoletane del di 11 gennaio 1861, col quale furono isti,
tuiti Commissari speciali per recare a compimento le operazioni
demaniali -comunali in quelle Provincie .
Visto l' altro decreto Luogotenenziale del 3 luglio 1861, col
quale furono approvate le istruzioni per le operazioni suddette
Visto il Regio decreto del 16 marzo 1862, n . 503;
Visto l' avviso pronunziato dal Consiglio di Stato in adunanza
del 21 novembre 1863.
Sentito il Consiglio dei Ministri.
Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l'Agri
coltura , l' Industria ed il Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
ARTICOLO UNICO
É revocato l'art. 49 delle istruzioni per le operazioni dema
niali comunali nelle Province Napoletane approvato col Decreto
Luogotenenziale del 3 luglio 1861.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.=
186 =
Legge dei 20 marzo 1865
sul contenzioso amministrativo .
Art. 16 . Sono contemporaneamente mantenuti nelle provincie
napolitane e siciliane i procedimenti riguardanti scioglimenti di
promiscuità , divisione in massa e suddivisione dei demanii co
munali, e quelli di reintegra per occupazione o illegittima alie
nazione dei demanii medesimi ed i Prefetti continueranno ad
esercitare in conformità delle relative leggi in vigore tutte le
attribuzioni loro conferite per tali oggetti, udito soltanto l'avviso
di funzionarii aggiunti con le norme da stabilirsi mediante de
creto reale, il quale avviso terrà luogo di quello del Consiglio
di Prefettura.
Il Governo avrà tuttavia facoltà di confidare tali attribuzioni
a speciali Commissarii Ripartitori nelle provincie in cui ne ri
conosca il bisogno.
I richiami contro le ordinanze dei prefetti e dei Commissarii
ripartitori che prima portavansi alla Corte de ' conti, saranno di
cognizione delle Corti d ' appello con le forme del procedimento
sommario .
Le corti d' appello potranno in ogni caso ordinare la sospen
sione delle ordinanze impugnate .
Ai procedimenti vertenti saranno applicate le norme dell'art 14 .
Decreto dei 25 giugno 1866 .
Art. 26 . I Funzionari aggiunti richiesti dall' art. 16 della
nuova legge sul Contenzioso Amministrativo saranno due.
Essi verranno scelti, l' uno dal Presidente del Tribunale di
Circondario che ha sede nel Capoluogo della Provincia , fra i
Giudici dello stesso Tribunale, e l' altro dal Prefetto fra i Con
siglieri provinciali o di prefettura.= 187 =
Art. 27. I Funzionarii aggiunti assisteranno alle pubbliche
udienze i Prefetti sempre che questi nell'esercizio delle loro at
tribuzioni relative ai demanii comunali procedano comeGiudici
in primo grado di giurisdizione.
Art. 28. Le ordinanze dei Prefetti saranno sempre motivate ,
e faranno menzione di essersi sentito l' avviso de' funzionarii
aggiunti colla formola: Udito l' avviso dei due funzionarii ag
giunti.
Art. 29. Qualora il Governo riconoscesse il bisogno di affi
dare a speciali Commirsarii ripartitori le suddette attribuzioni
dei Prefetti, saranno osservate le stesse norme stabilite nei pre
cedenti articoli in ordine ai funzionarii aggiunti.
Art. 30 . Le cause vertenti al 30 giugno 1865, nelle materie
contemplate nel 2o capoverso dell' art. 16 della nuova legge sul
Contenzioso Amministrativo, saranno portate davanti la Corte
d' appello colle forme prescritte dall' art. 14 della detta legge e
del capo 2 del presente regolamento .
IL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO
Visto il Regolamento col quale si determina l'ammontare delle
competenze degli Agenti Demaniali e degli Agenti inferiori per
le operazioni demaniali comunalinelle provincie meridionali, ap
provato con Decreto Ministeriale del 26 agosto 1862;
Considerando che giusta le informazioni ricevute dai Prefetti
delle anzidette Province, l' ammontare delle competenze deter
minato col regolamento mentovato di sopra è stato riconosciuto
non bene corrispondente ai servizii prestati ed alle spese occor
renti;
Considerando che l'annesso regolamento è consentaneo a
quello su indicato con le variazioni necessarie ,= 188 =
Ordina quanto siegue:
L' annesso Regolamento è approvato per tutti i cangiamenti
che contiene da quello del 26 agosto 1862; i quali avranno ef
fetto a contare dal di 20 aprile 1869; rimanendo abolite dallo
stesso giorno tutte le precedenti diverse prescrizioni,
Ai Prefetti delle Provincie napoletane e siciliane è affidata la
esecuzione del presente decreto .
Firenze, 15 marzo 1869,
Il Ministro
A . Ciccone ,=
189 =
REGOLAMENTO
che determina le competenze degli Agenti Demaniali e
degli Agenti inferiori per le operazioni demaniali
comunali nelle provincie Napoletane e Siciliane.
Art. 1. Agenti demaniali sono le persone destinate dai Pre
fetti ad eseguire , sotto la loro direzione, le operazioni demaniali
comunali.
Sono Agenti inferiori le persone tecniche adibite nelle opera
zioni relative ai fondi demaniali, e si possono genericamente di.
stinguere in periti Agrimensori, Muratori ed Indicatori locali.
Art. 2 .Gli Agenti demaniali per qualsivoglia operazione,
che venga loro commessa e che sia stata eseguita , avranno
diritto a vacazioni ognuna delle quali non potrà essere calcolata
per una somma minore di lire 3 nė maggiore di lire 5 .
I periti Agrimensoriper la misurazione e valutazione dei fondi
demaniali, per la formazione delle piante geometriche e per qua
lunque altro servizio che presteranno, in adempimento d' inca
rico ricevuto , avran diritto a vacazioni, ognuna delle quali non
potrà essere calcolata per una somma minore di lire 2 nè mag
giore di lire 3.
Art. 3 . Si ha diritto ad una vacazione per tre ore di lavoro
effettivo; tanto in campagna che di applicazione al tavolino; e
non potrà farsi luogo a più di tre vacazioni al giorno.
Art. 4 . Gli Agenti demaniali e i periti Agrimensori allorché
dovranno trasferirsi ad una distanza maggiore di due chilometri
avranno diritto alle indennità di via .
Art. 5 . Le indennità di via saranno per ciascun chilometro
di centesimi quaranta per gli Agenti Demaniali, e di centesimi
25 per i periti Agrimensori.
Tali indennità non supereranno per ciascun giorno le lire 10 per
gli Agenti demaniali e le lire 6, 50 pei periti Agrimensori.= 190 =
Art. 6 . Per la fissazione delle indennità di via , la distanza
sarà calcolata dal luogo della dimora dell' Agente demaniale e del
perito Agrimensore , al luogo al quale i medesimihan dovuto
recarsi per lo adempimento del loro incarico , cosi per lo accesso,
come per il recesso.
Le distanze saranno certificate , dal Sindaco del Comune, nel
cui interesse si agisce.
Art. 7. Compiute le operazionirelative ad uno e più demanii
nel territorio di ciascun Comune, gli Agenti demaniali, e simil
mente i periti Agrimensori, presenteranno o faranno giungere
al Prefetto della Provincia una specifica in forma di elenco, nella
quale indicheranno la durata del tempo del servizio prestato per
ciascun giorno, in adempimento dell'incarico ricevuto ; ed in caso
che abbiano diritto ad indennità di via, dichiareranno le distanze
percorse , secondo, il certificato del Sindaco.
Art. 8. Il Prefetto , inteso prima il parere del Consiglio Co
munale interessato, esaminerà gli elenchi sudetti, e nella somma
che crederà giusta , determinerà le indennità per le vacazioni tra
il minimo e il massimo; avuto riguardo al merito effettivo del
servizio prestato ed alla celerità , esattezza ed importanza delle
operazioni eseguite , e determinerà le indennità di via quando
spettino .
Le indennità per le vacazioni non potranno mai elevarsi al
massimo, qualora l' incarico di Agente demaniale sia stato ese
guito da una Autorità pubblica, o da un impiegato avente sti
pendio .
Art. 9. Per ciascun giorno in cui sono adoperati, imuratori
avranno di mercede da lire 1, 40 a lire 2, 50, e i locali indi
catori da lire 1, 10 a lire 1, 70 da terminarsi dal Prefetto della
Provincia , inteso il Consiglio Comunale interessato , e tenuto
presenti le consuetudini delle mercedi locali ed ogni altra cir
costanza inerente alle operazioni espletate.
Firenze, 15 marzo 1869.
SA- 191 -
FERDINANDO II.
Per la grazia di Dio
RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC .
Vudute le disposizionidelle attuali leggi civili sulla prescrizione;
Veduti l' articolo 8 del decreto de' 10 di febbraio 1824 , ed il
decreto de 24 di giugno 1828 ;
Considerando che la Sila , antico demanio dello Stato , offre
de'mezzi potentissimida far fiorire l' agricoltura, la pastorizia
e l' industria , specialmente nelle Calabrie; che somministrar pos
sa un alimento prezioso alla nostra real Marina per gli alberi
da costruzione che produce; che per tal motivo abbia formato
una cura prediletta de' nostri Predecessori, che sin da' primi
tempi della Monarchia intesero a salvarla da' continui tentativi
della usurpazione;
Considerando che un possedimento di tanta importanza ri
chiamar debba tutta la nostra vigilanza ed attenzione per con
servarlo illeso da quelle usurpazioni che hanno potuto aver
luogo nel corso di tanti anni, ed in mezzo alle diverse vicende
politiche del regno;
Considerando essere impossibile scovrire e riconoscere tutte
le enunciate usurpazioni co 'metodi ordinarii , essendosi esse
commesse ne' tempi delle accennate straordinarie vicende, che
ne hanno oscurata l' origine e le tracce ; e che quindi si renda
necessario un procedimento affatto particolare , richiesto dalla
straordinarietà del caso, per conseguire lo scopo della pubblica
utilità nella salvezza di que' boschi;= 192 =
Volendo altronde usare della paterna nostra indulgenza ne' casi
che potrebbero meritarla , e non volendo in tali casi tralasciare
di provvedere con delle benigne misure che conciliino tutti gl’in
teressi, al miglioramento dell'agricoltura, della pastorizia dello
stato e de' bisogni delle popolazioni circostanti, alla incolumità
di que' boschi, ed alla loro futura prosperità ;
Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle
finanze;
Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;
Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:
Art. 1. L ' amministrazione generale della Cassa di am
mortizzazione e del demanio pubblico per lo sperimento dei
suoi diritti contra i possessori e gli occupatori della Sila è au
torizzata ad avvalersi di una citazione per editto , la quale
equivarrà alla citazione giudiziale mentovata nell'articolo 2150
delle leggi civili.
La forma ed il contenuto di una tale citazione saranno rego
lati dall' Agente del contenzioso della nostra tesoreria genorale.
Art. 2 . La detta citazione sarà affissa per venti giorni a cura
degl' Intendenti di Calabria citra e di Calabria ultra seconda
alle sale di udienza e nelle cancellerie de' tribunali civili delle
dette provincie, alla porta d' ingresso e nella sala della casa
municipale di ciascun comune delle provincie medesimi; in fine
nella pubblica piazza o mercato di detti comuni, ed avanti la
porta delle parrocchie. Sarà pure inserita nel giornale del regno
delle Due Sicilie per due volte coll' intervallo di otto giorni tra
l' uno e l' altro avviso.
Art. 3. Tutte le controversie relative alla Sila saranno di
competenza di un commessario civile, che Noi ci riserbiamo di
nominare con pieni poteri, il quale prendendo esatta informa
zione delle cose che alle diverse contrade della medesima si
appartengono, delle pretensioni de'particolari sulla proprietà
demaniale, de' bisogni dell'agricoltura , della pastorizia, dell'in
dustria e del commercio , ne farà a Noi rapporto onde essere
alla portata di adottare quelle misure e que' provvedimenti che
giudicheremo più convenienti secondo la natura de' casi per=
193 =
promuovere il miglioramento di quella vasta regione, e per metter
termine anche con eque convenzioni, quando ve ne sia luogo ,
alle molteplici controversie che si agitano da tanto tempo, e che
disturbano gl'interessi cosi de'privati, che dello Stato , onde resti
provveduto stabilmente alla salvezza di que' boschi, ed alla loro
successiva vegetazione.
Art. 4 . Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze
è incaricato della esecuzione del presente decreto .
Siracusa, il di 5 ottobre 1838.
Firmato, FERDINANDO .
FERDINANDO II.
Per la grazia di Dio
RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME ECC .
Veduto il nostro decreto de' 5 di ottobre 1838 relativo alla Sila ;
Veduti i rapporti del nostro commessario civile, e i quaderni
a ' medesimi uniti, donde ritraesi, quell'antico demanio dello Stato
essere di presente in gran parte occupato da privati, ed in ta
luni luoghi soggetto agli usi civici degli abitatori del Comune
di Cosenza e de' suoi Casali;
Considerando che le occupazioni seguite in tempi più o meno
remoti dipendono da cagioni diverse, e si diversa ne sia l'indole
e la importanza che la giustizia non può consentire di torsi in
distintamente su di esse un solo partito;
Considerando, che qualora vi si volesse provvedere colle re
gole ordinarie , il fine che ci proponemmo di conseguire col
suddetto nostro decreto andrebbe del tutto fallito, e i danniav-'
12= 194 =
venuti nella Sila a pregiudizio delle industrie del regno e de' primi
ed assoluti bisogni di popolazioni non poche , anzi che venire
impediti o menomati, crescerebbero all' infinito.
Considerando che la badia di S . Giovanni in Fiore attualmente
amministrata dalla deputazione degli Ordini cavallereschi facendo
parte della Sila , va compresa nelle prescrizioni che per questa
si trovano da Noi dettate e che detteremo qui appresso;
Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato
delle finanze ;
Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.
Art. 1 . Tutte le controversie con gli occupatori de' fondi
posti nella Sila o nella Badia di S. Giovanni in Fiore, sia per
diffinire quel che trovasi loro conceduto , ceduto o venduto, sia
per determinare la estensione delle transazioni fatte con alcuni
di essi, o costringere coloro che in tutto o in parte non le ab
biano adempiute , ad eseguirle , sia per usurpazioni commessevi,
verranno decise dal nostro commessario civile .
Art. 2. Lo stesso nostro commessario civile provvederà per
sue ordinanze , alla conservazione delle colonie perpetue,mediante
un discreto canone in denaro redimibile alla ragione del cinque
per cento in beneficio di coloro che se ne avessero il dritto , ed
al compensamento altresi degli usi civici degli abitanti di Co
senza e de' suoi Casali, il quale non potrà esser meno del quarto
nè più del terzo delle contrade in cui abbianli quelli esercitati,
o tuttavia li esercitino, qualunque ne sia il possessore, e nella
parte la più propinqua alle loro abitazioni.
Art. 3. Le decisioni e le ordinanze del nostro commessario
civile saranno soggette al solo richiamo devolutivo, ne' tre mesi
dalla loro intimazione, da prodursi innanzi ad unaGiunta com
posta di cinque magistrati, che all' uopo verrà da Noi per altro
nostro decreto istituita .
Art. 4. Esclusi gli alberi, che se non ispecialmente conce
duti a' possessori del suolo sottoposto sono sempre stati, come
lo sono, di proprietà del pubblico demanio , ove l' usurpazione
sia dubbiosa , o si dubiti della qualità e misure delle concessioni,
delle cessioni, delle vendite e delle transazioni, o dello adem=
195
pimento di queste ultime, autorizziamo il nostro commessario
civile a transigere siffatte dubbiosità , sommettendo le transa
zioni alla nostra sovrana approvazione.
Art. 5 . Condonati a 'possessori della Sila tutti gli arretrati
fino alla pubblicazione del presente decreto , per le prestazioni
da essi dovute sotto i nomi di fida, e giogatico o granetteria
(ove i loro possedimenti non procedano da cessioni o vendite
posteriori al 17 di novembre 1809, nel quale caso i fondi furono
loro ceduti o venduti scevri di un tal peso) il nostro commes
sario civile è autorizzato a convenirne il mutamento in annui e
moderati canoni pecuniari, redimibili alla ragione del cinque per
cento , rendendone conto a Noi per le nostre sovrane risoluzioni.
Egli potrà inoltre, intesi gli gli agenti del demanio pubblico
e quelli dell'amministrazione forestale , convenire e proporre che
gli alberi, se esistenti in luoghi da non essere rinselvati, venis
sero conceduti a prezzo o per annuo canone anche come sopra
redimibile ai possessori del suolo sottoposto , rimanendo questi
obbligati a tutte le prescrizioni stabilite nella legge forestale .
Art. 6. Per le norme secondo le quali il nostro commessario
civile dovrà procedere nello adempimento delle disposizioni con
tenute negli articoli 1° e 2o del presente decreto , ci confidiamo
a ' consigli della sua prudenza. Non pertanto egli non potrà mai
tralasciare di far citare e di ascoltare le parti che si presen
teranno alla sua udienza prima di profferire le sue decisioni o
ordinanze.
Art. 7 Come prima, indi alla esecuzione di queste nostre
prescrizioni, apparirà tutto che della Sila e della badia di S. Gio
vanni in Fiore rimarrà in piena ed assoluta proprietà del pub
blico demanio , o nell' amministrazione della deputazione degli
Ordini cavalleroschi, sarà da Noi provveduto 1° alla scelta ed
estensione de' luoghi che dovrannosi conservare boscosi, o in
tutto o in parte rinselvare, data a' padroni di essi,se privati, la
debita indennità , ed avuto nella scelta riguardo alla tutela del
monte e del piano, alla disciplina de' fiumi e de' torrenti, alla
produzione, vegetazione e specie degli alberi, a' bisogni della
marina regia o mercantile , ed alla più facile e meno costosa= 196 =
recatura del legname; 2o alle necessità dell' agricoltura e della
pastorizia degli altri comuni, gli abitatori de' quali seminano
attualmente o menano a pascere il loro gregge in una qualche
parte della Sila .
Art. 8 . Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze
é incaricato della esecuzione del presente decreto .
Napoli, il di 31 di marzo 1843.
Firmato, FERDINANDO .
Ministero e Real Segreteria di Stato delle Finanze – 2. Ri
partimento - 2 . carico – N . 310 — Signore – Ho rassegnato
a Sua Maestà il Re (N . S.) il progetto di regolamento per gli
affari della Sila compilato in esecuzione delle risoluzioni Sovrane
prese nei Consigli ordinarii di Stato de' 30 aprile 1851 e 19 aprile
1852. E nel dar conto alla S. M dello stato attuale degli affari
medesimi ò avuto l' onore di umiliarle che non reputandosi pel
momento opportuno l' adozione del progetto in tutte le sue
parti, occorre provvedere a far mettere in esercizio l'esazione
della fida e del giogatico o granetteria , ed a regolare l'esercizio
degli usi civici nelle terre provvisoriamente o definitivamente
reintegrate e da reintegrare, non che il pagamento delle rela
tive prestazioni.
Intorno alla fida, ed alla granetteria , o giogatico ho rasse
gnato a S . M . ( D. G .) che i Magistrati e funzionari, della com
pilazione del regolamento incaricati, anno ritenuto non essere
possibile (ora che nella Sila non si entra più per siti determi
nati già detti contatori, e che tra le proprietà soggette v'anno
frapposte e mescolate terre esenti da tal peso) esigere coll'an.
tico metodo, cioè secondo il numero degli animali che si me
navano a pascere o a lavorare; ed án conchiuso essere indi
spensabile sostituire il metodo di esigere in ragione di esten= 197 =
sione delle terre, ragguagliando la prestazione alle diverse qua
lità e colture. Questo metodo, esigendo la preliminare verifica
e misura delle estensioni soggette e delle loro parti, secondo la
qualità rispettiva, ho rassegnato alla M . S. che nello stesso ben
inteso interesse dei debitori, per non far crescere il cumulo degli
arretrati, é necessario adottarsi, circa tale estremo un provvi
sorio temperamento , in pendenza de' progressivi lavori degli
Ingegneri occupati annualmente nelle verifiche e misure delle
terre. Ed o fatto presente a S. M . ( D . G .) che i Magistrati e
funzionarii suddetti, essendosi occupati a trasportare le presta
zioni dall'antico al nuovo metodo , án considerato che le pre
stazioni fissate negli antichistabilimenti corrispondano al decimo;
han ritenuta per base la stessa ragione, proporzionandola allo
stato attuale delle rendite e de' salarii; hanno inclinato sempre,
nell' operare il ragguaglio, a favore de' debitori, seguendo il
minimo, e nel dubbio la minor ragione adottando ; hanno rite
nuta , quanto al seminabile , la vicenda agraria triennale. Ed han
quindi compilata la tariffa seguente :
* I debitori della fida e del giogatico o granetter:a, paghe
ranno annualmente per la granetteria o giogatico per ciascun
moggio , nelle Calabrie denominato tomolaia , seminato a lino
D . 1, 50; per ciascun moggio addetto ad orto o giardino grana
50; e sopra il terzo della estensione adatta alla seminagione pa
gheranno pure carlini cinque a moggio . Per la fida poipaghe
ranno : per le estensioni adatte al pascolo delle giumente e delle
vacche grana venti a moggio o tomolata ; e sopra tutte le ri
manenti estenzioni (dedotta quella degli orti e giardini, della
semina a lino, e del terzo di quella adatta alla seminagione,
sulle quali pagheranno la granetteria nelmodo indicato ) paghe
ranno grana sette e mezzo a moggio compresi gli altri23adatti
alla sernina ancorchå preparati a maggese. I debitori sopra le
enunciate prestazioni annuali faranno la ritenuta del quinto » .
Relativamente agli usi civici sulle terre che vi sono soggette,
provvisoriamente o definittvamente reintegrate e da reintegrare
ho rassegnato a S. M . (D . G .) essersi riconosciuto, che fino a
quando compiute definitivamente le reintegre non apparirà la=
198 =
massa intera delle terre sottoposte agli usi, e si potrà, sciolte
le promiscuità tra l' Amministrazione generale del Demanio ed
i Comuni, e tra questi fra loro, procedere alle quotizzazioni come
per legge, il miglior metodo a seguire è quello di assegnare
provvisoriamente ad ogni Comune una contrada determinata ,
siccome il Commessario Civile ha già praticato cogli stati emessi
ai 31 dicembre 1851 o 28 febbraio 1852. Ed ho rassegnato in
sieme che nel progetto di regolamento anzidetto i Magistrati e
funzionari dello stesso incaricati ánno proposto dividersi prov
visoriamente il prodotto delle prestazioni dovute dagli usuarii
per un terzo a favore də’ Comuni, e per due terzi al Demanio ;
e che la tariffa di tali prestazioni è stata daʼmedesimicompilata
in questi termini:
« Coloro che godranno l' uso civico della semina pegheranno
per ora ed a contare dal 1853 inclusivamente secondo l' editto
della Regia Camera del di 9 giugno 1618, e secondo il decreto
della Generale Sopraintendenza del 13 ottobre 1753 per ciascun
moggio seminato a grano o a segala il terraggio di un tomolo
dello stesso genere seminato , e carlini dieci per ciascun moggio
seminato a lino. Per le estensioni poi seminate a patate pagho
ranno grana dieci a moggio . Tali prestazioni si pagheranno
senza veruna ritenuta durante l'assegnamento provvisorio , e per
fino a che non si daranno i compensamenti definitivi.
* Per l' esercizio dell' uso di pascere si pagherà la fida sta
bilita dalla Regia Camera con editto del 9 giugno 1618 cioè
mezzo grano ossia un tornese per ogni pecera, capra ed altri
animali simili; carlini due per ogni vacca, toro, e bue non ara
torio, e per ogni allievo; grana venti per ogni mulo addetto al
l'aratro; grana dieci per ciascuna giumenta, cavallo, mulo che non
usa delja faglia ossia del frutto de' faggi; e grana quindici per
ciascun porco che usa della faglia . La fida sarà pagata senza
veruna ritenuta » .
Ho poi faito presente a S . M . (D . G .) che il felice compimento
delle operazioni del Commessario Civile dipende principalmente
dalla conservazione integra dei confini che si va man mano
assicurando; e de'pilastri di circoscrizione cbe man mano si van- 199 -
ponendo, secondo che si eseguono le verifiche, misure e distacchi
dal Commessario ordinate .
Ho finalmente rassegnato che molto rimane ancora a fare al
Commessario Civile , e per la esecuzione delle decisioni relative
alla Sila Badiale , e pei giudizi definitivi circa i Demani della
Sila Regia , e per le verifiche, misure e giudizi corrispondenti
delle difese della Sila medesima, e per la formazione delle camere
chiuse, ossia boschi riservati dialberi da costruzionemarittima;
che per queste ultime esiste un progetto formato dal già co
struttore della Real Marina Signor Traversa ; e che quindi è
necessario che il Commessario ogni anno, fino all' esaurimento
delle operazioni, si rechi nella Sila, e che lo stesso si pratichi
dall'Ingegnere Fregola incaricato de locali per le verifiche e
misure;
E la M . S. (D . G .) nel Consiglio ordinario di Stato del 9 corrente
in Caserta si è degnata emettere le seguenti Sovrane risoluzioni.
Vuole S. M . N . S. che il Commessario Regio debba imman--
cabilmente recarsi nella Sila in ogni anno nella stagione op
portuna per la più facile comparsa ed udienza degl interessati,
per la pronunziazione delle decisioni, e per regolare le opera
zioni di esecuzione agli esperti affidate . Egli potrà risiedere in
Cosenza, in Catanzaro, o in qualunque altro dei Comuni com
presi nella Sila, secondo gli sembrerà opportuno ; nè gli sarà
vietato di poter pronunziare anche in Napoli delle decisioni sopra
atti preparati sui luoghi, dopo esser da colá ritornato .
Relativamente alla riscossione della fida e della granatteria o
giogatico dovuto al Real Demanio , la M . S. à approvato la ta
riffa anzidetta , e comanda .
Che per ľapplicazione di essa si stia alle indicazioni conte
nute nel 2 ' volume della verifica di Zurlo per le qualità delle
terre, e tutto ció provvisoriamente, e salvo il definitivo che do
vrà risultare o dalle perizie che avranno luogo nel corso delle
operazioni commessariali, o da altri atti o pronunziazioni che
stabiliranno lo stato definitivo;=
200 =
Che per le estensioni seminabili non ancora verificate dai pe
riti lesazione debba aver luogo , sempre sul terzo dell' intero,
ed alla ragione di grana 50 a tomolata , senza per ora farsi di
stinzione alcuna relativamente alle coltivate a lino, ed agli orti
e giardini; ma che verificandosi in seguito le diverse qualità
delle coltivazioni, si dia allora luogo ad un definitivo conteggio,
ed al pagamento o alla restituzione a favore di chi si condiene,
delle somme che risulteranno pagate in meno o in più del doouto;
Che su tali basi il Commessario Civile compili uno stato dei
debitori di tali prestazioni, distinto per Comuni, colle estensioni
deipossedimenti rispettivi. Egli lo trasmetterà al Direttore de' Ra
mi Riuniti della Provincia , il quale ne curerà la riscossione a
cominciare dal corrente anno secondo i regolamenti in vigore
per le rendite del Real Demanio;
E che per gli arretrati lo stesso Commessario civile compili
di simili stati; colla facoltà di accordare pei medesimi ai ri
spettivi debitori quelle agevolazioni che crederá giuste ed op
portune, salvo la superiore approvazione. Tali stati saranno pure
da lui rimessi al Direttore, il quale ne curerà la esecuzione,
come si è detto.
Per quanto concerne il provvisorio godimento degli usi civici,
e le corrispondenti prestazioni, ordina Sua Maestà ( D . G .);
Che continuino i diversi Comuni ad esercitare gli usi civici
nelle contrade rispettivamente assegnate dal Commessario civile;
e che nello stesso modo si faccia per le ulteriori estensioni sog
gette agli usi, che si andranno reintegrando; tutto ciò proovi
soriamente fino a che non giunga il tempo dei scioglimenti delle
promiscuità specialmente col Demanio e delle quotizzazioni fra
i naturali dei diversi Comuni;
Che della distribuzione individuale delle terre da farsi anno
per anno tra i naturali di ogni Comune, per l' uso provvisorio
nella rispettiva contrada, rimanga incaricata l' Amministrazione
civile;=
201 =
Che ogni usuario sia tenuto provvisoriamente fino allo stabi
limento dei canoni definitivi a pagare le prestazioni secondo
l' altra tariffa anzıdetta ;
Che la riscossione delle medesime si faccia dagli agenti del
Real Demanio, e sulla base dei Ruoli degli usuari, che saranno,
come sopra, annualmente formati, dall' amministrazione civile ,
e rimessi al Direttore dei Rami Riuniti.
E che del prodotto si versi poidal Demanio provvisoriamente
un terzo a ciascun Comune, fino a che sarà sciolta la promi
scuità tra loro, rimanendo gli altri due verzi a suo beneficio.
Relativamente alla conservazione dei confini assicurati e da
assicurarsi, e dei pilastri posti e da porsi S. M : (N . S ). comanda;
Che il Commessario civile trasmetta ad ogni Regio Giudice
de'Circondarî esistenti nella Sila uno stato indicante le estensioni
site nel rispettivo Circondario finora verificate e misurate, le
confinazioni assicurate ed i pilastri posti; facendo lo stesso per
le altre estensioni delle quali successivamente sarà fatta la de
rifica;
Che il Giudice Regio debba ogni anno nella stagione oppor
tuna recarsi personalmente a verificare, estensione per estensione,
la esistenza ed integrità delle confinazioni e pilastri indicati
negli stati suddetti; formando di tal verifica apposito verbale in
doppia spedizione, delle quali una rimarrà presso il Giudicato ,
e ľaltra sará inviata al Commessario .
Che 'trovando il Giudice distruzione o rimozione di pilastri,
o alterazione delle confinazioni, farà immediatamente eseguire
la restituzione delle cose allo stato primiero, reintegrando al
Demanio e Comuni le terre novellamente usurpate ; e pronun
nque trosa
t
n
a
t
t
e
tr terra limitrofa
pe a al l
del possessore della
zierà nell' atto stesso a carico dell'usurpatore, ove sia dimostrato ,
ed in mancanza a carico
sito dell' alterazione, una multa di ducati venticinque per ogni
tomolata che fosse stata usurpata, e di altrettanti per ogni pi=
202 =
lastro distrutto o rimosso ; il tutto nello stesso verbale, ed in un
medesimo contesto . Del verbale poi rilascerà per la esazione delle
multe i corrispondenti estratti esecutivi anche con l' arresto per
sonale dell' individuo multato ; e li trasmetterà al Direttore dei
Rami Riuniti della Provincia , il quale ne farà seguire la ri
scossione;
Che avverso la rimessione ad pristinum del Giudice Regio, e
contro le pronunziazioni di multe dello stesso non competerà
gravame alcuno, se non dopo la esecuzione, ed innanzi al Com
messario civile;
Che oltre a ciò rimarrà saloo il procedimento penale, cui per
legge potrà darsi luogo pel fatto punibile che sia verificato;
E che il prodotto delle mentovate multe rimarrà a disposizione
del Ministro delle Finanze come fondo da ripartirsi annualmente
per gratificarne coloro che nella rigorosa ed esatta esecuzionedi
tali disposizioni conservatrici si saranno più distinti.
Intorno, alla formazione delle Camere chiuse ed alla intera
conservazione degli alberi e boschi, ouole Sua Maesta (D . G .);
Che ferma rimanendo ľautorizzazione data al Commessario
civile per la formazione delle camere chiuse, gli si trasmetta il
lavoro di Traversa affinché lo tenga presente e proceda solleci
tamente alla commessagli formazione;
E che s' incarichi lo stesso Commessario civile di proporre le
misure proovisorie per garentire la esistenza e conservazione
degli alberi da costruzione, sparsi, o in boschi, fino a che non
si disporrà dei primi e saranno formate le camere chiuse.
Ha domandato in fine la M . S . che il Commessario Regio e
l' Ingegnere Fregola si rendano subito nella Sila per compiere
ciascuno le operazioni che deve eseguire.
Nel REAL NOME glielo comunico per la conveniente esecu
zione nella parte che la riguarda.
Napoli 18 maggio 1853.
PIETRO D' URSO.
Al signor Commissario Civile
per gli Affari della Sila .= 203 =
N . 3124 (Serie 2a).
LEGGE
SULLA SILA REGIA
25 maggio 1876
VITTORIO EMANUELE II.
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
Re d' Italia
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato ;
.
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1. Le terre della Sila Regia che furono dichiarate de
maniali con sentenze del commissario civile passate in giudi
cato , e la quarta parte delle difese nella Sila Badiale, già as
segnate al demanio , non ostante qualunque possesso contrario
opposizione o richiamo, sono di pieno diritto devolute nella loro
integrità al demanio dello Stato .
Art. 2. Le difese nella Sila Regia non ancora reintegrate
al demanio dello Stato sono dichiarate libere ed assolute pro
prietà de' loro possessori ne' limiti della identificazione, confina= 204 =
zione e misura fatta eseguire dal commissario civile , e tutte le
relative contestazioni col demanio sulla proprietà ed estensione
delle difese medesime sono estinte .
Sono pure dichiarati liberi ed assoluti proprietari i possessori
delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale .
Art. 3 . Lo Stato conserverà le camere chiuse diGaloppano
e di Macchialunga Boscosa, e loro attinenze, con altre parti
boscose, da scegliersi dal Governo sulle terre demaniali al più
tardi entro due anni dal giorno della pubblicazione della pre
sente legge, purché non oltrepassino in tutto , comprese lu due
predette camere chiuse, l' estensione di 3, 500 ettari.
Art. 4. Le terre nella Sila Regia sono affrancate dalla pre
stazione della fida, giogatico o granetteria , mediante il paga
mento di un capitale eguale a venti volte la prestazione netta
di fondiaria , sulle liquidazioni avvenute secondo le norme sancite
col regio rescritto del 9 maggio 1853. Per i possessori però delle
difese transatte, per le quali vi furono decisioni del commissa
riato civile passate in cosa giudicata , il capitale di affrancamento
sarà eguale a sedici volte la prestazione.
A questo credito sarà aggiunto quello che risulta dall'arre
trato dei canoni.
Art. 5 . I possessori delle tre quarte parti difese nella Sila
Badiale, i quali, per effetto dell' articolo 2, sono dichiarati pro
prietari assoluti, pagheranno un capitale eguale a venti volte la
prestazione di fida, giogatico o granetteria , applicandovi pel
modo di liquidazione le disposizioni dell'accennato regio rescritto
9 maggio 1853.
In corrispettivo del godimento antecedente questi possessori
pagheranno una somma uguale a dieci annualità della medesima
prestazione; la qual somma, aggiunta al credito del capitale so
praindicato, sarà da essi pagata nelle forme e nei modi me
desimi.
Art. 6. La servitù dell' alberatura che pesa sulle terre si
lane è estinta col pagamento di un capitale corrispondente al
valore dei pini e degli altri alberi da costruzione navale, nella
somma che sarà determinata d ' accordo, ovvero col mezzo di
regolare perizia.= 205 =
Nell' accertare il debito dei proprietari si terrà conto degli
alberi distrutti o danneggiati dal 1° gennaio 1874 .
È riserbata ai proprietari la facoltà di dimostrare che in virtù
di titoli le terre da loro possedute sono proprietà libere ed e
senti dall'obbligo della prestazione o della servitù dell'alberatura.
Queste contestazioni dovranno proporsi neltermine perentorio
di un anno dalla data dell' accertamento omologato con la sen
tenza di cui nell' articolo 18 , e saranno giudicate (dall' autorità
giudiziaria con le norme del procedimento sommario , ma non
sospenderanno in alcun modo l' esecuzione degli art. 4, 5 e 6 .
Il tribunale , pronunziando sulla controversia , statuirà pure
sugli effetti della sua pronunziazione quanto alla liquidazione del
credito nascente dagli stessi articoli 4, 5 e 6 , se anche tali que
stioni siano mature per ricevere definitiva decisione; altrimenti
saranno rinviate al procedimento arbitrale stabilito nell'art. 15.
Art. 8. Nel termine di venti anni a contare dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente
legge, i possessori delle terre, o loro aventi causa, saranno te
nuti ad estinguere il debito che a termini degli articoli 4, 5 e 6
hanno verso lo Stato , pagandone un ventesimo ogni anno, salvo
ad essi la facoltà di anticipare il pagamento .
Sino al 31 dicembre dell' anno in cui avrà luogo la liquida
dazione del debito , essi continueranno a corrispondere a titolo
d' interesse il valore del canone o della prestazione attuale , ed
in seguito pagheranno l' interesse del 5 per cento sulla somma
per essi dovuta. I pagamenti si faranno in un' unica scadenza
annuale da determinarsi con regolamento , e per l' esazione del
l' interesse è conservata allo Stato l' ipoteca stabilita per il cre .
dito stesso.
Trascorsa la mora di venti anni senza che siasi soddisfatto
al debito, le terre gravate saranno poste in vendita, e, saldato
il debito e rimborsate tutte le spese, la somma eccedente che
rimanesse dal prezzo ricavato , sarà aggiudicata al debitore .
Art. 9. I proprietari e loro aventi causa potranno liberarsi
dal loro debito, pagandone un ventesimo in ogni anno mediante
cessione allo Stato di titoli di rendita 5 per cento iscritta sul= 206 =
gran libro del debito pubblico italiano al valore nominale, purchè
rinunzino allo sperimento delle azioni riservato nell' art. 7, e di
ogni altra estranea alla semplice esecuzione della presente legge.
A tutti coloro i quali, entro il termine di un anno dall' omo
logazione dell' accertamento , col loro silenzio accetteranno il
debito nascente dagli articoli 4, 5 e 6 , rinunciando con ciò a
sperimentare le azioni riservate nell' articolo 7, ed ogni altra
estranea alla semplice esecuzione della presente legge, sarà
inoltre condonato il quinto del debito anzidetto .
Art. 10. Per i crediti di cui è parola negli articoli 4 , 5 e 6,
il demanio conserva il diritto di prelazione a qualunque credi
tore dei suoi debitori sopra gl’ immobili soggetti alla presta
zione ed alla servitù della alberatura, prendendo sopra gli stessi
immobili un ' iscrizione ipotecaria nel termine di sei mesi dalla
data delle atto che ha accertato il credito a termini dell' articolo
18 della presente legge.
Art. 11. Le terre della Sila , le quali si trovano soggette
agli usi civici, sono prosciolte da tali vincoli.
In compenso dell' esercizio di questi usi civici che competono
ai comuni ed alle popolazioni sulle terre della Sila, sarà devo
luta ai comuni medesimi ed in proporzione delle rispettive loro
ragioni, la metà delle terre demaniali aperte , con la eccezioni
di cui all' articolo 3 .
L ' altra metà è ceduta ai comuni medesimi per costruzioni
di strade, ed altresi in compensamento di tutte indistintamente
le ragioni di credito verso il demanio .
Le terre saranno censite o quotizzate , secondo che sarà de
terminato dal consiglio provinciale, avuto riguardo agli interessi
dei comuni; lasciando ad essi facoltà di conservare, con l'auto
rizzazione dello stesso consiglio , in caso di riconosciuta neces
sità delle popolazioni, alcune parti boscose pel diretto loro uso.
I demani silani,di cuila proprietà è presentemente contesa fra lo
Stato ed alcuni comuni, sono ceduti a questi comuni, salvoil diritto
che gli altri comuni possano avere su i demani medesimi.
Art. 12. I comuni per le terre demaniali ad essi assegnate
e eedute debbono pienamente rilevare il demanio da ogni mo= 207 =
lestia di liti o di pretese che si potessero muovere per ragioni
dell' esercizio degli usi civici e per ragioni di credito.
Art. 13. Tutti i comuni e possessori di terre nella Sila sono
stretti in consorzio obbligatorio a norma della vigente legge
sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865 per concorrere, in pro
porzione delle terre che posseggono e del beneficio che ne ri
traggono, ad aprire strade che attraversino la Sila in ogni
direzione, ed a provvedere al mantenimento di queste .
I ricorsi saranno proposti avanti una delegazione dei due con
sigli provinciali, composta di sei membri nominati per ciascun
rispettivo consiglio , e da un presidente nominato d' accordo
daiministri dell' interno e dei lavori pubblici.
Art. 14. Tutte le somme provenienti dai crediti di cuinegli
articoli 4, 5 e 6. dedotte le spese per l'esecuzione della presente
legge, saranno versate in una cassa speciale presso la direzione
generale del demanio , e con mandati del ministro dei lavori
pubblici annualmente erogate in sussidio al consorzio dei co
muni e possessori per la costruzione di strade che congiungano
i comuni posti nella Sila tra loro e con altri maggiori centri di
popolazione, e l' eccedente in sussidio dell' istruzione popolare,
nei comuni anzidetti con mandati del ministro dell' istruzione
pubblica.
Art. 15 . In ogni capoluogo di mandamento dove sono terre
della Sila saranno nominati tre arbitri inappellabili, uno scelto
dal Prefetto della provincia e due dal presidente del Tribunale
civile .Questi arbitri provvedono collegialmente agli accertamenti
ed alle determinazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 , nonchè ad
assegnare a ciascun comune interessato la quota delle terre ad
esso spettanti in compenso degli usi civici e per cessione fatta
al demanio . Giudicheranno altresi su tutte le controversie che
possono sorgere per la esecuzione di questa legge ( eccettuate
le cause di cui è menzione nell' articolo 7) fra il demanio ed i
possessori delle terre ed i comuni, non che fra questi e le po
polazioni.
Art. 16 . L' arbitramento sarà pure valido per le persone
incapaci e per gli enti morali legittimamente rappresentati.= 208 =
Art. 17. Per le ricusazioni dei periti e degli arbitri, e per
quanto altro non è previsto dalla presente legge, saranno appli
cabili le disposizioni del codice di procedura civile
Art. 18. La sentenza degli arbitri sarà omologata e resa
esecutoria dal tribunale civile in camera di consiglio .
Nel caso di richiamo delle parti da proporsi fra 30 giorni
dalla notificazione del decreto, lo stesso tribunale, citata l'altra
parte , e discusse le rispettive ragioni alla pubblica udienza , potrà
modificare la sentenza medesima nel caso in cui riconoscerà di
essere fondata sopra un errore di fatto .
Potrà anche avanti lo stesso tribunale e nelmedəsimo termine
impugnarsi la sentenza degli arbitri per nullità nelle formesta
bilite dal codice di procedura civile , se sia stata pronunziata
fuori dei limiti della competenza ad essi attribuita dalla presente
legge, o senza l' intervento di tutti gli arbitri, o al di là del do
mandato , o non su tutte le domande, ovvero se contenga di
sposizioni contradittorie .
Contro queste sentenze di tribunali competerà soltanto il ri
corso in cassazione.
Nulla è innovato alle leggi ed ai regolamenti intorno alle
acque e foreste, e sono abrogate tutte le leggi e disposizioni
contrarie alla presente legge.
Art. 20 . I modi di esecuzione della presente legge saranno
determinati da apposito regolamento per mezzo di decreto reale.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia
inserta nella raccoltà ufficiale delle leggi e dei decreti del Re
gno d' Italia, mandando o chiunque spetti di osservarla e di
farla osservere come legge dello Stato.
Data a Roma addi 25 maggio 1876 .
VITTORIO EMANUELE
DEPRETIS .
V. Il Guardasigilli
MANCINI.
( Luogo del Sigillo )=
209 =
N . 4012 (Serie 2a).
REGIO DECRETO
che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge
sulla Sila delle Calabrie
VITTORIO EMANUELE II.
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d ' Italia
Vista la legge 25 maggio 1876 , n . 3124, sulla Sila delle Ca
labrie ;
Udito il parere del Consiglio di Stato ;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Mi
nistro delle Finanze, e del Ministro di Grazia e Giustizia e dei
Culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:
ARTICOLO UNICO .
È approvato per la esecuzione dell' anzidetta legge l' unito
regolamento , visto d ' ordine Nostro dai Ministri delle Finanze
e di Grazia e Giustizia e dei Culti.
13= 210 =
Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei de
creti del Regno d ' Italia , mandando a chiunque spetti di osser
varlo e di farlo osservare .
Dato a Valsavaranсhe addi 12 agosto 1877.
VITTORIO EMANUELE
DEPRETIS
MANCINI.
REGOLAMENTO
per l' esecu zione della legge 25 maggio 1876, n . 3124
sulla Sila delle Calabrie
CAPO I.
Delle terre riservate nella Sila
al Demanio dello Stato .
Art. 1. Per effetto della legge 25 maggio 1876 , n . 3124 e
delle disposizioni del presente regolamento , e con la riserva
espressa nell' ultimo periodo dell' articolo 33, s' intenderá ces ·
sato col 9 giugno 1876 ogni diritto di proprietà o comproprietà
del Demanio dello Stato sulle terre della Sila , eccettuate quelle
componenti le Camere chiuse di Galoppano e di Macchialunga
boscosa e loro attinenze e quelle da sciegliersi dalGoverno nei
demanii aperti per formare, insieme alle prime, l' estensione non
maggiore di ettari 3 , 500 riservata dalla legge allo Stato.
!- 211 -
Le terre nella Sila spettanti al Demanio , come succeduto a
Corpi morali soppressi dopo il 7 settembre 1860, e quelle per
venutegli per altri titoli speciali, resteranno in sua proprietá ,
non essendo applicabile alle medesime la legge 25 maggio 1876 .
Art. 2. Alla scelta delle terra boscose di cui nell'articolo pre
cedente si farà luogo non più tardi del 26 maggio 1878 , per
mezzo di tre impiegati designati dai tre Ministeri delle Finanze,
di Agricoltura, Industria e Commercio e della Marina, tenendo
per norma lo scopo della legge, di avere cioè boschi che pro
ducano legname adatto alle costruzioni navali.
Art. 3. I delegati, dietro visita e verifica dei luoghi, com
pileranno un processo verbale in cui saranno determinate e de
scritte particolareggiatamente le terre tutte che devono com
porre l' indicata estensione.
Nel verbale saranno, fra l'altro, indicati i confini di tali bo
schi e vi sarà unita una pianta topografica delle terre.
Art. 4 . Il verbale sarà approvato con Decreto del Ministro
delle Finanze d ' accordo coi Ministri di Agricoltura, Industria e
Commercio e della Marina, ed in inseguito a ciò saranno apposti
i termini per la delimitazione di quelle proprietà demaniali.
La scelta delle terre come sopra destinate per camere chiuse e
delimitate sarà resa di pubblica ragione, per ogni effetto di legge,
a mezzo della Gazzetta ufficiate del Regno e dei Bollettini per
gli annunzi legali nelle Provincie di Cosenza e di Catanzaro.
Art. 5. L' amministrazione dei boschi componenti le dette
camere chiuse e riservata al Demanio , e vi sarà provveduto
colle norme in vigore pei boschi demaniali.
CAPO II.
Terre spettanti ai Comuni.
9. 1. - Consegna —
Voltura in catasto .
Art. 6 . Di tutte le altre terre Silane aperte di cui all'art. 11
della legge del 25 maggio 1876 nello stato in cui sono attual
mente possedute dal Demanio dello Stato , sarà , entro sei mesi= 212 =
dalla pubblicazione del presente regolamento, fatta consegna in
massa ai Comuni che si riportano nell' unita tabella ,ma in modo
puramente indicativo, senza che per ciò s' intendanù in alcuna
guisa pregiudicati i rispettivi diritti dei Comuni stessi e quelli
che altri Comuni potessero avere sulle terre.
Art. 7. A cura dei Prefetti delle due Provincie di Cosenza
e Catanzaro saranno, nel termine di due mesi dalla emanazione
di questo regolamento , convocati i Consigli dei Comuni men
zionati all' artico precedente , perchè ciascuno di essi deleghi un
suo rappresentante a ricevere, insieme agli altri, la consegna
delle terre.
Art. 8 La consegna sarà data da un rappresentante del
Demanio ai delegati dei Comnui, muniti, ciascuno di una deli.
berazione di autorizzazione del rispettivo Consiglio. La conse
gna stessa si farà risultare da un processo verbale da compi
larsi in tanti esemplari quanti sono i Comuni riportati nella al
legata tabella , oltre di altri tre esemplari, uno per la Inten
denza di Finanza di Cosenza, uno per la Prefettura di Cosenza
e l' altro per quella di Catanzaro.
Art. 9 . Nel processo verbale di consegna, in cui dovranno
intervenire i tre quarti almeno dei rappresentanti dei Comuni
indicati nella tabella , sarà dichiarato che la consegna ha luogo
a senso e per gli effetti del disposto degli articoli 11 e 12 della
legge anzidetta, e che i Comuni intervenuti si obbligano, nel
più ampio senso legale, a tenere rilevato ed indenne il Demanio
dello Stato da qualsiasi domanda, pretesa od azione degli altri
Comuni aventi diritto alle terre, e da qualunque conseguenza
derivante dal fatto della consegna.
Parimenti saranno nel verbale riservati gli eventuali diritti
di quei Comuni a cui competessero compensi per gli usi civici
esercitati dalle popolazioni di Cosenza e dei Comuni, già suoi
antichi casali , sui demanii ceduti dallo Stato a Barbaia nel
1815 , dichiarandosi espressamente che lo Stato si considera come
interamente prosciolto da ogni possibile responsabilità , e con
seguenza di liti iniziate o da iniziarsi daiComnni in dipendenza
dell' anzidetta cessione avvenuta nel 1815.= 213 =
Art. 10. Se nel giorno fissato non si presentassero i tre
quarti almeno dei rappresentanti dei Comuni, sarà stabilito un
altro giorno per la consegna e ne saranno informati i Comuni
stessi dall' Intendenza di finanza di Cosenza, con avvertenza che
quando alla nuova riunione non intervenisse il detto numero di
rappresentanti, il Demanio farebbe istanza ai Tribunali perchè
l'amministrazione delle terre fosse affidata ad amministratori
giudiziarii nell' interesse di chi di diritto fino agli assegni delle
quote per parte degli arbitri.
Art. 11. Per i quattro Demanii nella Sila Badiale chiamati
Ambolino, Crocifisso, Imperatore e Tassito, ai quali si riferisce
l'ultimo comma dell'art. 11 della legge del 25 maggio 1876 , avrà
luogo, senza altro, apposita consegna al Comune di S . Giovanni
in Fiore, nello stato in cui sono attualmente posseduti dal De.
manio , senza alcuna sua responsabilità per qualsiasi abusiva
occupazione .
Per tale consegna si osserveranno le stesse norme stabilite
dagli arti- oli precedenti, per quanto siano applicabili, e nel ver
bale sarà fatta espressa riserva dei diritti che possano avere
gli altri Comuni sugli indicati quattro Demanii.
Art. 12. Seguita la consegna, di cui negli articoli precedenti,
saranno dalla Intendenza di finanza di Cosenza fatte le pratiche
necessarie , perchè, a cura e spese dei Comuni interessati, siano
con effetto dal 10 giugno 1876 volturate nei rispettivi Catasti
dove trovansi presentemente iscritte le terre cedute, in testa al
Comune di S . Giovanni in Fiore quelle nominate all' articolo 11,
e tutte le altre in testa a Cosenza e Comuni Silani.
§ 2 . — Possesso ed amministrazione per parte dei Co
muni – Rendiconti del Demanio .
Art. 13. Fino all' assegno delle quote parziali per parte de .
gli arbitri, le terre tutte consegnate ai Comuni, a forma dell'art.
6 della legge del di 25 maggio 1876 , saranno da essi possedute
come una proprietà comune ed indivisa e saranno amministrate
nell' interesse dei Comuni medesimi con quei metodi che ver
ranno stabiliti con apposito Decreto Reale.= 214 =
Art. 14 . A maggior garanzia degli altri Comuni non inter
venuti all' atto di consegna e che pure avessero diritti sulle
terre, come pure per aver modo di meglio operare i compensi
o conguagli menzionati nell' articolo seguente , ed a garantire,
all' occorrenza , anche il Demanio nel rapporto dei terzi per gli
effetti del disposto dell' articolo 12 della legge anzidetta, sarà
riservata la metà dei redditi delle terre consegnate e tenuta in
deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti fino all' assegno delle
quote per parte degli arbitri.
Art. 15 . L ' altra metà dei redditi sara provvisoriamente ri.
partita fra i Comuni interessati in proporzione dei rispettivi
diritti, salvo poi a far luogo, dietro l' assegno degli arbitri, ad
una liquidazione generale ed al riparto definitivo di tutte le
somme ritratte nel tempo dell' amministrazione delle terre in
comune, e rimaste disponibili, effettuandosi al tempo stesso quei
compensi e rimborsi di conguaglio che potessero spettare a ta
luno di essi Comuni in correlazione alle quote di terre loro as
segnate.
In caso di disaccordo fra i Comuni per la ripartizione dei
redditi anzidetti provvederanno le Deputazioni delle due Pro
vincie di Cosenza e di Catanzaro, e quando sorga conflitto fra
queste statuirà il Prefetto di Cosenza.
Art. 16. I Comnuni non potranno giammai sollevare pretese,
quistioni od eccezioni di sorta verso il Demanio dello Stato , in
riguardo all' estensione delle terre consegnate, rimanendo a loro
carico di far cessare, nei modi di legge, tutte quelle occupazioni
che abusivamente e per vie di fatto si fossero verificate sulle
terre stesse dopo le sentenze del Commissario civile passate in
giudicato, di cui parla l'art. 1 della legge 25 maggio 1876 , e
dopo le operazioni di identificazione , confinazione e misura
indicate all' art. 2 della legge stessa .
Art. 17. Nel termine di seimesi dalla data dei verbali men
tovati agli articoli 8 e 11 del presente regolamento sarà com
pilata dall' Intendenza di finanza di Cosenza una liquidazione
tanto dei redditi e proventi riscossi dalle terre Silane, esclusi i
boschi demaniali, indicati all' articolo 1, quanto delle spese tutte215 =
per esse sostenute, delle imposte soddisfatte e di ogni altro onere
eventuale di cui agli articoli 12 della legge, 14 di questo rego
lamento, dal 10 giugno 1876 fino al giorno della consegna ge
nerale in massa a tutti i Comuni interessati, ovvero agli am
ministratori giudiziarii nel caso previsto dall' articolo 10 .
Nella liquidazione sarà computato a favore del Demanio il 5
per 100 a calcolo sugli introiti per le spese cumulative con altri
servizi e per quelle altre minute spese, delle quali sarebbe
molto difficile il conteggio .
Art. 18. La liquidazione sarà approvata dalMinistero delle
Finanze ( Direzione generale del Demanio ) e l' avanzo che ne
risulterà, quando avesse luogo la consegna generale delle terre
in massa a tutii i Comuni interessati, sarà depositato per una
metå in quella Cassa che la maggioranza assoluta dei Comuni
medesimi avrà preliminarmente designata , e per l' altra metà
nella Cassa dei Depositi e Prestiti, agli effetti del disposto dell'ar
ticolo 14.
Nel caso poi della consegna agli amministratori giudiziari
l' importo del residuo sarà integralmente versato nelle mani
dei medesimi.
CAPO III.
Contabilità speciale pel fondo di sussidio
per le strade e per l' istruzione
§ 1. – Fondo di sussidio.
Art. 19. Con le somme provenienti dai crediti di cui agli ar
ticoli 4, 5 e 6 della legge del 25 maggio 1876 sará costituito
un fondo speciale di sussidio per le strade e per l' istruzione
popolare nei Comuni Silani. Per tal fondo sarà tenuta dalla
Amministrazione del Demanio, con effetto dal 10 giugno 1876 ,
una gestione speciale affatto distinta da quella dei beni dello
Stato , la quale sarà regolata colle norme portate dagli articoli
seguenti.= 216 =
§ 2 . — Cassa speciale .
Art. 20 . I redditi costituenti il fondo di sussidio menzionato
all' articolo precedente saranno concentrati nella Cassa speciale
istituita presso la Direzione Generale del Demanio con l' art. 14
della legge, e coi fondi della Cassa stessa sarà provveduto al
pagamento delle spese per sussidi, alla costruzione di strade,
e, data la possibilità , anche dell'istruzione popolare nei Comuni
Silani, come pure di tutte quelle altre spese necessarie per l'e
secuzione della legge.
Aat. 21. Le funzioni di Cassiere saranno tenute da un im
piegato delegato con Decreto del Ministro delle Finanze, il quale
stabilirà altresi l'indennità da accordarsi all' impiegato mede
simo per tale incarico e la cauzione che dovrà prestare.
Il Cassiere speciale terrà un giornale di entrata ed uscita
sulla base del quale presenterà alla Direzione Generale del De
manio la situazione mensile della Cassa e il conto annuale della
sua gestione, giustificato dalle matrici delle quietanze emesse e
dai mandati estinti.
§ 3. — Introiti.
Art. 22 . I redditi e proventi del fondo di sussudio saranno
riscossi dai Ricevitori dell' Amministrazione demaniale con le
norme stabilite per l' esazione delle rendite demaniali.
Per tali redditi però saranno tenuti campioni e scritture
speciali.
Art. 23. Con Decreto del Ministero delle Finanze sarà sta
bilita la misura del compenso percentuale da accordarsi ai Ri
cevitori per le riscossioni dianzi accennate .
Tale compenso sarà prelevato da proventi del fondo di sus
sidio , e non farà cumulo con gli altri averi dei Ricevitori agli
effetti della pensione.=
217 =
§ 4 . — Versamenti in rendita .
Art. 24. I possessori di terre Silane, che giusta l' articolo 9
della lagge 25 maggio 1876 saranno ammessi al beneficio di
pagare mediante rendita sul debito Pubblico le rate dei loro
debiti, dovranno, prima di consegnare la rendita ai Ricevitori
demaniali, apporre in linea orizzontale tanto nel corpo della
cartella, quanto in quello delle cedole (in modo che lo scritto
abbia a terminare sulla cedola di prossima scadenza) la se.
guente dichiarazione – Cedo la presente cartella al Demanio pel
Fondo di sussidio per le strade e per l' istruzione nei Comuni
Silani - Siffatta dichiarazione sarà firmata dal possessore, av
vertendo però cho non dovranno essere coperti con lo scritto
i segni caratteristici della cartella e delle cedole.
I possessori che omettassero di fare tale dichiarazione saranno
responsabili di ogni danno che in conseguenza di ciò potesse
derivare all' Amministrazione demaniale .
I Ricevitori dovranno rifiutare quelle cartelle che non fossero
munite della anzidetta dichiarazione.
Art. 25 . In fine d ' ogni mese · Ricevitori trasmetterano in
piego' raccomandato alla Intendenza di Finanza di Cosenza le
anzidette cartelle accompagnate da apposita distinta o fat.ura
in doppio esemplare, di cui uno sarà restituito ai Ricevitori con
dichiarazione di ricevuta provvisoria .
Art. 26 . L' Intendenza, ricevute le cartelle, promuoverà nei
modi prescritti dal regolamento approvato col R . D . 8 ottobre
1870, n . 5942 la loro commutazione in certificati di rendita no
minativi in testa al Demanio dello Stato per conto del Fondo
di sussidio per le strade e per l' istruzione nei Comuni Silani;
e contemporaneamente trasmetterà alla Direzione generale del
Demanio le fatture di che all' articolo 25 ed uno esemplare del
Verbale d' invio delle cartelle alla Direzione Generale del De
bito Pubblico.
Art. 27. Avvenuta la commutazione delle cartelle , la Dire
zione Generale del Debito Pubblico trasmetterà a quella del De
manio i certificati al Cassiere speciale .=
218 =
Questi, all' appoggio delle fatture e dei certificati di rendita ,
rilascierà quietanza definitiva di scarico ai Ricevitori demaniali,
per la quale resterà annullata la ricevuta provvisoria , di che
all' articolo 25.
Art. 28. Fino a che non si verifichi il bisogno dell' aliena
zione della rendita portata dai Certificati, il Cassiere riscuoterà
gl'interessi semestralmente scaduti.
L ' Amministrazione demaniale prenderà gli opportuni con
certi con la Direzione Generale del Debito Pubblico perchè il
pagamento di tali interessi venga fatto dalla Tesoreria Provin
ciale di Roma in vaglia del Tesoro commutabili in altri vaglia .
L' autorizzazione alla vendita della rendita sarà data dalMi
nistero delle Finanze mediante Decreto , o la Direzione Gene
rale del Debito Pubblico, a cura della quale seguirà la vendita ,
farà poscia tenere alla Direzione generale del Demanio per la
somma ricavata un corrispondente vaglia del Tesoro pagabile
nel modo dianzi accennato.
§ 5. – Versamenti in danaro.
Art. 29. Le somme in danaro saranno integralmente ver
sate dai Ricevitori nelle epoche prescritte pel versamento delle
rendite demaniali, accompagnate da apposita fattura, nella Te
soreria della propria Provincia , contro vaglia del Tesoro a fa
vore del Cassiere speciale , pagabile dal Tesoriere centrale , e
commutabile in altro vaglia .
I vaglia appena emessi ed una copia delle fatture, saranno
dai Ricevitori presentati alla Intendenza di Finanza di Cosenza
per essere inviati alla Direzione Generale del Demanio .
Art. 30 . I vaglia e la copia delle fatture di che all'articolo
precedente , saranno consegnati al Cassiere speciale , il quale ri
lascierà quietanza di scarico ai ricevitori.=
219 =
§ 6 . — Prestazioni di fida e giogatico — Crediti verso
i possessori-- Annualità arretrate e cause relative.
Art. 31. La riscossione delle prestazioni attuali di fida e
giogatico o granetteria da corrispondersi a titolo d' interesse dai
possessori delle difese della Sila Regia pel tempo dal 10 giugno
1876 fino a tutto l' anno, nel quale avrà luogo la liquidazione
del loro debito , sarà effettuata alla scadenza e neimodi attual
mente in vigore per le prestazioni anzidette.
Nelle ricevute però sarà fatta espressa salvezza dei diritti
dell' Amministrazione del Demanio alla riscossione delle somme
arretrate delle indicate prestazioni che fossero da pagarsi dai
detti possessori, a senso dell' articolo 4 della legge dei 25 mag
gio 1876.
Art. 32. Parimenti saranno riscosse, secondo il sistema vi
gente per l' esazione delle rendite demaniali, le rate dei crediti
derivanti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge stessa, la cui sca
denza rimane stabilita al 15 agosto di ciascun anno.
Art. 33. La riscossione delle prestazioni di fida e giogatico ,
dovute pel tempo precedente al 10 giugno 1876, sarà sospesa,
ben inteso che il relativo importo dovrà essere compreso nelle
liqnidazioni dei debiti dei possessori delle difese gravate ai sensi
dell' art. 4 della legge dianzi accennate.
Saranno conseguentemente abbandonate le cause pendenti per
la detta riscossione, salvo all' Amministrazione il far valere i
suoi diritti al rimborso delle spese di tali giudizi già liquidi e
che in forza di sentenza le fossero dovute .
Le disposizioni dei precedenti due periodi non sono applica
bili a quelle arretrate prestazioni di fida e giogatico che, per
effetto di giudicati o per altri titoli che abbiano operata una
novazione egale in tali crediti, potessero spettare al Demanio
dello Stato . In questi casi potrà il Demanio sperimentare tutti
i diritti che gli accordassero i giudicati o altri titoli anzidetti
per gli indicati crediti propri, il cui importo non sarà compreso
nel fondo di sussidie indicato all' articolo 19.= 220 =
Art. 34. Per le somme riscosse dall' Amministrazione de
maniale a titolo di prestazioni di fida e giogatico durante il
tempo dal 10 giugno 1876 fino all' attuazione del presente re
golamento , sarà, dalla Intendenza di Finanza di Cosenza, com
pilata una liquidazione, la quale verrà sottoposta all' approva
zione del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del De
manio ).
Approvata la liquidazione, il relativo importo , fatta detrazione
del tre per 100 a calcolo come spese di riscossiene ed ammi
nistrazione, sarà versato, mediante mandato commutabile in va
glia del Tesoro, nella Cassa speciale .
§ 7 . — Benefici pei debitori - Condizioni per goderli.
Art. 35. Quei possessori di terre e loro aventi causa che,
giusta il disposto dell' articolo 9 della legge del 25 maggio 1876 ,
vorranno giovarsi del beneficio di pagare le rate del loro de
bito mediante cessione di titoli di rendita 5 per 010 sul Debito
Pubblico, dovranno presentare alla Intendenza di Finanza di
Cosenza una dichiarazione dalla quale risulti che essi rinunziano
incondizionatamente allo sperimento delle azioni, di cui nell'ar
ticolo 7 della detta legge, intese a dimostrare la pretesa libertà
delle terre che posseggono dall'obbligo della prestazione di fida
o giogatico e dalla servitù dell' alberatura ; come pure rinun
ziano ad ogni altra azione estranea alla semplice esecuzione
della legge.
Avuta la rinunzia, l’ Intendenza provvederà perchè siano fatte
nei campioni di cui all' art. 23 le opportune annotazioni circa
alla facoltà dei pagamenti rateali in rendita acquistata dai ri
nunzianti.
Art. 26 . Per la riduzione del quinto del debito accordata
col secondo comma dell' art. 9 della suddetta legge a quei pos
sessori che rinunziassero ad ogni opposizione ed all'esperimento
di qualsiasi altro rimedio legale consentito dalla legge contro
l' accertamento del proprio debito, sarà pure fatta analoga an=
221 =
notazione ai campioni, allorchè venisse dai debitori medesimi
presentata una dichiarazione di rinuncia , ovvero dopo che sarà
trascorso un anno dall' omologazione dell' accertamento senza
che essi abbiano prodotto richiamo, o diversamente impugnata
la sentenza arbitrale relativa, il forma del disposto dell' art. 18
della legge stessa.
§ 8. – Spese – Mandati – Pagamenti
in vaglia del Tesoro.
Art. 37. I pagamenti da eseguirsi per i litoli menzionati
nello art. 14 della legge 25 maggio 1876 saranno disposti sulla
Cassa speciale con mandati emessi dai Ministri de: Lavori Pub
blici e delle Finanze , ed al 'evenienza anche da quello dell'Istru
zione pubblica. A questi mandati è applicabile il disposto del
l'articolo 305 del Regolamento di contabilità generale .
I mandati saranno trasmessi alla Direzione Generale del De
manio , la quale , dopo averne presa nota , li passerà al Cassiere.
In base a tali mandati il Cassiere stenderà apposita richiesta
alla Tesoreria Centrale per la emissione di altrettanti vaglia
del Tesoro a favore delle parti creditrici, avvertendo che la ri
chiesta dovrà contenere le indicazioni prescritte dall'art. 587 del
regolamento sulla contabilità generale dello Stato, nonchè quella
di riferirsi alla contabilità speciale del fondo di sussidio di cui
nell' articolo 19 del presente regolamento.
Art. 38. In corrispettivo della somma portata dalla richiesta,
il Cassiere consegnerà al Tesoriere Centrale, debitamente qui
tanzata , i vaglia del Tesoro rappresentanti le somme riscosse,
che trovansi a sua disposizione, e qualora il montare di questi
ultimi eccedesse quello della richiesta , per la differenza un nuovo
vaglia del Tesoro a suo favore sulla stessa Tesoreria centrale .
Art. 39. Il Cassiere, ottenuti dalla Tesoreria centrale i va
glia richiesti, unirà aimedesimi i rispettivi mandati ministeriali
e passerà il tutto alla Direzione Generale del Demanio . Questa
confronterà i vagli coi mandati, e quando nulla abbia ad os= 222 =
servare in relazione al disposto dell'articolo 440 del regolamento
di contabilità generale, annoterà sui mandati il numero e la
data dei corrispondenti vaglia ; indi restituirà imandati al Cas
siere presso cui dovranno rimanere a titolo di scarico, e spe
dirà i vagli alle Intendenze di Finanza , perchè sieno consegnati
ai titoli contro ricevuta da conservarsi presso le Intendenze.
Art. 40. In fine diogni mese le Intendenze di Finanza, nel
compilare l' elenco, modello 205, dei vagli del Təsoro pagati dal
dipendente Tesoriere, terranno nota in un separato esemplare
di detto elenco dei vagli pagati sul fondo speciale della Sila , e
trasmetteranno lo stesso esemplare alla Direzione Generale del
Demanio .
Art. 41. Accadendo smarrimento , perdita o distruzione di
un vaglia del Tesoro o della contromatrice, sarà proceduto a
termini degli articoli 595 del vigente regolamento sulla conta
bilità generale dello Stato , ed in caso di smarrimento delman
dato sarà provveduto per la spedizione di un duplicato .
8 9. - Dei rendiconti dei Ricevitori demaniali.
Art. 42. I Ricevitori demaniali presenteranno mensilmente
alla Intendenza di Finanza di Cosenza un conto in doppio esem
plare per la speciale contabilità del fondo di sussidio , portando
nel carico il montare dei campioni, le somme riscosse distinta
mente, in numerario ed in consolidato 5 p. 010 ed i residui da
riscuotere; e nello scarico i versamenti fatti e i residui da ver
sare, unendovi a corredo i bollettari delle quitanze da essi ri
lasciate, e le ricevute provvisorie della Intendenza pei versa
menti da essi fatti.
Presenteranno pure all’ Intendenza in doppio esemplare il re
soconto annuale della propria gestione corredato delle quietanze
definitive di versamento ricevute dal Cassiere speciale.
La resa dei conti, di che sopra, non dispensa i Ricevitori
dall' obbligo di dimostrare il riscosso ed il versato anche per
questa contabilità speciale nei loro conti mensuali ed annuali,
nei modi prescritti dalle disposizioni in vigore.= 223 =
Art. 43. I conti mensuali saranno dall' Intendenza di Co .
senza riveduti e riassunti in un prospetto da spedirsi alla Di
rezione Ganerale del Demanio ogni mese insieme con gli ela
borati prescritti dagli articoli 26 e 29.
I conti annuali riveduti e accertati dall' Intendenza tanto ri
guardo al carico d ' esazione, quando al riscosso e versato , sa
ranno inviati alla Direzione Generale del Demanio corredati dei
relativi documenti e riassunti in apposito prospetto .
I conti annuali resi dai Ricevitori demaniali e dal Cassiere
speciale per la gestione del fondo di sussidio saranno approvati
amministrativamente dalla Direzione Generale del Demanio .
CAPO IV .
Consorzio per le strade Silane
Delegazione dei ricorsi,
& 1. – Piano delle strade – Progetto di riparto
della spesa .
Art. 44. Il Prefetto di Cosenza, presi gli opportuni accordi
con quello di Catanzaro, farà predisporre, entro sei mesi dalla
pubblicazione del presente regolamento , un piano generale di
massima delle strade da costruirsi e della spesa da ripartirsi
fra i Comuni e proprietari interessati, giusta il disposto dell'art.
13 della legge del 25 maggio 1876 .
Il piano sarà compilato d ' accordo fra l' Ingegnere Capo del
Genio civile di Cosenza , i due Capi degli Uffici tecnici provin
ciali di Cosenza e di Catanzaro, e due membri delegati dalle
rispettive Deputazioni provinciali.
Art. 45. Il primo dovrà contenere:
1° L ' andamento generale di massima delle strade da co
struirsi classificate in ragione d'importanza ed urgenza, le quali
coordinate colla rete nazionale , provinciale e comunale servano= 224 =
a porre i diversi punti del territorio Silano in diretta comuni
cazione fra di loro, e con altri maggiori centri di popolazione;
2° Il calcolo sommario della relativa spesa, tenute per norma
là larghezze minime e le pendenze massime stabilite per le strade
comunali obbligatorie dal regolamento 11 settembre 1870;
2° Il progetto di divisione della spesa fra tutti i Comuni
interessati e tutti i possessori di terre Silane. Nella formazione
di tale lavoro si terrà conto :
a ) per la suddivisione della prima parte di spesa fra i Co
muni, della loro popolazione, dell' imposta che pagano, e della
distanza dal centro della Sila ;
b) per la suddivisione fra i possessori di ·terre nella Sila
dell' imposta prediale che corrispondono.
Art. La parte della spesa a carico dei detti possessori do
vrà essere costituita da una sovrimposta di un tanto per cento
sull' imposta, più da un graduale aumento per quelli fra essi le
cui proprietà , collocate e classificate in zone più prossime alle
strade, ne saranno maggiormente avvantaggiate .
§ - Atti costitutivi del Consorzio .
Art. 47. In base al piano indicato ai precedenti articoli, il
Prefetto di Cosenza convocherà in assemblea generale tutti i
Comuni ed i possessori di terre con appositi avvisi da pubbli
carsi nelle due Provincie di Cosenza e Catanzaro , ed anco a
mezzo dei bollettini per gli annunzi legali.
Art. 48. La prima adunanza sarà presieduta dal Prefetto di
Cosenza, e per esservi ammessi i rappresentanti o delegati dei
Comuni dovranno giustificare tale loro qualità , ed i possessori
delle terre dovranno presentare un certificato censuario o ca
tastale attestante il loro possesso ;
Per la validità delle deliberazioni della prima adunanza oc
correrà lo intervento di almeno due terzi dei Delegati dei Co
muni e di un numero di possessori che insieme rappresentino
pure i due terzi delle proprietà private della Sila .= 225 =
Quando non si raggiunga un tal numero e fosse perciò ne
cessaria una seconda convocazione, in questa le deliberazioni
saranno valide qualora gli intervenuti rappresentassero almeno
la quarta parte dei Comuni ed una egual parte delle private
proprietà .
Nel caso di una terza convocazione saranno valide le deli
berazioni prese dall' Assemblea generale qualunque sia il nu
mero dei membri che v 'intervengano e l' entità della proprietà
da essi rappresentata .
Art. 49. L' Assemblea generale nominerà una Commissione
la quale esaminerà il piano tecnico ed economico del Consorzio ,
e raccoglierà le osservazioni e i richiami degli interessati , ri
ferendone ad una nuova tornata dell' Assemblea generale da
convocarsi nei modi suddetti.
Art. 50 . In quel numero di sedute che sarà necessario , pre
siedute pure dal Prefetto di Cosenza, l' assemblea stessa deli
bererà defin :tivamente sul Consorzio , tenendo conto dei richiami
degli interessati; stabilirà il numero degli anni in cui dovranno
compiersi le strade; la spesa annuale che dovrà essere soppor
tata dal Consorzio , indipendentemente da eventuali sussidi, e
determinerà la proporzione e il numero dei rappresentanti Co
munali e dei possessori che dovranno far parte del Consiglio di
amministrazione del Consorzio .
Essa formerà pure lo statuto ed il regolamento dell' Ammi
nistrazione Consorziale, procederà alla prima elezione dei suoi
membri, stabilirà il modo della loro surrogazione e provvederà
a quant' altro occorra per il definitivo ordinamento e il regolare
andamento del Consorzio .
Art. 51. Le deliberazioni dell'Assemblea sul Consorzio e sui
reclarni degli interessati saranno sottoposte alla Delegazione in .
terprovinciale di cui all' art. 13 della legge 25 maggio 1876 , la
quale Delegazione statuendo anche sui: ricorsi, costituirà defi
nitivamente il Consorzio , e determinerà il numero dei rappre
sentanti dei Comuni e dei possessori da cui deve essere co
stituito.
Art. 52. Le decisioni della Delegazione interprovinciale sa
ranno notificate ai Sindaci e a tutti gli intesessati.
14= 226 =
§ 3. — Amministrazioni del Consorzio
Lavori per le strade.
Art. 53. Reso definitivamente esecutorio il Consorzio , il Con
siglio d ' amministrazione entrerà in funzioni, e provvederà a
tutto ciò che rifletta l' esecuzione delle strade in conformità
dello Statuto , assegnando a ciascun Comune la quota collettiva
della spesa spettante tanto ad esso, quanto ai possessori com
presi nel Comune medesimo. Del pagamento di tale quota com
plessiva saranno interamente ed in proprio tenuti responsabili
i Comuni verso il Consorzio , al quale effetto lo inscriveranno
nel proprio bilancio annuale, salvo , il regresso contro i pos
sessori.
Ogni Comune formerà il ruolo dei contribuenti possessori. I
ruoli approvati e resi esec! tivi dal Prefetio della Provincia sa
ranno consegnati ai rispettivi Esattoriper la riscossione, la quale
si farà colle forme e coi privilegi dell' imposta fondiaria .
Art. 54. Stabilite , come negli articoli precedenti, la spesa
annuale da sostenersi dal Consorzio e la quota annuale dei con
tribuenti, le somme che riscuoterà il Consorzio stesso dalla Cassa
di cui all' articolo 14 della legge 25 maggio 1876 , come quelle
di altri sussidi eventuali saranno convertite in un maggiore svi.
luppo annuale dei lavori, e andranno in diminuzione degli anni
prestabiliti pel compimento dei lavori medesimie conseguente
mente del numero delle quote poste a carico dei Comuni e dei
possessori, rimanendo però in ogni modo sempre fermo il re
parto annuale della spesa già operato fino all'ultimazione delle
strade.
Compiute interamente le strade, i proventi che ancora esi
stessero nella detta Cassa saranno posti a disposizione del Mi
nistero dell' Istruzione Pubblica per gli effetti deli' ultima parte
dell' art. 14 della legge.
Art. 55. Finché non sia effettuata la ripartizione definitivaa
delle terre fra i Comuni per mezzo degli arbitri, il contributo,= 227 =
di cui all' art. 53, sarà pagato collettivamente all' Amministra
zione Consorziale . Sarà perciò formato per tali terre un ruolo
speciale d ' esazione da approvarsi dal Prefetto di Cosenza .
Art. 56. Le singole strade facienti parte del piano generale
di cui all' art 44, saranno classificate secondo i criteri e nei
modi stabiliti dalla legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche
e dalla legge 30 agosto 1868 sulle strade comunali obbligatorie ,
e tanto pei progetti che per le costruzioni si osserveranno le
norme tecniche stabilite dal Regolamento 11 settembre 1870
per la esecuzione della detta legge del 1868. Ove il Consorzio
ne faccia domanda o altrimenti trascuri di adempiere agli ob
blighi imposti dallo Statuto, saranno anche osservate le disci
pline relative all' esecuzione d 'ufficio delle strade obbligatorie .
Art. 57. Di mano in mano che verrà compiuto un tronco
stradale, sarà provveduto alla manutenzione mediante contratti
di appalto a spese generali del Consorzio .
Art. 58. Il Consorzio ha la personalità giuridica e pur tutti
gli atti che lo interessano può stare in giudizio a mezzo del
suo legale rappresentante.
Art. 59. Spetta al Ministero dei Lavori Pubblici l'alta sor
veglianza per tutto cio che riguarda le strade del Consorzio
Silano, e compete pure ad esso il dare , sentita la Delegazione
interprovinciale , quelle maggiori istruzioni e disposizioni che si
riconoscessero necessarie per il migliore andamento del Con
sorzio stesso .
§ 4 . – Delegazioni dei ricorsi.
Art. 60. Entro il corrente anno 1877 , i due Prefetti di Co
senza e Catanzaro convocheranno , occorrendo anche in seduta
straordinaria , i Consigli delle rispettive Provincie per la scelta ,
in ciascuna di esse, dei tre membri che devono far parte della
Delegazione della quale parla l' ultimo comma dell' articolo 13
della legge e l' articolo 51 del presente regolamento.
Non potranno essere nominati membri della Delegazione co
loro che per l'art. 64 non possono essere scelti ad arbitri.= 228 =
Della scelta fatta dai due Consigli Provinciali saranno infor
formati i Ministri dell' Interno e dei Lavori Pubblici, per la no
mina del Presidente della Delegazione.
Art. 61. La Delegazione terrà le sue adunanze nella città
di Cosenza .
Per la validità delle sue deliberazioni è applicabile il di
sposto dell' art. 185 della legge comunale e provinciale del 20
marzo 1865 .
La costituzione della Delegazione e la scelta del locale del suo
offizio saranno rese pubbliche nelle due Provincie di Cosenza e
di Catanzaro per mezzo dei bullettini per gli annunzi legali.
Art, 62. Per gravi motivi interessanti l' economia e l'ordi
namento generale del Consorzio , può la Delegazione sospendere
la esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio d' ammini
strazione del Consorzio , deferendole all' esame dell' Assemblea
generale.
CAPO V .
Degli arbitri - Loro operazioni e decisioni.
$ 1. - Collegi arbitrali.
Art. 63. Nel termine di tre mesi dalla pubblicazione del
presente regolamento dovrà essere costituito in ogni Capo luogo
dimandamento il Collegio arbitrale indicato nell' articolo 15 della
legge 25 maggio 1876 .
A tale effetto il Presidente del Tribunale Civile che ha giu
risdizione nei mandamenti, non più tardi di un mese dalla detta
pubblicazione, nominerà i due arbitri dei quali gli spetta la
scelta e ne darà notizia al Prefetto della provincia .
Il Prefetto entro quindici giorni dall' avuta partecipazione,
procederà alla nomina del terzo arbitro, e provvederà a quanto
altro occorra per l' effettiva costituzione e convocazione dei Col
legi arbitrali.Art. 64 . La scelta degli arbitri dovrà cadere sopra persone
di conosciuta probità e che non siano nè esse, né i loro coniugi
ascendenti, discendenti o affini in linea retta, o collaterali fino
al 3° grado inclusivo, possessori di terre della Sila , nè diretta
mente interessate nelle cose e questioni Silane.
Art. 65. Alla prima loro riunione gli arbitri eleggeranno nel
loro seno il Presidente per rappresentare il Collegio nella cor
rispondenza con le Autorità e con gli interessati e per convo
carne le adunanze.
Costituiti definitivamente i Collegiarbitrali sarà cura del Pre
fetto che ciò sia reso di pubblica ragione nei Comuni interes
sati mediante avviso che dovrà anche essere inserito nei Bol
lettini officiali delle due Provincie di Cosenza e Catanzaro.
Art. 66 . Il Municipio del comune capoluogo dimandamento
destinerà pel Collegin arbitrale un locale adatto e fornito di ciò
che possa occorrere per servire ad uso d'ufficio .
Art 67. I Collegi mandamentali degli arbitri hanno facoltà
di richiedere agli Uffici governativi e comunali tutce le notizie
occorrenti, di assumere testimonianze e di compiere, anche per
mezzo di delegati scelti nel loro seno, tutti gli atti necessari
all' adempimento del mandato loro affidato dalla legge, unifor
mandosi, quanto ai procedimenti, alle norme stabilite nel Codice
di procedura civile.
Art. 68. Sarà provveduto , con disposizioni del Ministro delle
Finanze , a ciò che riguarda le retribuzioni dovutə agli arbitri
ed al personale occorrente per tutti i lavori di ufficio dei Col
legi. La spesa relativa anderá a carico del fondo della Cassa
speciale di cui all' art. art. 20.
§ 2. - Accertamenti dei crediti dipendenti
dalla prestazione di fida e giogatico e dall'alberatura .
Art. 69. Príma fra le operazioni da eseguirsi dagli arbitri
sarà l' accertamento del debito di affrancamento della presta
zione di fidagiogatico o granetteria di ciascuno dei possessori
delle difese della Sila .= 230 =
Art. 70 . Pei possessori delle difese della Sila Regia gli ac .
certamenti, saranno fatti, sentiti gli interessi, in base agli elenchi
che verranno trasmessi agli arbitri dall' Intendenza di finanza
di Cosenza .
Negli elenchi, oltre ai nomi, cognomi e domicili dei debitori
tutti, compresi quindi anche quelli che fossero in causa coll'Am
ministrazione, sarà indicata la difesa sulla quale gravita la
prestazione, la cifra annuale dovuta da ciascuno netta dall'im
posta fondiaria, e l'importo delle annualità arretrate non pagate
fino a tutto il giorno 9 giugno 1876 .
Art. 71. Per godere del beneficio del computo delle sedici
annualità negli affrancamenti ai quali si riferisce l' art. 4 della
legge del 25 maggio 1876 , i possessori delle difese transatte ,
per le quali vi furono decisioni del Commissario civile passate
in cosa giudicata, dovranno presentare agli arbitri una copia
legale della decisione.
Art. 72. Per le difese della Sila Badiale saranno per cura
dell'Intendenza di finanza di Cosenza preventivamente compiute
le pratiche occorrenti per accertare quali siano i loro posses
sori attuali dichiarati dalla legge proprietari assoluti delle tre
quarte parti di ciascuna difesa, valendosi all' uopo delle notizie
ed indicazioni risultanti dalle sentenze pronunciate dal Commis
sario civile , dai registri catastali e dagli altri elementi ed atti
"
di uffizio .
Appurati i nomi, cognomi, e domicilio dei detti possessori,
l' Intendenza ne compilerà apposito elenco e lo trasmetterà agli
arbitri.
Art. 73 . Gll arbitri, avuto l' elenco, e sentite le parti inte.
ressate, determineranno innanzi tutto , giusta la tariffa riportata
nel Sovrano Rescritto del 9 maggio 1853, la cifra della presta
zione di fida e giogatico o granetteria da porsi a carico di 0
gnuno dei possessori.
Dopo ciò procederanno agli accertamenti di cui all'art. 5 della
legge del 25maggio 1876, comprendendo nel debito deipossessori
stessi le dieci annualità dovute in correspettivo del godimento
antecedente a termini del 2° comma del detto articolo.= 231 =
Per evitare spese di perizie che occorressero a stabilire la
cifra della detta prestazione e per facilitare gli accertamenti
potranno tenersi a base del calcolo le indicazioni contenute nel
volume III della verifica di Zurlo del 1790 in quanto alla quan
tità e qualità delle terre, qualora però al debito cosi liquidato
si aggiunga e venga pagata dai possessori una somma equiva
lente al decimo del debito stesso.
Art. 74. Agli effetti del disposto dell'art. 6 della detta legge,
l'Amınınistrazione del Demanio , valendosi dell'opere degli agenti
forestali e di quelli dell' Amministrazione della Marina, avvertiti
gli interessati, farà compilare un elenco delle difese e terre corse
dove trovansi alberi atti alla costruzione navale, cioè pino la
ricio e sue varietà o forme (pinus laricia , pinus nigra o pinus
austriaca, pinus brutia Ten .), abeti (abies pectinata ), quercie
roveri (quercus robur) e cerri (quercus cerris), con la nume.
razione e la indicazione del loro valore venale.
In base all elenco cosi compilato, l' Intendenza di finanza di
Cosenza inizierà le pratiche necessarie coi possessori delle terre
per procurare un accordo con essi circa all' accennato valore
assegnato agli alberi.
Le norme stesse saranno pure osservate per accertare il va
lore degli alberi distrutti o danneggiati dal 1° gennaio 1874 dai
detti possessori, l' importo dei quali alberidovrà aggiungersi al
capitale dovuto per l' estinzione della servitù dell' alberatura .
Art. 75. Riuscendo l'accordo di cui allo articolo precedente,
l' Intendenza ne informerà gli arbitri pei successivi provvedi
menti, a senso dell' art. 15 della legge di sopra cennata . Ove
poi non fosse possibile l'accordo coi possessori delle terre , il
prezzo degli alberi ed il valore del danno saranno stabiliti da
uno o più periti nominati dalle parti, ed in caso di disaccordo
dagli arbitri.
Art. 76 . Dal debito complessivo accertato a carico dei pos
sessori sarà detratto lo ammontare dell' imposta fondiaria pa
gata dai medesimi sulle terre loro distaccate per effetto delle
operazioni del Commissario civile dopo il distacco .= 232 =
A questa detrazione saranno ammessi anche coloro che tro .
vansi in lite coll' Amministrazione per il rimborso di detta im
posta , purchè desistano dal giudizio .
Art. 77. Nel termine di sei mesi dal giorno nel quale l'atto
di accertamento del credito dell Amministrazione si avrà come
omolagato e reso definitivamente esecutivo, l' Intendenza di fi
nanza di Cosenza curerà che venga inscritta presso il compe
tente ufficio l'ipoteca spettante al Demanio verso il debitore,
giusta l' articolo 10 della legge.
Nel prendere l' iscrizione sarà pure tenuto conto degli inte
ressi dovuti al Demanio sul capitale del credito.
Art: 78 I Conservatori delle ipoteche ed i Ricevitori del
registro sono obbligati di far noti all'Intendenza di finanza di
Cosenza i passaggi della proprietà sulla quale è inscritta l'ipo
teca tra un mese dal giorno in cui il titolo traslativo sarà stato
presentato ai rispettivi uffici per esservi trascritto o registrato,
Dei detti passaggi sarà presa nota dall'Intendenza
§ 3 . — Usurpazioni. – Verificazioni e procedimenti.
Assegnazioni delle terre.
Art. 79. Sulle istanze dei Comuni interessati, e quando ne
fosse il caso, gli arbitri verificheranno le usurpazioni che fos
sero avvenute sulle terre indicate all' articolo 11 della legge che
dovranno assegnare ai Comuni.
Art. 80. Constatate le usurpazioni, gli arbitri inviteranno
formalmente gli occupatori a rilasciare entro un termine, che
stabiliranno nel loro prudente arbitrio , le terre occupate .
Art. 81. In caso di silenzio degli occupatori o di loro ri
fiuto al rilascio delle terre, trascorso il termine indicato all'ar
ticolo precedente, gli arbitri, a norma del disposto dall' articolo
15 della legge, giudicheranno sulla quistione.
Art. 82 . Stabilite definitivamente quali e quante siano le
terre da ripartire ai Comuni, e seguita , a senso dell' articolo 3
della legge del 25 maggio 1876 , la scelta delle terre boscose da=
233 =
conservarsi dal Demanio , gli arbitri procederanno alle opera
zioni di assegno delle quote a favore dei Comuni stessi.
Art. 83. Effettuati gli assegni di cui all' articolo precedente ,
le Prefetture delle due Provincie di Cosenza e Catanzaro invi
teranno i Consigli Comunali a dichiarare se intendano, e per
quali motivi, conservare alcune parti boscose delle terre loro
assegnate per diretto loro uso, ai termini dell'art. 11 della detta
ləgge, e successivamente convocheranno i Consigli Provinciali
affinché si pronunzino sulle proposte dei Comuni e determinino
inoltre se le rimanenti parti di terre debbano censirsi o quo
tizzarsi.
Art. 84. Le norme per la censuazione saranno stabilite dal
Consiglio provinciale; le quotizzazioni si faranno in conformità
delle leggi e dei regolamenti tuttora in vigore nelle Provincie
Meridionali in materia di ripartizione di demani comunali.
Nella scelta pei terreni boscosi che fossero conservati dai
Comuni, giusta l' articolo precedente , si accorderà la preferenza
a quelli che si trovino sul pendio dei monti, nei fianchi ripidi
di essi ed in tutte le località nelle quali i boschi possano in ,
fluire sul corso delle acque.
CAPO VI.
Omologazione delle sentenze degli arbitri
Richiami – Eccezioni di nullità .
Art. 85 . Le sentenze proferite dai Collegi degli arbitri, giu
sta l' articolo 15 della legge del 25 maggio 1876 , sono per cura
dei medesimi inviate , nel termine di 5 giorni, al Tribunale ci
vile perchè siano omologate e rese esecutorie .
Art. 86 . Emesso dal Tribunale il Decreto di omologazione
ed esecutorietà della sentenza arbitrale , il Cancelliere, a norma
del disposto dell' articolo 268 del regolamento generale giudi ·
ziario approvato col Regio Decreto 14 dicembre 1865, n. 2641,
ne darà avviso all' Intendenza di finanza di Cosenza, tranne nel= 234 =
caso in cui si tratti di sentenze per controversie che riguardino
esclusivamente Comuni e possessori di terre Silane o Comuni
e popolazioni.
Art. 87. L' Intendenza, ricevuto l' avviso, richiederà imme
diatamente al Cancelliere una copia esecutiva della sentenza
arbitrale e del Decreto del Tribunale, ed ottenutala , provvederà
per la notificazione, eccettocchè non la riconoscesse fondata
sopra un errore di fatto . In questo caso ne riferirà alla Avvo
catura Erariale di Napoli, trasmettendole la detta copia di sen
tenza perchè, ove sia di eguale parere, dia i necessari provve
dimenti per la produzione nel termine di trenta giorni dalla
notificazione della sentenza del richiamo indicato nel secondo
comma dell' art. 18 della detta legge.
Negli altri casi poitassativamente accennati nel terzo comma
dell' articolo stesso, sarà, per cura dell'Intendenza e dell' Av
vocatura, impugnata avanti lo stesso Tribunale la sentenza de
gli arbitri per nullità nelle forme stabilite dal Codice di proce
dura civile .
CAPO VII.
Disposizioni diverse.
Art. 88. Gli atti e le scritture delle cause agitate presso il
Commissariato civile, la Giunta de' gravami, ed ogni altra giu :
risdizione sulla proprietà delle terre Silane, saranno, a cura del
Ministero delle Finanze, fatte depositare nell'archivio della Pre
fettura di Cosenza.
Art. 89. Le parti potranno ritirare dalla Segreteria didetta
Prefettura quegli atti delle cause e quelle scritture chesono di
esclusiva loro pertinenza .
Della consegna fatta alle parti sarà, per cura del Segretario
o di chi ne fa le veci, ritirata una ricevuta .
Gli atti comuni alle parti e quelli compilati d' ufficio saranno
conservati presso la detta Prefettura.235
=
Art. 90. Occorrendo copie delle ordinanze, decisioni o altri
provvedimenti del Commissariato civile, della Giunta di gravami
della Sila , ovvero di altre autorità giudiziarie, saranno a spese
dei richiedenti rila . ciate dal Segretario della Prefettura .
Qualora occorresse la spedizione in forma esecutiva, questa
vi sarà apposta dal Cancelliere del Tribunale circondariale di
Cosenza, osservate le norme stabilite dalle leggi di procedura
civile .
Art. 91. Occorrendo copie di perizie , piante ed altri rilievi
topografici, saranno fatte da periti espressamente delegati con
Decreto del Presidente del Tribunale di Cosenza sopra istanza
della parte interessata , senza però che possa amuoversi dall'Uf
ficio di Prefettura la perizia , la pianta o il rilievo di cui si
chiede copia .
Art. 92. A cura del Ministero delle Finanze (Direzione Ge
nerale del Demanio ) d' accordo con quello dell' Interno saranno
fatti spedire alla Prefettura di Cosenza, perché siano presso di
essa custoditi e conservati tutti gli atti amministrativi del Com
missariato civile della Sila, che furono depositati nel grande
Archivio di Napoli dalla già Direzione delle Tasse e del De
manio di Napoli.
Art. 93. Verso quei possessori di terre Silane, i quali a tutto
dicembre 1897 non avessero interamente pagato il loro debito
accertato a forma della legge 25 maggio 1876 , l' Amministra
zione del Demanio procederà alla vendita delle terre gravate
secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile per le
norme stabilite dal Codice di procedura civile per le vendite
forzate dei beni immobili. Il prezzo della vendita sarà, nell' in
teresse del fondo di sussidio menzionato all'art. 19 del presente
regolamento, riscosso per intero dalla Amministrazione dema
niale , la quale dopo essersi soddisfatta del credito e rimborsata
delle spese tutte erogate passerà la somma rimanente aldebitore.
Art. 94. Le spese di qualunque sorta che occorreranno per
l' esecuzione della legge 25 maggio 1886 , n . 3124, e del presente
regolamento , saranno sostenute coi fondi della Cassa speciale
indicata all' art. 20 .= 236 =
Da tali fondi saranno pure anticipate , salvo rimborso , le spese
necessarie per l' amministrazione delle terre spettanti ai Comuni
fino al giorno in cui ne avverrà la consegna.
Art. 95 . Per tutto ciò che non è provveduto dal presente
regolamento saranno seguite, in quanto siano applicabili,per la
contabilità speciale di cui al suo Capo III le disposizioni del
regolamento sulla contabilità generale dello Stato , tranne però
per la parte che riguarda l' ingerenza della Corte dei Conti.
Visto d' ordine di S . M .
Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro delle Finanze
DEPRETIS,
Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Cult
MANCINI.= 237 =
TABELLA
dei Cumuni che esercitano di fatto gli usi civici
nella Sila
(Art. 6o del regolamento )
Provincia di Cosenza
Colosimi
Bianchi
Rovito
Lappano
Zumpano
Spezzano grande
Pedivigliano
Panettieri
Grimaldi
Altilia
Malito
Dipignano
Paterno Calabro
Longobucco
Spezzano piccolo
Trenta
Casole
Provincia di Catanzaro
Pedace
Serra Pedace Decollatura
S . Giovanni in Fiore
Aprigliano
Pietrafitta Soveria Mannelli
Carlopoli
Taverna
Magisano
Sorbo S . Basile
Albi
Cotronei
Zagarise
Savelli
Cicala
Petilia -Policastro
Piane Crati
Figline Vegliaturo
Cellara
Rogliano
Marzi
Belsito
Mangone
S. Stefano di Rogliano
Parenti
Scigliano Mesuraca
Petrona
Carpanzano Sersale
Cosenza
Castiglione Cosentino
S . Pietro in Guarano
Celico= 238 =
R . Decreto 5 agosto 1878
N . 4513 .
ART. UNICO .
All' ultimo capoverso dell' art. 43 del regolamento per la ese
cuzione della legge 25 maggio 1876 , N . 3124, sulla Sila , appro
vato col R . Decreto 12 agostro 1877, N . 4012, é sostituito il
seguente:
« I conti annuali, resi dai ricevitori demaniali e dal Cassiere
« speciale per la gestione del fondo silano di sussidio, saranno
« esaminati e giudicati da una apposita commissione composta
« di quattro impiegati superiori dei Ministeri del tesoro, dei
« lavori pubblici, dell' istruzione pubblica e dell' interno, e pre.
« sieduta dal direttore generale del Demanio o da chi ne fa
« le veci ».
Ordiniamo ecc. ecc.
Dato a Milano addi 5 agosto 1878.
UMBERTO .= 239 =
LEGGE
che modifica l' altra legge 25 maggio 1876
sulla Sila di Calabria
UMBERTO I.
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
Re d ’ Italia .
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato ;
Noi atbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1. Agli articoli 8, 14 15 della legge 25 maggio 1876 ,
n . 3124 , sulla Sila di Calabria sono sostituiti i seguenti;
« Art. 8. nel termine di venti anni, a contare dal 16 agosto
dell' anno successivo a quello dalla data dell' atto che ha ac
certato il credito ai termini dell'articolo 18 della presente legge
i possessori delle terre, o loro aventi causa, saranno tenuti ad
estinguere il debito che a termini degli articoli 4 , 5 e 6 hanno
verso lo Stato , pagandone un ventesimo ogni anno , salvo ad
essi la facoltà di anticipare il pagamento.
« Sino al 15 agosto dell' anno in cui avrà principio il paga
mento del debito, essi continueranno a corrispondere a titolo di
interesse il valore del canone e della prestazione attuale, ed in
seguito pagheranno l' interesse del 5 per cento sulla somma per
essi dovuta . I pagamenti si faranno in un' unica scadenza an
nuale da determinarsi con regolamento , e per la esazione dell'in
teresse è conservata allo Stato l' ipoteca stabilita per il credito
stesso .
* Trascorsa la mora di venti anni senza che siasi soddisfatto
al debito , le terre gravate saranno poste in vendita , e, saldato= 240 =
il debito e rimborsate tutte le spese, la somma eccedente che
rimanesse dal prezzo ricavato sarà aggiudicata al debitore.
« Art. 14. Tutte le somme provenienti dai crediti, di cui
negli articoli 4, 5 e 6 , dedotte le spese per la esecuzione della
presente legge, saranno versate in una cassa speciale presso la
direzione generale del demanio , e con mandati delministro dei
lavori pubblici, annualmente erogate in sussidio al consorzio dei
comuni e possessori per la costruzione di strade che congiun
gano i comuni posti nella Sila tra loro e con altri maggiori
centri di popolazione, e l'eccedente in sussidio della istruzione
popolare nei comuni anzidetti coimandati del ministro dell'istru
zione pubblica .
« I conti degli agenti contabili di tali somme ed il conto della
amministrazione saranno giudicati dalla corte dei conti a norma
della legge 14 agosto 1862.
« Art. 15 . Nella città di Cosenza sarà istituito un collegio
di cinque arbitri inappellabili, nominati due dal presidente del
tribunale civile di Cosenza, uno dal presidente di Catanzaro, uno
dal prefetto di Cosenza ed uno dal prefetto di Catanzaro. Questi
arbitri provvederanno collegialmente agli accertamenti ed alle
determinazioni di cui agli articoli, 4, 5 e 6 , non che ad asse
gnare ai comuni interessati la quota delle terre a ciascuno di
essi spettante in compenso degli usi civici e per cessione fatta
dal demanio Giudicheranno altresi in tutte le controversie che
possono sorgere per la esecuzione di questa legge (eccettuate le
cause di cui è menzione nell' articolo 7) fra il demanio ed i pos
sessori delle terre ed i comuni, non che fra questi e le popo
lazioni » .
Art. 2. Il collegio arbitramentale dovrà entro tutto l' anno
1882 condurre a termine la decisione degli affari di sua co
gnizione.
· Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato , sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e deidecreti del Regno
d' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma addi 23 dicembre 1880.
UMBERTO .– 241 –
REGIO DECRETO
che modifica il regolamento sulla Sila di Calabria
UMBERTO I.
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
Re d ' Italia .
Vista la legge 25 maggio 1876 , n . 3124 sulla Sila di Calabria
Visto il regolamento per l' esecuzione della detta legge, appro
vato col R . decreto 12 agosto 1877, n. 4012;
Visto il R . decreto 5 agosto 1878, n . 4513 concernente l'azienda
del fondo speciale Silano;
Vista la legge 23 dicembre 1880 , n . 5795, colla quale sono
modificati gli articoli 8, 14 e 15 di quella sopracitata del 2;
maggio 1876 ;
Udito il parere del consiglio di Stato ;
Sulla proposta del ministro delle finanze reggente il Ministero
del tesoro, e del ministro di grazia e giustizia e di culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:
ARTICOLO UNICO.
Agli articoli 31, 43, 63, 65, 66, 67, 68, 85 e 95 del regolamento
approvato con R . decreto delli 12 agosto 1877, n . 4012 per la
esecuzione della legge 25 maggio 1876, n. 3124 sulla Sila di Ca
labria sono sostituiti i seguenti;-
Art. 31. – « La riscossione delle prestazioni attuali di fida
« e giogatico o granettǝria da corrispondersi a titolo d' interesse= 242 =
« da possessori delle difese della Sila Regia pel tempo dal 10
« giugno 1876 fino a tutto il 15 agosto dell' anno successivo a
* quello nel quale avrà luogo la liquidazione del loro debito ,
« sarà effettuata alla scadenza e neimodi attualmente in vigore
« per le prestazioni anzidette.
« Nelle ricevute però sarà fatto espressa salvezza dei diritti
« dell'amministrazione del demanio, alla riscossione delle somme
« arretrate , delle indicate prestazioni che fossero da pagarsi dai
« detti possessori, a senso dell' articolo 4 della legge 25 mag
« gio 1876 ».
.
Art. 43. – « I conti mensuali saranno dall' intendenza di
« Cosenza riveduti e riassunti in un prospetto da spedirsi alla
« direzione generale del demanio ogni mese , insieme cogli ela
« borati prescritti dagli articoli 26 e 29.
« I conti annuali riveduti ed accertati dall' intendenza , tanto
« riguardo al carico di esazione quanto al riscosso e versato ,
« inviati alla direzione generale del demanio corredati dei re
« lativi documenti e riessunti in apposito prospetto .
« La direzione generale del demanio , accertata la regolarità
« dei conti annuali resi dai ricevitori demaniali e dal cassiere
« speciale per la gestione del fondo di sussidio, li trasmetterà
« insieme col conto dell' amministrazione alla corte dei conti
« per il giudizio di sua competenza.
« Sono perciò abrogate , per quanto riguarda il giudizio di
* detti conti, le facoltà concedute alla commissione instituita
Art. 63. – « Entro il primo semestre dell' anno 1881 dovrà
« essere costituito in Cosenza il collegio arbitrale indicato nel
« sostituto articolo 15 della legge 25 maggio 1876 .
« A tale effetto i presidenti dei tribunali civili di Cosenza e
« di Catanzaro ed il prefetto di Catanzaro, non più tardi del 31
· maggio 1881, nomineranno rispettivamente gli arbitri dei quali
« spetta loro la scelta e ne daranno notizia al prefetto di Co
« senza .
« Questi, entro quindici giorni dalla avuta partecipazione, pro
« cederà alla nomina del quinto arbitro e provvederà a quanto
« col R . decreto 5 agosto 1878, n . 4513 (serie 2a ).=
243 =
« altro occorra per l' effettiva costituzione e convocazione del
« collegio arbitrale ».
Art. 65. – « Alla prima loro riunione gli arbitri elegge
« ranno nel loro seno il presidente per rappresentare il collegio
« nella corrispondenza colle autorità e cogli interessati e per
« convocare le adunanze:
« Costituito definitivamente il collegio arbitrale sarà cura del
« prefetto di Cosenza che ciò sia reso di pubblica ragione nei
« comuni interessati mediante avviso che dovrà anche essere
« inserito nei bollettini ufficiali delle due provincie di Cosenza
« e Catanzaro » .
Art. 66 . – « Il municipio di Cosenza destinerà pel collegio
« arbitrale un locale adatto e fornito di ciò che possa occorrere
« per servire ad uso di ufficio » .
Art. 67. – « Il collegio arbitrale ha facoltà di chiedere agli
« uffici governativi o comunali tutte le notizie oocorrenti di as
« sumere testimonianze e di compiere, anche per mezzo di de
« legati scelti nel suo seno , tutti gli atti necessari allo adempi
« mento del mandato affidatogli dalla legge , uniformandosi,
« quanto ai procedimenti, alle norme stabilite dal codice di pro - .
* cedura civile » .
Art. 68. — « Sarà provveduto con disposizioni del Ministero
« del tesoro a ciò che riguarda le retribuzioni dovute agli ar
« bitri e al personale occorrente per tutti i lavori di ufficio del
« collegio . La spesa relativa andrà a carico del fondo della
« cassa speciale di cui all' art. 20 » .
Art. 85. – « Le sentenze profferite dal collegio degli arbitri,
« giusta l' articolo 15 della legge 25 maggio 1876 , sono per cura
« delmedesimo, inviate ,nel termine di cinque giorni, al tribunale
« civile perchè sieno omologate e rese esecutorie ».
: Art. 93. — « Verso quei possessori delle terre Silane i quali,
« entro il termine di venti anni decorrenti dal 16 agosto del
« l' anno successivo a quello della data dell' atto di accerta
« mento del loro debito, non avessero interamente pagato il
« debito stesso, l'amministrazione del demanio procederà alla
« vendita delle terre gravate secondo le normestabilite dal co= 244 =
* dice di precedura civile per le vendite forzate di beni immo
* bili. Il prezzo della vendita sarà, nello interesse del fondo di
* sussidio menzionato allo art. 19 del presente rogolamento , ri
« scosso per intero dall' amministrazione demaniale , la quale
« dopo essersi soddisfatto il credito e rimborsata delle spese
* tutte erogate passerà la somma rimanente al debitore » .
«
«
«
«
Art. 95 . — * Per tutto ciò che non è preveduto nel pre
sente regolamento saranno seguite , in quanto siano applica
bili per la contabilità speciale di cui al cap. III, le disposi
zioni del regolamento sulla contabilità generale dello Stato ,
tranne per la parte che riguarda il controllo preventivo della
« corte di conti, alla quale però è riservato il giudizio dei conti
« dei contabili della amministrazione » .
Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d' Italia , mandando a chiunque spetti di osservarlo
o di farlo osservare.
UMBERTO.